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"Indicazioni tecniche per i cantieri: sollevamento dei carichi con le forche"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

06/02/2015 - Il sollevamento in quota di carichi con l'uso di forche, le interferenze durante l'utilizzo delle gru a torre e l’uso dei parapetti realizzati con elementi prefabbricati sono tre elementi critici per la prevenzione che si possono riscontrare nelle attività dei cantieri edili.
 
Per offrire strumenti idonei ad affrontare queste criticità, come rilevate da tecnici degli organi di vigilanza e comitati paritetici dell'edilizia, la Regione Piemonte ha pubblicato un documento di cui ha dato informazione agli sPreSAL piemontesi, ai vari ordini professionali e ai comitati paritetici territoriali regionali tramite Lettera della Direzione Sanità del 17 marzo 2014.
Nella comunicazione si indica che il documento, dal titolo “ Indicazioni tecniche per la gestione in sicurezza di particolari situazioni di cantiere” e redatto dal gruppo regionale edilizia insieme alla Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte e al CPT di Torino, vuole “essere uno strumento di lavoro per tutti coloro che a vario titolo gestiscono la sicurezza nei cantieri edili, dalle imprese, ai coordinatori, agli organi di vigilanza”.

La Regione Piemonte offre dunque indicazioni pratiche in tre diversi ambiti:
- sollevamento in quota di carichi unitari e non mediante l'uso di forche;
- interferenze durante l'utilizzo di gru a torre;
- parapetti realizzati con elementi prefabbricati.
 
Ci soffermiamo oggi in particolare sul tema del sollevamento in quota di carichi unitari e non mediante l’uso di forche.
 
Il documento fornisce dunque indicazioni pratiche per il sicuro sollevamento in quota di carichi su pallet nei cantieri temporanei e mobili così come definiti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
E ricorda che per questo sollevamento in termini di sicurezza è prioritario riferirsi a due elementi:
- “l’idoneità della ‘forca’ quale accessorio di sollevamento,
- le caratteristiche del carico che deve essere sollevato.
In particolare si segnala che per la forca per il sollevamento, che rientra tra le “attrezzature da lavoro”, valgono le indicazioni del Titolo III (“Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”) del D.Lgs. 81/. E che i vari provvedimenti normativi di recepimento della Direttiva Macchine, dapprima il D.P.R. 459/96 e successivamente il D.L. 17/10, regolamentano gli “ accessori di sollevamento” e ne definiscono i relativi requisiti di sicurezza. Inoltre ai fini delle presenti indicazioni tecniche “si applicano le definizioni riportate nelle norme tecniche UNI EN di riferimento (UNI EN 13155 “Attrezzature amovibili di presa del carico”; UNI EN ISO 445 “Pallet per la movimentazione di merci”)”.
 
Dopo aver riportato le definizioni tratte dalla normativa, il documento riporta le indicazioni tecniche per il sollevamento di carichi unitari (“singolo articolo o insieme di elementi destinati ad essere trattati come un singolo articolo”) o non unitari. Il sollevamento al di fuori delle condizioni riportate nel documento “è possibile solo per il carico/scarico dai mezzi di trasporto a terra”.
 
Partiamo dunque dal sollevamento carichi unitari.
 
Il sollevamento-trasporto ai piani di lavoro eseguito con gli apparecchi di sollevamento, come la gru a torre, può essere effettuato per mezzo di una forca di sollevamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- “la forca risponde ai criteri stabiliti dalla norma tecnica UNI EN 13155 (marcata ‘CE’); tale norma dispone che la forca sia dotata, tra l’altro, del ‘dispositivo di presa positivo’ (per esempio catena, cinghia o barra) per impedire lo scivolamento del carico unitario dalle forche. In alternativa alla tipologia di forca di cui sopra si ritiene possibile l’utilizzo di forche non fabbricate secondo la UNI EN 13155 ovvero di forche messe in commercio o utilizzate prima del 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore della ‘vecchia Direttiva Macchine’ D.P.R. n. 459/1996). Tali attrezzature devono essere rispondenti ai requisiti previsti dall’ Allegato V, Parte II, Punto 3.1.3 del D.Lgs. 81/2008, il quale recita testualmente: ‘ gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura’. Le caratteristiche, desunte dalle indicazioni del fabbricante o da apposita progettazione da parte di tecnico abilitato, devono riguardare almeno: identificazione del fabbricante; l'identificazione del carico massimo di utilizzazione; le condizioni normali di esercizio compresa l’utilizzo di dispositivi di ritenuta atti a evitare la caduta improvvisa dei carichi; le prescrizioni per l'uso, il montaggio e la manutenzione”.
- “il carico può essere definito ‘unitario’ se il materiale posto sul pallet è completamente avvolto da un involucro termoretraibile o da adeguate reggette; altre forme di imballaggio devono garantire i medesimi requisiti di sicurezza mantenendo in un unico blocco tutti gli elementi che compongono il carico (carico unitario). Le reggette, quando utilizzate, devono essere disposte sul carico in modo che ogni elemento presente sulle superfici esterne sia trattenuto da almeno una fascetta; in ogni caso sul carico devono essere poste almeno due fascette in senso orizzontale e due in senso verticale, opportunamente distanziate tra loro, per dare compattezza al sistema. È opportuno che il datore di lavoro ottenga dal fornitore sufficienti garanzie di tenuta del sistema utilizzato per la confezione del materiale sui pallet (involucro e/o reggetta);
- il pallet deve essere di un tipo adatto al sollevamento in quota; questo genere di pallet è definito come ‘pallet riutilizzabile’ (generalmente è marcato con la lettera ‘H’); nel caso che il fornitore utilizzi pallet monouso sarà cura del datore di lavoro porre sotto di esso un pallet adatto al sollevamento in quota”.
 
