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"Scale portatile: le istruzioni, la manutenzione e le risposte ai dubbi"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

27/01/2015 - Per migliorare la prevenzione delle cadute dalle scale nel comparto edile riprendiamo e concludiamo la presentazione di un recente Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili, elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, dal titolo “ Scale portatili”.
 
Dopo aver affrontato il tema della tipologia e scelta delle scale da utilizzare in una determinata attività, dopo aver riportato le buone prassi necessarie prima, durante e dopo l’uso, ci soffermiamo oggi su altri aspetti.
 
Innanzitutto offriamo alcuni utili riferimenti legislativi e normativi relativi all’uso delle scale portatili:
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – in particolare l’articolo 113 e l’allegato XX;
- D.Lgs 206/05 e s.m.i. - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229;
- UNI EN 131-1: 2007 - Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali:
- UNI EN 131-2: 2010 - Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura;
- UNI EN 131-3: 2007 - Scale - Parte 3: Istruzioni per l’utilizzatore;
- UNI EN 131-4: 2007 - Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere;
- UNI EN 131-7: 2013 - Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma;
- UNI EN 14183: 2004 - Sgabelli a gradini;
- UNI 10401: 2004 - Scale d’appoggio portatili a sfilo e innestabili per usi professionali specifici per l’industria;
- CEI EN 61478: 2002 - Lavori sotto tensione - Scale in materiale isolante;
- CEI EN 50528: 2011 - Scale isolanti per uso su impianti di bassa tensione o in loro prossimità.

Veniamo ora alla marcatura e alle istruzioni per gli utenti.
 
Riguardo alla marcatura, il quaderno indica che le scale portatili devono essere marcate secondo il D.Lgs. 81/2008 (la marcatura deve riportare i riferimenti al D.Lgs 81/2008) o la UNI EN 131.
 
Rimandiamo alla lettura integrale del Quaderno Tecnico per i vari particolari sulla marcatura e ci soffermiamo invece sulle istruzioni per l’utente.
Infatti il documento indica che, ad esempio in relazione alle scale in appoggio, le informazioni di base, in accordo alla UNI EN 131-3, “che devono essere riportate, sotto forma di pittogrammi ben visibili, su tutte le scale progettate per essere utilizzate come scale di appoggio sono, ad esempio, le seguenti:
- leggere le istruzioni;
- carico massimo;
- angolo corretto di appoggio;
- appoggiare su una base piana;
- non sporgersi;
- assicurarsi che non vi sia sporco a terra;
- appoggiare su una base solida;
- estensione della scala oltre il punto di arrivo;
- non scendere dal lato della scala;
- usare la scala con l’orientamento corretto (solo se necessario a causa della struttura della scala)”. Si ricorda poi che ogni scala progettata per essere utilizzata come scala di appoggio “deve essere provvista di marcatura indicante che i tre pioli più alti non devono essere oltrepassati. Tale marcatura può essere posta sul montante della scala o preferibilmente sul primo piolo o gradino da non oltrepassare. IL D.Lgs 81/08 richiede che il lavoratore possa sempre disporre di un appoggio e di una presa sicura”.
 
Sottolineando poi che la sicurezza di una scala dipende anche da suo stato, da come è conservata e manutenuta, diamo anche alcune indicazioni essenziali di manutenzione.
 
La manutenzione della scala “deve essere effettuata da parte di personale qualificato e prevede:
- la verifica degli zoccoli antiscivolo e loro integrità;
- la verifica dei componenti della scala: montanti e pioli;
- la verifica dei collegamenti tra i componenti”.
 
Concludiamo l’articolo riportando infine le risposte alle domande più frequenti (FAQ - Frequently asked questions) raccolte nel Quaderno Tecnico sulla sicurezza delle scale portatili.
 
D. Che cos’è una scala?
R. È un’attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi, e che permette di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota.
 
D. Quando una scala portatile può essere ritenuta conforme alla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?
R. Quando il fabbricante la dichiara conforme al D.Lgs 81/08 e s.m.i.
 
D. Come può il fabbricante provare la conformità della scala portatile al D.Lgs 81/08 e s.m.i.?
R. Il fabbricante ha due possibilità: dichiarare la conformità al D.Lgs 81/08 dopo aver dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’ art. 113; oppure dichiarare la conformità al D.Lgs 81/08 mediante l’applicazione dell’Allegato XX.
 
