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"Indicazioni tecniche per i cantieri: sollevamento dei carichi con le forche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
06/02/2015 - Il sollevamento
in quota di carichi con l'uso di forche, le interferenze durante l'utilizzo delle gru a torre
e l’uso dei parapetti realizzati con elementi prefabbricati sono tre
elementi critici per la prevenzione che
si possono riscontrare nelle attività dei
cantieri
edili.
Per offrire strumenti idonei ad
affrontare queste criticità, come rilevate da tecnici degli organi di vigilanza
e comitati paritetici dell'edilizia, la Regione Piemonte ha
pubblicato un documento di cui ha dato informazione agli sPreSAL piemontesi, ai
vari ordini professionali e ai comitati paritetici territoriali regionali
tramite
Lettera della Direzione Sanità
del 17 marzo 2014.
Nella comunicazione si indica che
il documento, dal titolo “
Indicazioni
tecniche per la gestione in sicurezza di particolari situazioni di cantiere”
e redatto dal gruppo regionale edilizia insieme alla Direzione
Regionale del Lavoro del Piemonte e al CPT di Torino, vuole “essere uno strumento di lavoro per
tutti coloro che a vario titolo gestiscono la sicurezza nei cantieri edili,
dalle imprese, ai coordinatori, agli organi di vigilanza”.
La Regione Piemonte offre dunque
indicazioni pratiche in tre diversi ambiti:
-
sollevamento in quota di carichi unitari e non mediante l'uso di forche;
-
interferenze durante l'utilizzo di gru a torre;
-
parapetti realizzati con elementi prefabbricati.
Ci soffermiamo oggi in
particolare sul tema del
sollevamento in
quota di carichi unitari e non mediante l’uso di forche.
Il documento fornisce dunque indicazioni
pratiche per il sicuro sollevamento
in quota di carichi su pallet nei cantieri temporanei e mobili così come
definiti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
E ricorda che per questo
sollevamento in termini di sicurezza è prioritario riferirsi a due elementi:
- “l’idoneità della ‘forca’ quale
accessorio di sollevamento,
- le caratteristiche del carico
che deve essere sollevato.
In particolare si segnala che per
la
forca per il sollevamento, che
rientra tra le “attrezzature da lavoro”, valgono le indicazioni del Titolo III
(“Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale”) del D.Lgs. 81/. E che i vari provvedimenti normativi di
recepimento della Direttiva Macchine, dapprima il D.P.R. 459/96 e
successivamente il D.L. 17/10, regolamentano gli “
accessori di sollevamento” e ne definiscono i relativi requisiti di
sicurezza. Inoltre ai fini delle presenti indicazioni tecniche “si applicano le
definizioni riportate nelle
norme
tecniche UNI EN di riferimento (UNI EN 13155 “Attrezzature amovibili di
presa del carico”; UNI EN ISO 445 “Pallet per la movimentazione di merci”)”.
Dopo aver riportato le
definizioni tratte dalla normativa, il documento riporta le indicazioni
tecniche per il
sollevamento di carichi
unitari (“singolo articolo o insieme di elementi destinati ad essere
trattati come un singolo articolo”)
o
non unitari. Il sollevamento al di fuori delle condizioni riportate nel
documento “è possibile solo per il carico/scarico dai mezzi di trasporto a
terra”.
Partiamo dunque dal
sollevamento carichi unitari.
Il sollevamento-trasporto ai
piani di lavoro eseguito con gli apparecchi di sollevamento, come la gru
a torre, può essere effettuato per mezzo di una forca di sollevamento se
sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
- “la forca risponde ai criteri
stabiliti dalla norma tecnica UNI EN 13155 (marcata ‘CE’); tale norma dispone
che la forca sia dotata, tra l’altro, del ‘dispositivo di presa positivo’ (per
esempio catena, cinghia o barra) per impedire lo scivolamento del carico
unitario dalle forche. In alternativa alla tipologia di forca di cui sopra si
ritiene possibile l’utilizzo di forche non fabbricate secondo la UNI EN 13155
ovvero di forche messe in commercio o utilizzate prima del 21 settembre 1996
(data di entrata in vigore della ‘vecchia Direttiva Macchine’ D.P.R. n.
459/1996). Tali attrezzature devono essere rispondenti ai requisiti previsti
dall’ Allegato V, Parte II, Punto 3.1.3 del D.Lgs. 81/2008, il quale recita
testualmente: ‘
gli accessori di
sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le
caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura’. Le
caratteristiche, desunte dalle indicazioni del fabbricante o da apposita
progettazione da parte di tecnico abilitato, devono riguardare almeno: identificazione
del fabbricante; l'identificazione del carico massimo di utilizzazione; le
condizioni normali di esercizio compresa l’utilizzo di dispositivi di ritenuta
atti a evitare la caduta improvvisa dei carichi; le prescrizioni per l'uso, il
montaggio e la manutenzione”.