Veniamo invece al sollevamento di carichi non unitari effettuato sempre mediante l’uso di forche.
 
Il documento indica che il sollevamento ai piani di lavoro eseguito con gli apparecchi di sollevamento, come la gru a torre, di carichi non unitari “dovrà essere effettuato per mezzo di una forca di sollevamento, come descritta precedentemente, dotata di un dispositivo di presa positivo secondario idoneo a impedire il rilascio del carico completo o di qualsiasi parte sfusa del carico. Il dispositivo di presa positivo secondario generalmente consiste in reti o gabbie che non devono avere aperture laterali o sul fondo maggiori di 50 mm (rete o griglia con maglia ≤ 50 mm)”.
 
Viene poi fornita qualche breve indicazione anche sul sollevamento senza l’uso di forche.
 
Il documento segnala infatti che “i materiali sfusi, come mattoni e piastrelle, o più in generale i carichi non unitari, possono essere avviati al sollevamento-trasporto utilizzando contenitori come ad esempio ceste con base staccabile, cassoni o equivalenti; tali dispositivi (che non devono essere marcati ‘CE’ in quanto non considerati accessori di sollevamento secondo la “Comunicazione della Commissione Europea del dicembre 2009 ‘ Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery’) devono consentire deposito e trattenuta del materiale sfuso al loro interno e devono poter essere sollevati mediante adeguati punti di aggancio o sostegno”.
In ogni caso “qualsiasi dispositivo venga utilizzato è necessario accertarsi che sia corredato dalle informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale, o dall’uso ragionevolmente prevedibile dello stesso. In particolare dovrebbero essere, come minimo, fornite informazioni su portata e caratteristiche dimensionali”.
 
Infine si indica che per le operazioni di sollevamento è necessario informare, formare e addestrare i lavoratori addetti, con riferimento ai seguenti argomenti: “condizioni d’impiego delle attrezzature, caratteristiche del carico da sollevare, situazioni anormali prevedibili, rischi a cui gli addetti sono esposti, modalità d’uso in sicurezza”. E l’addestramento deve essere “effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro".
 
Concludiamo ricordando che il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, è corredato anche di immagini esplicative delle indicazioni fornite.
 
L’ indice del documento della Regione Piemonte:
 
Sollevamento in quota di carichi unitari e non mediante l’uso di forche
1. Premessa
2. Definizioni
3. Modalità operative per l’uso delle forche
3.1 Sollevamento carichi unitari
3.2 Sollevamento carichi non unitari
4. Sollevamento senza l’uso di forche
5. Informazione formazione e addestramento
6. Principali documenti di riferimento
 
Interferenze durante l’utilizzo di gru a torre
1. Premessa
2. Interferenze
3. Distanze di sicurezza da strutture fisse o mobili
4. Presenza di altre gru operanti nello stesso spazio aereo
4.1 Installazione delle gru interferenti
4.2 Adozione di misure organizzative
5. Presenza di linee o impianti elettrici con parti attive
6. Principali documenti di riferimento
 
Parapetti realizzati con elementi prefabbricati
1. Premessa
2. Parapetto e piani di sicurezza
3. Analisi e valutazione dei rischi
3. Scelta del tipo di parapetto e relative caratteristiche
4. Montaggio e smontaggio
5. Controlli del parapetto
6. Informazione e formazione
7. Acquisto e noleggio
8. Altri impieghi particolari
Parapetti a mensola
Parapetti prefabbricati e casseri di solaio
9. Principali documenti di riferimento
 
 
Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria “ Comunicazione del 17 marzo 2014” protocollo n. 5992/DB2017 - Indicazioni tecniche per la gestione in sicurezza di particolari situazioni di cantiere (formato PDF, 223 kB).
 
Regione Piemonte, “ Indicazioni tecniche per la gestione in sicurezza di particolari situazioni di cantiere” a cura del gruppo regionale edilizia (Franco Balsamo, Massimo Berutti, Mauro Bonifaci, Walter Lazzarotto, Stefano Nava), Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte (Maurizio Magri) e al CPT di Torino (Mario Trapani), edizione marzo 2014 (formato PDF, 821 kB).
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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