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"Scale portatile: le istruzioni, la manutenzione e le risposte ai dubbi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
27/01/2015 - Per migliorare la
prevenzione delle
cadute dalle scale
nel comparto edile riprendiamo e
concludiamo la presentazione di un recente
Quaderno
Tecnico per i cantieri temporanei o mobili, elaborato dal Dipartimento
innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti
antropici (DIT) dell’ Inail,
dal titolo “ Scale
portatili”.
Dopo aver affrontato il tema
della tipologia e scelta delle scale da utilizzare in una determinata attività,
dopo aver riportato le buone prassi necessarie prima, durante e dopo l’uso, ci
soffermiamo oggi su altri aspetti.
Innanzitutto offriamo alcuni
utili
riferimenti legislativi e
normativi relativi all’uso delle scale
portatili:
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – in
particolare l’articolo 113 e l’allegato XX;
- D.Lgs 206/05 e s.m.i. - Codice
del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229;
- UNI EN 131-1: 2007 - Scale -
Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali:
- UNI EN 131-2: 2010 - Scale -
Parte 2: Requisiti, prove, marcatura;
- UNI EN 131-3: 2007 - Scale -
Parte 3: Istruzioni per l’utilizzatore;
- UNI EN 131-4: 2007 - Scale -
Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere;
- UNI EN 131-7: 2013 - Scale -
Parte 7: Scale movibili con piattaforma;
- UNI EN 14183: 2004 - Sgabelli a
gradini;
- UNI 10401: 2004 - Scale
d’appoggio portatili a sfilo e innestabili per usi professionali specifici per
l’industria;
- CEI EN 61478: 2002 - Lavori
sotto tensione - Scale in materiale isolante;
- CEI EN 50528: 2011 - Scale
isolanti per uso su impianti di bassa tensione o in loro prossimità.
Veniamo ora alla
marcatura e alle
istruzioni per gli utenti.
Riguardo alla
marcatura, il quaderno indica che le scale
portatili devono essere marcate secondo il
D.Lgs. 81/2008 (la marcatura deve riportare i riferimenti al D.Lgs
81/2008) o la
UNI EN 131.
Rimandiamo alla lettura integrale
del Quaderno Tecnico per i vari particolari sulla marcatura e ci soffermiamo
invece sulle
istruzioni per l’utente.
Infatti il documento indica che,
ad esempio in relazione alle scale in appoggio, le informazioni di base, in
accordo alla UNI EN 131-3, “che devono essere riportate, sotto forma di
pittogrammi ben visibili, su tutte le scale progettate per essere utilizzate
come scale di appoggio sono, ad esempio, le seguenti:
- leggere le istruzioni;
- carico massimo;
- angolo corretto di appoggio;
- appoggiare su una base piana;
- non sporgersi;
- assicurarsi che non vi sia
sporco a terra;
- appoggiare su una base solida;
- estensione della scala oltre il
punto di arrivo;
- non scendere dal lato della
scala;
- usare la scala con
l’orientamento corretto (solo se necessario a causa della struttura della
scala)”. Si ricorda poi che ogni scala progettata per essere utilizzata come
scala di appoggio “deve essere provvista di marcatura indicante che i tre pioli
più alti non devono essere oltrepassati. Tale marcatura può essere posta sul
montante della scala o preferibilmente sul primo piolo o gradino da non
oltrepassare. IL D.Lgs 81/08 richiede che il lavoratore possa sempre disporre
di un appoggio e di una presa sicura”.
Sottolineando poi che la
sicurezza di una scala dipende anche da suo stato, da come è conservata
e manutenuta, diamo anche alcune
indicazioni
essenziali di manutenzione.
La manutenzione della scala “deve
essere effettuata da parte di personale qualificato e prevede:
- la verifica degli zoccoli
antiscivolo e loro integrità;
- la verifica dei componenti
della scala: montanti e pioli;
- la verifica dei collegamenti
tra i componenti”.
Concludiamo l’articolo riportando
infine le
risposte alle domande più
frequenti (FAQ - Frequently asked questions) raccolte nel Quaderno Tecnico
sulla sicurezza delle scale portatili.
D.
Che cos’è una scala?
R. È un’attrezzatura di lavoro
dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare
per brevi periodi, e che permette di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro
in quota.
D.
Quando una scala portatile può essere ritenuta conforme alla vigente
legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro?
R. Quando il fabbricante la
dichiara conforme al D.Lgs 81/08 e s.m.i.
D.
Come può il fabbricante provare la conformità della scala portatile al
D.Lgs 81/08 e s.m.i.?
R. Il fabbricante ha due
possibilità: dichiarare la conformità al D.Lgs 81/08 dopo aver dimostrato con
calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui
ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’ art.
113; oppure dichiarare la conformità al D.Lgs 81/08 mediante l’applicazione
dell’Allegato XX.
D.
Cosa prevede l’Allegato XX?
