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"L’elaborazione del DUVRI nei cantieri temporanei e mobili"
fonte www.puntosicuro.it / D.U.V.R.I.
03/02/2015 - In relazione
all’elaborazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il documento Inail
“ L’elaborazione
del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze” - curato da Raffaele
Sabatino con la collaborazione di Andrea Cordisco - ci permette di soffermarci
su precisi ambiti di lavoro e su specifici iter procedurali.
Se nelle scorse settimane ci
siamo soffermati sull’elaborazione
del DUVRI nella Pubblica Amministrazione, oggi affrontiamo la valutazione
dei rischi da interferenze e l'
elaborazione
del DUVRI nei cantieri temporanei e mobili.
Se in un precedente articolo di
PuntoSicuro è stato analizzato l’ art. 26
del D.Lgs. 81/2008, il documento Inail ci ricorda che l'art. 26 si occupa, con
conseguenti obblighi in capo al
Datore
di Lavoro Committente (DLC), “anche di quella considerevole tipologia di
contratti di appalto (o d'opera o di somministrazione) che rientrano nel Titolo
IV Cantieri temporanei o mobili, intendendo come ‘Cantieri’ qualunque luogo in
cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell'allegato X del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.
Per concludere ricordiamo che il
documento Inail si sofferma anche sulla
fornitura
e
scarico in cantiere del calcestruzzo preconfezionato.
Il documento fa poi chiarezza
sulla
differenza esistente tra il DUVRI
e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sulle eventuali
problematiche che possono insorgere da “un'eventuale sovrapposizione dei due
documenti”:
- “il PSC si applica
esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la
presenza, anche non contemporanea, di più Imprese esecutrici. Il DUVRI e il PSC
non sono quindi, assolutamente, lo stesso documento; essi, pur riferendosi ad
aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il
primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, esclusivamente al
cantiere edile”;
- in alcuni casi “la stesura
del PSC esonera da quella del DUVRI, pur tuttavia occorre precisare che
anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce il documento unico per
la pianificazione della sicurezza, dovendo essere comunque necessaria
l'elaborazione del DUVRI. Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno
redatti entrambi, occupandosi ciascuno della prevenzione e protezione dai
rischi da interferenze nel cantiere”.
In particolare il documento
segnala che al comma 2 dell'art. 96 del d.lgs. 81/2008 si afferma che ‘
l'accettazione da parte di ciascun datore di
lavoro delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi
1, lettera b), 2, 3, e 5,
e
all'articolo 29, comma 3’. E si fa così “riferimento ai rischi specifici
esistenti nell'ambiente, alla cooperazione, ai costi per la sicurezza e, in
definitiva, al DUVRI”. Ed è chiaro “che in presenza di più Imprese edili,
l'interferenza vada pianificata, e prevenuta, con lo strumento del PSC,
coordinato poi con i vari POS dei Datori di Lavoro presenti, e che sarà oggetto
preliminarmente dell'attività del CSP e, in corso d'opera, di quella del CSE”.
Il comma 2 dell'art. 97 del d.lgs.
81/2008 poi prevede che ‘
gli obblighi
derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96,
comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'Impresa affidataria.
Per la verifica dell'idoneità tecnico
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII’.
E dunque dall’analisi della normativa
vigente si può evincere “che nei casi indicati, e limitatamente al singolo
cantiere, gli obblighi dell’art. 26 (fornire dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente, cooperazione e coordinamento, DUVRI e
indicazione dei costi per la sicurezza), s’intendono automaticamente assolti”.
Tuttavia se tale previsione “
ha fatto erroneamente affermare che nel
caso in cui esista il PSC non sia obbligatorio il DUVRI; in realtà, non sempre
è così”: la deroga prevista al comma 2 dell’art 96 operi esclusivamente nel
caso in cui le Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve
essere accettato il PSC e redatto il POS. Quando i rischi di interferenza
invece riguardano anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la
possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non
svolgono lavori edili), gli obblighi dell’art. 26 non risultano automaticamente
adempiuti. In tali casi, dunque, si ritiene che l’Impresa affidataria debba
farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la
redazione del DUVRI”.
