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"Linee guida per la prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
27/01/2015 - Se l’ Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) ha indicato già dal 1993 la
tubercolosi (TB) come un
rischio
riemergente e un grave problema di sanità pubblica a livello mondiale, è
necessario sottolineare come gli
Operatori
Sanitari (OS) occupino una posizione particolare nel processo di
prevenzione e sorveglianza della tubercolosi.
Infatti per ragioni professionali
l’operatore sanitario si trova ad avere un rischio di infezione e di malattia
tubercolare attiva maggiore rispetto alla popolazione normale: è potenzialmente
esposto a fonti di contagio note (soprattutto se l’assistenza al paziente
contagioso è prestata senza adottare le
Procedure
Assistenziali di Sicurezza) e
fonti di contagio non note, come accade in servizi o situazioni di
emergenza o quando la contagiosità di un paziente ospedalizzato non è stata
sospettata o ancora accertata. Senza dimenticare che l'operatore sanitario può
rappresentare una fonte di contagio anche per i colleghi e soprattutto per i
pazienti.
Riguardo al
rischio tubercolosi ricordiamo l’ approvazione
del 7 febbraio 2013 dell’Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante « Prevenzione
della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati».
In relazione ai dati della
presenza della tubercolosi nella popolazione mondiale e anche europea (nel 2010
sono stati segnalati poco più di 300.000 nuovi casi), ai documenti dell’OMS e
allo stesso Accordo del 7 febbraio 2013, la Regione Veneto – con
Deliberazione della Giunta Regionale 14
ottobre 2014, n. 1875 – ha approvato le Linee Guida regionali “
Prevenzione e sorveglianza della
tubercolosi negli operatori sanitari”, allegate alla delibera. Linee guida
che sono un aggiornamento e parziale modifica delle Linee Guida già approvate
in passato dalla Regione con D.G.R. n. 2053 del 3 luglio 2007 e successivamente
integrate con D.G.R. n. 602 del 7 agosto 2007.
Si ricorda inoltre che il
documento "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e
soggetti ad essi equiparati" approvato dalla Conferenza Stato Regioni è
stato recepito dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 643 del 7 maggio 2013.
Nella presentazione del DGR 1875/2014
e nelle linee guida si ricorda che la protezione del lavoratore dai rischi
derivanti dall' esposizione
ad agenti biologici è regolata dal Decreto Legislativo 81/2008 (TU). In
particolare il titolo X del TU individua tra i soggetti a rischio il lavoratore
e i soggetti equiparati, “facendo rientrare in tale categoria studenti in
medicina, specializzandi di area medico-chirurgica, allievi infermieri e tutti
gli iscritti alle lauree sanitarie”.
Come indicato nel D.Lgs. 81/2008 il
datore di lavoro (DL) ha l'obbligo di effettuare la valutazione di tutti i
rischi - incluso quelli relativi all’esposizione ad agenti biologici
- e di elaborare il DVR (documento di valutazione dei rischi) con la consulenza
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico
competente (MC). E per questa valutazione è importante, oltre alla definizione
delle misure di prevenzione e di protezione, “l'
individuazione degli operatori esposti al rischio, dovendo essere
adottate nei loro confronti specifiche misure tecniche, organizzative e
procedurali, secondo quanto disposto dall'art. 272 T.U.” (Misure tecniche,
organizzative, procedurali).
Riprendiamo brevemente alcune
indicazioni tratte dal documento, approvato dal DGR 1875/2014, “
Prevenzione e sorveglianza della
tubercolosi negli operatori sanitari”.
Dopo aver riportato gli estremi
dell’obbligo di valutazione di tutti i rischi, come indicati nel TU, il
documento ricorda che la
valutazione del
rischio tubercolare va effettuata:
- “in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai
fini della sicurezza e della salute sul lavoro;
- in occasione del riscontro di un caso di tubercolosi di origine
lavorativa;
- in occasione del riscontro di un caso di tubercolosi anche non di
origine lavorativa in un operatore sanitario; a tal fine il lavoratore e
tenuto a comunicare questa informazione al MC;
- in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata”.