R. L’Allegato XX prevede che è
riconosciuta la conformità delle scale portatili al D.Lgs 81/08 se: 1. sono
costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2; 2. il costruttore
fornisce le certificazioni previste dalla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2
emesse da un laboratorio ufficiale; 3. sono accompagnate da un foglio o
libretto recante una serie di informazioni sul tipo di prodotto, sul corretto
impiego dello stesso, sulla manutenzione e conservazione. Sul libretto dovranno
inoltre essere riportati gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove
previste dalla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2 i numeri di identificazione dei
certificati e la data del loro rilascio. Dovrà infine essere riportata una
dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e
2.
D.
Una scala portatile conforme alla UNI EN 131 lo è anche al D.Lgs 81/08?
R. No. A meno che, oltre ad
essere conforme alla UNI EN 131, rispetti anche le condizioni dell’allegato XX
del D.Lgs 81/08.
D.
Una scala portatile conforme al D.Lgs 81/08 lo è anche alla UNI EN 131?
R. No. A meno che la conformità
al D.Lgs 81/08 sia stata dichiarata mediante l’applicazione dell’Allegato XX
del D.Lgs 81/08.
D.
Una scala costruita prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 può
essere attualmente utilizzata in un luogo di lavoro?
R. Sì, purché conforme alla
legislazione vigente all’epoca di costruzione (DPR 547/55) della scala fermo
restando il mantenimento della perfetta efficienza della stessa.
D.
Che cosa si intende con scale per uso professionale specifico?
R. Si intende quel tipo di scale
che devono essere utilizzate solo per un impiego ben determinato, così come
stabilito dal fabbricante e/o dalla normativa specifica, come ad esempio le
scale per i vigili del fuoco, le scale per i tetti ecc.
D.
Come deve essere marcata una scala per uso professionale specifico?
R. Con la sigla della relativa
norma specifica applicabile.
D.
Come deve essere marcata una scala per uso professionale non specifico?
R. Deve essere conforme al D.Lgs
81/08 o essere marcata UNI EN 131 e, in questo caso, deve anche soddisfare le
condizioni riportate dall’allegato XX del D.Lgs 81/08.
D.
Come deve essere marcata una scala per uso domestico?
R. Deve essere marcata UNI EN 131
così come richiesto dal D.Lgs 206/05 (Codice al consumo).
D.
Quale carico massimo può sostenere una scala?
R. Un carico massimo totale (peso
del lavoratore + peso delle attrezzature portatili) pari a quello dichiarato
dal fabbricante se la scala è conforme al D.Lgs 81/08, e pari a 150 kg se la
scala è conforme alla UNI EN 131.
D.
Dove è indicato il carico massimo?
R. Il carico massimo deve essere
riportato sulla scala.
D.
In Italia è possibile utilizzare una scala per uso professionale
conforme ad una norma nazionale di un paese extraeuropeo?
R. La scala ad uso professionale,
per essere utilizzata in Italia, deve essere esplicitamente dichiarata dal
fabbricante rispondente ai disposti del D.Lgs 81/08, anche se conforme ad una
norma di un paese extraeuropeo.
D.
È possibile vendere o noleggiare in Italia scale senza marcatura UNI EN
131 o non rispondenti al D.Lgs 81/08?
R. No. Infatti: - in riferimento
ai luoghi di lavoro secondo l’art. 23 del D.Lgs 81/08 (…) ‘
sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione
in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro’ - in
riferimento agli ambienti domestici secondo l’art.104 del D.Lgs 206/05 ‘
il fabbricante ha l’obbligo di immettere sul
mercato prodotti sicuri’. Per prodotto sicuro si intende quello conforme
alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato
(art. 105 D.Lgs 206/05).
D.
È sufficiente utilizzare una scala portatile che abbia i requisiti di
sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 per eseguire un’attività in sicurezza?
R. No. È necessario utilizzare la
scala osservando le prescrizioni d’uso del fabbricante e quelle richiamate
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
D.
Una scala portatile deve essere marcata CE?
R. No. È opportuno sottolineare
che, non esistendo una direttiva di prodotto applicabile alle scale portatili,
queste non possono essere marcate CE, ma devono riportare la marcatura UNI EN
131 e/o il riferimento alla conformità al D.Lgs 81/ 08, se sono impiegate in un
“non luogo di lavoro” (UNI EN 131) o in un “luogo di lavoro” (UNI EN 131/D.Lgs
81/08).
D.
Quando è possibile utilizzare una scala portatile?
R. Il D.Lgs 81/2008, all’art.
111, comma 3, dispone che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile
quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre
attrezzature (per esempio, i trabattelli, i cestelli elevatori) considerate più
sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della
breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche del sito che non può
modificare.
D.
Il lavoratore che effettua la riparazione di una scala portatile deve
avere particolari requisiti?
R. Il lavoratore deve essere
qualificato dal fabbricante.
Inail, Dipartimento innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Scale portatili”, Quaderno Tecnico per i cantieri
temporanei o mobili a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani
e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero
Vitale (DIT), edizione 2014 (formato PDF, 3.45 MB).
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RTM
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