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"Ok alla canna fumaria anche se i condòmini sono contrari"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
03/02/2015 - Il comune non può negare il permesso di costruire per l’installazione
di una canna fumaria in condominio basandosi solo sul diniego degli
altri condomini, ma deve valutare le caratteristiche tecniche
dell’intervento. Lo ha stabilito il
Tar Lombardia con la
sentenza 1308.
Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo, il Comune aveva respinto la richiesta di installazione di una canna fumaria esterna perché questa sarebbe stata collocata sulla facciata condominiale, nelle pareti di pertinenza di altri due condomini, che avevano negato il loro consenso per motivi di decoro.
L’interessato aveva quindi presentato ricorso, sottolineando che era stato presentato un progetto alternativo, in grado di non compromettere il decoro dell’edificio.
Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso, affermando che, nel rilascio del permesso di costruire, il Comune deve valutare gli interessi dei terzi, ma non può vincolare le sue decisioni solo sul loro parere perché deve sempre valutare le caratteristiche tecniche dell’intervento da realizzare.
I giudici hanno infatti sottolineato che ogni condomino può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione d’uso e non pregiudichi i diritti altrui. Dato che era stato presentato un progetto alternativo, il Tribunale ha affermato che la canna fumaria può essere realizzata anche senza l’assenso degli altri condomini a condizione che non vengano pregiudicati il decoro e l’armonia della facciata.
Sulla base di queste considerazioni il Tar ha quindi annullato il provvedimento di diniego del Comune.
Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo, il Comune aveva respinto la richiesta di installazione di una canna fumaria esterna perché questa sarebbe stata collocata sulla facciata condominiale, nelle pareti di pertinenza di altri due condomini, che avevano negato il loro consenso per motivi di decoro.
L’interessato aveva quindi presentato ricorso, sottolineando che era stato presentato un progetto alternativo, in grado di non compromettere il decoro dell’edificio.
Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso, affermando che, nel rilascio del permesso di costruire, il Comune deve valutare gli interessi dei terzi, ma non può vincolare le sue decisioni solo sul loro parere perché deve sempre valutare le caratteristiche tecniche dell’intervento da realizzare.
I giudici hanno infatti sottolineato che ogni condomino può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione d’uso e non pregiudichi i diritti altrui. Dato che era stato presentato un progetto alternativo, il Tribunale ha affermato che la canna fumaria può essere realizzata anche senza l’assenso degli altri condomini a condizione che non vengano pregiudicati il decoro e l’armonia della facciata.
Sulla base di queste considerazioni il Tar ha quindi annullato il provvedimento di diniego del Comune.
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