D. Cosa prevede l’Allegato XX?
R. L’Allegato XX prevede che è riconosciuta la conformità delle scale portatili al D.Lgs 81/08 se: 1. sono costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2; 2. il costruttore fornisce le certificazioni previste dalla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2 emesse da un laboratorio ufficiale; 3. sono accompagnate da un foglio o libretto recante una serie di informazioni sul tipo di prodotto, sul corretto impiego dello stesso, sulla manutenzione e conservazione. Sul libretto dovranno inoltre essere riportati gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2 i numeri di identificazione dei certificati e la data del loro rilascio. Dovrà infine essere riportata una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2.
 
D. Una scala portatile conforme alla UNI EN 131 lo è anche al D.Lgs 81/08?
R. No. A meno che, oltre ad essere conforme alla UNI EN 131, rispetti anche le condizioni dell’allegato XX del D.Lgs 81/08.
 
D. Una scala portatile conforme al D.Lgs 81/08 lo è anche alla UNI EN 131?
R. No. A meno che la conformità al D.Lgs 81/08 sia stata dichiarata mediante l’applicazione dell’Allegato XX del D.Lgs 81/08.
 
D. Una scala costruita prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 può essere attualmente utilizzata in un luogo di lavoro?
R. Sì, purché conforme alla legislazione vigente all’epoca di costruzione (DPR 547/55) della scala fermo restando il mantenimento della perfetta efficienza della stessa.
 
D. Che cosa si intende con scale per uso professionale specifico?
R. Si intende quel tipo di scale che devono essere utilizzate solo per un impiego ben determinato, così come stabilito dal fabbricante e/o dalla normativa specifica, come ad esempio le scale per i vigili del fuoco, le scale per i tetti ecc.
 
D. Come deve essere marcata una scala per uso professionale specifico?
R. Con la sigla della relativa norma specifica applicabile.
 
D. Come deve essere marcata una scala per uso professionale non specifico?
R. Deve essere conforme al D.Lgs 81/08 o essere marcata UNI EN 131 e, in questo caso, deve anche soddisfare le condizioni riportate dall’allegato XX del D.Lgs 81/08.
 
D. Come deve essere marcata una scala per uso domestico?
R. Deve essere marcata UNI EN 131 così come richiesto dal D.Lgs 206/05 (Codice al consumo).
 
D. Quale carico massimo può sostenere una scala?
R. Un carico massimo totale (peso del lavoratore + peso delle attrezzature portatili) pari a quello dichiarato dal fabbricante se la scala è conforme al D.Lgs 81/08, e pari a 150 kg se la scala è conforme alla UNI EN 131.
 
D. Dove è indicato il carico massimo?
R. Il carico massimo deve essere riportato sulla scala.
 
D. In Italia è possibile utilizzare una scala per uso professionale conforme ad una norma nazionale di un paese extraeuropeo?
R. La scala ad uso professionale, per essere utilizzata in Italia, deve essere esplicitamente dichiarata dal fabbricante rispondente ai disposti del D.Lgs 81/08, anche se conforme ad una norma di un paese extraeuropeo.
 
D. È possibile vendere o noleggiare in Italia scale senza marcatura UNI EN 131 o non rispondenti al D.Lgs 81/08?
R. No. Infatti: - in riferimento ai luoghi di lavoro secondo l’art. 23 del D.Lgs 81/08 (…) ‘ sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro’ - in riferimento agli ambienti domestici secondo l’art.104 del D.Lgs 206/05 ‘ il fabbricante ha l’obbligo di immettere sul mercato prodotti sicuri’. Per prodotto sicuro si intende quello conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato (art. 105 D.Lgs 206/05).
 
D. È sufficiente utilizzare una scala portatile che abbia i requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 per eseguire un’attività in sicurezza?
R. No. È necessario utilizzare la scala osservando le prescrizioni d’uso del fabbricante e quelle richiamate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
 
D. Una scala portatile deve essere marcata CE?
R. No. È opportuno sottolineare che, non esistendo una direttiva di prodotto applicabile alle scale portatili, queste non possono essere marcate CE, ma devono riportare la marcatura UNI EN 131 e/o il riferimento alla conformità al D.Lgs 81/ 08, se sono impiegate in un “non luogo di lavoro” (UNI EN 131) o in un “luogo di lavoro” (UNI EN 131/D.Lgs 81/08).
 
D. Quando è possibile utilizzare una scala portatile?
R. Il D.Lgs 81/2008, all’art. 111, comma 3, dispone che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, i cestelli elevatori) considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche del sito che non può modificare.
 
D. Il lavoratore che effettua la riparazione di una scala portatile deve avere particolari requisiti?
R. Il lavoratore deve essere qualificato dal fabbricante.
 
 
 
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Scale portatili”, Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT), edizione 2014 (formato PDF, 3.45 MB).
 
 
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RTM
 

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