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"Scia telematica valida anche se i file non sono leggibili"
fonte www.edilportale.com / Sentenze
20/01/2015 - La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata tramite
Pec ha la stessa valenza di quella in formato cartaceo. Se alcuni file
non sono leggibili, l’Amministrazione non può rigettare la domanda, ma
deve invitare il mittente a ripresentare la documentazione.
È questa la conclusione cui è giunto il Tar Friuli Venezia Giulia, che con la sentenza 610/2014 si è pronunciato sull’adeguamento di un impianto.
Una società di telefonia aveva inviato, tramite posta elettronica certificata, una Scia per la modifica di un impianto esistente. I lavori consistevano nella sostituzione di alcune antenne. Il Comune aveva negato la prosecuzione dei lavori perché uno dei file contenenti la documentazione sui lavori non risultava apribile e visionabile.
La società aveva quindi presentato ricorso perché, a suo avviso, il Comune avrebbe dovuto chiedere di ripresentare la documentazione mancante anzichè vietare l’intervento.
I giudici amministrativi hanno dato ragione alla società ricorrente dal momento che la Pec equivale alla posta tradizionale e la documentazione inviata online è equiparabile a quella cartacea. L’Amministrazione deve quindi rispettare il principio di leale collaborazione e chiedere che vengano di nuovo presentati i documenti illeggibili.
Secondo il Tar, quando il sistema genera la ricevuta di accettazione della Pec si determina una “ presunzione di conoscenza”. Ciò significa che non incombono altri oneri sul mittente, ma che spetta al destinatario far conoscere le eventuali carenze.
È questa la conclusione cui è giunto il Tar Friuli Venezia Giulia, che con la sentenza 610/2014 si è pronunciato sull’adeguamento di un impianto.
Una società di telefonia aveva inviato, tramite posta elettronica certificata, una Scia per la modifica di un impianto esistente. I lavori consistevano nella sostituzione di alcune antenne. Il Comune aveva negato la prosecuzione dei lavori perché uno dei file contenenti la documentazione sui lavori non risultava apribile e visionabile.
La società aveva quindi presentato ricorso perché, a suo avviso, il Comune avrebbe dovuto chiedere di ripresentare la documentazione mancante anzichè vietare l’intervento.
I giudici amministrativi hanno dato ragione alla società ricorrente dal momento che la Pec equivale alla posta tradizionale e la documentazione inviata online è equiparabile a quella cartacea. L’Amministrazione deve quindi rispettare il principio di leale collaborazione e chiedere che vengano di nuovo presentati i documenti illeggibili.
Secondo il Tar, quando il sistema genera la ricevuta di accettazione della Pec si determina una “ presunzione di conoscenza”. Ciò significa che non incombono altri oneri sul mittente, ma che spetta al destinatario far conoscere le eventuali carenze.
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