La valutazione del rischio (VdR)
deve inoltre essere svolta a più livelli:
- a livello di struttura socio-sanitaria, ovvero di Presidio
ospedaliero;
- a livello di struttura
complessa, ovvero Unità Operativa entro il Presidio;
- a livello di sottostruttura
dell'Unita Operativa (es. degenza, piastra operatoria, servizio in cui si
svolgono attività a rischio - es. broncoscopia, ambulatorio, ecc.)”.
Riportiamo poi alcune indicazioni
sulle
attività lavorative a rischio di
trasmissione tubercolare.
Il rischio di contrarre l'Infezione
Tubercolare Latente (ITBL) per l' operatore
sanitario (OS) dipende dal “diverso combinarsi di:
- contagiosità del paziente;
- mansioni comportanti contatto
stretto (attività assistenziali dirette, ravvicinate e ripetute) o regolare (la
maggior parte delle normali attività assistenziali) con il paziente;
- durata complessiva dell'esposizione
alla fonte di contagio;
- circostanze ambientali
sfavorevoli (ambienti di dimensioni ristrette, con areazione e ventilazione
limitate, o impianti di trattamento dell’aria con ricircolo anche parziale);
- assistenza al paziente prestata
senza adottare le Procedure Assistenziali di Sicurezza (PAS), ed in particolare
senza indossare i Dispositivi
di Protezione Individuali (DPI) per la protezione respiratoria: i Facciali
Filtranti di Protezione di classe 2 o 3 (FFP2 o FFP3)”.
Si ricorda poi che il
Mycobacterium tuberculosis “non si
trasmette per contatto diretto, bensì per via aerea, e che rimane sospeso in
aria e viene trasportato dalle correnti anche a notevole distanza dal punto di
emissione, rimanendo vitale a lungo nell’ambiente”.
Rimandando ad una lettura
integrale del documento, riportiamo per concludere un breve elenco, non
esaustivo, delle
attività assistenziali
e diagnostiche a maggior rischio:
- “tutte le procedure
diagnostiche o terapeutiche che inducono tosse o aerosol infetti vanno considerate
come a maggior rischio di trasmissione TB se effettuate senza gli adeguati FFP,
ed in particolare: broncoscopia ed endoscopia delle vie aeree superiori;
manovre di rianimazione cardio‐respiratoria ed intubazione; aspirazione endotracheale;
induzione dell'escreato; trattamento con aerosol; irrigazione di ascessi aperti
o di altre lesioni tubercolari aperte; interventi chirurgici su organi sede di
infezione (polmone, rene, apparato osteoarticolare, eccetera); indagini
diagnostiche istopatologiche a rischio, compresa autopsia; indagini
microbiologiche a rischio; attività ripetuta di fisioterapia respiratoria”. Gli
OS che “hanno effettuato tali procedure senza gli adeguati FFP su pazienti con
diagnosi di TB contagiosa sono considerati “
Contatti” al fine della sorveglianza sanitaria (SS). Con “contatto”
si fa riferimento a persona “che ha condiviso lo stesso spazio con persona con
TB contagiosa con modalità tali, e per un tempo sufficientemente lungo, da
rendere possibile la trasmissione di
Mycobacterium
tuberculosis”.
Inoltre:
- “anche gli OS che hanno operato
senza gli adeguati FFP nell’area di permanenza di pazienti con diagnosi di TB
contagiosa nella struttura di ricovero o di diagnosi (zona potenzialmente
contaminata) per un periodo superiore alle 8 ore sono considerati ‘Contatti’ al
fine della SS”;
- “ulteriori fattori di rischio,
quali la particolare contagiosità del paziente segnalata dal laboratorio di
microbiologia e/o particolari circostanze durante l’assistenza e/o la mancanza
di adeguati ricambi d’aria, potranno essere presi in considerazione per
definire ‘Contatti’ gli OS che hanno operato nella zona potenzialmente
contaminata anche per un periodo inferiore alle 8 ore”.
Tiziano Menduto
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