Il documento riporta alcuni
esempi specifici.
Ad esempio, “se ci trovassimo di
fronte ad una situazione in cui un DLC appalti lavori edili all'interno della
propria Azienda, lavori svolti da due Imprese affidatarie, oppure si preveda la
presenza di lavoratori autonomi in sub affidamento”, quale documentazione si
dovrà produrre? Nel
primo caso, “si
dovrà nominare un CSP, che produrrà un PSC relativo al cantiere, ed entrambe le
Imprese esecutrici avranno quindi l'obbligo di redigere il rispettivo POS. Nel
secondo caso, la gestione delle
interferenze lavorative, nell’ambito esclusivo del PSC, risulterebbe
impraticabile (alcuni rischi potrebbero infatti esulare dalle competenze e
dalla responsabilità del CSP e del CSE) e il Committente dovrà, pertanto,
preoccuparsi di elaborare
un DUVRI allo scopo, ferma restando la necessità del PSC dedicato alle
Imprese edili”.
Altro caso è quello dell'Azienda
del DLC (e delle eventuali altre Imprese non edili che operano in appalto) “che
non abbia possibilità di accettare il PSC né di redigere un POS e, quindi, non
potendo invocare la disposizione contenuta del comma 2, art. 96, dovrà
applicare gli obblighi dell’art. 26. A tal proposito sarà necessario avere
entrambi i documenti di pianificazione della sicurezza: il DUVRI e il PSC e
sarà quindi opportuno che il DLC e il CSE operino in stretta collaborazione al
fine di gestire, nel migliore dei modi, le possibili interferenze lavorative”.
Si ricorda inoltre che esiste, in
via teorica, la “possibilità di risolvere alla radice il problema separando,
almeno temporalmente, l’attività edile da quella non edile così da evitare
rischi di interferenza; tale soluzione risulta tuttavia il più della volte poco
praticabile”.
Il documento, che vi invitiamo a
leggere integralmente, riporta utili
tabelle
e schemi grafici:
- una tabella con i principali
adempimenti in capo ai vari soggetti coinvolti nell’esecuzione di affidamenti
all’interno di attività di pertinenza del DLC, evidenziando la necessità, o
meno, della redazione del PSC, del DUVRI o di entrambi i documenti;
- due schemi che illustrano le
principali casistiche di appalto, extra art. 26, (Caso 1 - appalti soggetti
anche all’applicazione del Titolo IV; Caso 2 - appalti multipli/accorpamento in
un’unica gara di una serie di forniture e lavori).
In particolare si segnala che nel
caso generale di mere forniture di materiali o attrezzature - trovando
applicazione, come esplicitamente indicato nel comma 1 bis dell'art. 96 del TU,
le disposizioni di cui all'art. 26 - “non è obbligatorio elaborare
il DUVRI così come richiesto dal comma 3 dello stesso art. 26”.
Tuttavia – “considerato che le
operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato (e di materiali edili e
attrezzature in genere) sono tra le più frequentemente eseguite nei cantieri
temporanei o mobili” – il documento esamina la questione più in dettaglio e
fornisce utili informazioni e suggerimenti.
Si ricorda anche che il Ministero
del Lavoro, per mezzo della Commissione Consultiva Permanente, ha fornito con Lettera
Circolare del 10 febbraio 2011 indicazioni operative alle imprese
esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato.
Riguardo alle novità introdotte
dal Decreto
del Fare riportiamo una breve rassegna di articoli pubblicati da
PuntoSicuro:
INAIL - Settore Ricerca -
Dipartimento Processi Organizzativi, “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da
interferenze”, documento curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento
Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco
INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici),
settembre 2013, pubblicazione febbraio 2014 (formato PDF, 12.11 MB).
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RTM
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