- “il carico può essere definito
‘unitario’ se il materiale posto sul pallet è completamente avvolto da un
involucro termoretraibile o da adeguate reggette; altre forme di imballaggio
devono garantire i medesimi requisiti di sicurezza mantenendo in un unico
blocco tutti gli elementi che compongono il carico (carico unitario). Le
reggette, quando utilizzate, devono essere disposte sul carico in modo che ogni
elemento presente sulle superfici esterne sia trattenuto da almeno una fascetta;
in ogni caso sul carico devono essere poste almeno due fascette in senso
orizzontale e due in senso verticale, opportunamente distanziate tra loro, per
dare compattezza al sistema. È opportuno che il datore di lavoro ottenga dal
fornitore sufficienti garanzie di tenuta del sistema utilizzato per la
confezione del materiale sui pallet (involucro e/o reggetta);
- il pallet deve essere di un
tipo adatto al sollevamento in quota; questo genere di pallet è definito come
‘pallet riutilizzabile’ (generalmente è marcato con la lettera ‘H’); nel caso
che il fornitore utilizzi pallet monouso sarà cura del datore di lavoro porre
sotto di esso un pallet adatto al sollevamento in quota”.
Veniamo invece al
sollevamento di carichi non unitari
effettuato sempre mediante l’uso di forche.
Il documento indica che il
sollevamento ai piani di lavoro eseguito con gli apparecchi di sollevamento,
come la gru a torre, di
carichi non unitari “dovrà essere effettuato per mezzo di una forca di
sollevamento, come descritta precedentemente, dotata di un dispositivo di presa
positivo secondario idoneo a impedire il rilascio del carico completo o di
qualsiasi parte sfusa del carico. Il dispositivo di presa positivo secondario
generalmente consiste in reti o gabbie che non devono avere aperture laterali o
sul fondo maggiori di 50 mm (rete o griglia con maglia ≤ 50 mm)”.
Viene poi fornita qualche breve
indicazione anche sul
sollevamento senza
l’uso di forche.
Il documento segnala infatti che
“i materiali sfusi, come mattoni e piastrelle, o più in generale i carichi non
unitari, possono essere avviati al sollevamento-trasporto utilizzando
contenitori come ad esempio ceste con base staccabile, cassoni o equivalenti;
tali dispositivi (che non devono essere marcati ‘CE’ in quanto non considerati
accessori di sollevamento secondo la “Comunicazione della Commissione Europea
del dicembre 2009 ‘
Classification of equipment used for lifting loads with lifting
machinery’) devono consentire deposito e trattenuta del materiale sfuso
al loro interno e devono poter essere sollevati mediante adeguati punti di
aggancio o sostegno”.
In ogni caso “qualsiasi
dispositivo venga utilizzato è necessario accertarsi che sia corredato dalle
informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti
dall'uso normale, o dall’uso ragionevolmente prevedibile dello stesso. In
particolare dovrebbero essere, come minimo, fornite informazioni su portata e
caratteristiche dimensionali”.
Infine si indica che per le
operazioni di sollevamento è necessario
informare,
formare e addestrare i lavoratori addetti, con riferimento ai seguenti
argomenti: “condizioni d’impiego delle
attrezzature, caratteristiche del carico
da sollevare, situazioni anormali prevedibili, rischi a cui gli addetti
sono esposti, modalità d’uso in sicurezza”. E l’addestramento deve essere
“effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro".
Concludiamo ricordando che il
documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, è corredato anche di
immagini esplicative delle indicazioni fornite.
L’
indice del documento della Regione Piemonte:
Sollevamento in quota di carichi unitari e non mediante l’uso di forche
1. Premessa
2. Definizioni
3. Modalità operative per l’uso
delle forche
3.1 Sollevamento carichi unitari
3.2 Sollevamento carichi non
unitari
4. Sollevamento senza l’uso di
forche
5. Informazione formazione e
addestramento
6. Principali documenti di
riferimento
Interferenze durante l’utilizzo di gru a torre
1. Premessa
2. Interferenze
3. Distanze di sicurezza da
strutture fisse o mobili
4. Presenza di altre gru operanti
nello stesso spazio aereo
4.1 Installazione delle gru
interferenti
4.2 Adozione di misure
organizzative
5. Presenza di linee o impianti
elettrici con parti attive
6. Principali documenti di
riferimento
Parapetti realizzati con elementi prefabbricati
1. Premessa
2. Parapetto e piani di sicurezza
3. Analisi e valutazione dei
rischi
3. Scelta del tipo di parapetto e
relative caratteristiche
4. Montaggio e smontaggio
5. Controlli del parapetto
6. Informazione e formazione
7. Acquisto e noleggio
8. Altri impieghi particolari
Parapetti a mensola
Parapetti prefabbricati e casseri
di solaio
9. Principali documenti di
riferimento
Regione Piemonte, Direzione
Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria “ Comunicazione del 17 marzo 2014” protocollo n. 5992/DB2017
- Indicazioni tecniche per la gestione in sicurezza di particolari situazioni
di cantiere (formato PDF, 223 kB).
Regione Piemonte, “ Indicazioni tecniche per la gestione in sicurezza di
particolari situazioni di cantiere” a cura del gruppo regionale edilizia
(Franco Balsamo, Massimo Berutti, Mauro Bonifaci, Walter Lazzarotto, Stefano
Nava), Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte (Maurizio Magri) e al CPT di
Torino (Mario Trapani), edizione marzo 2014 (formato PDF, 821 kB).
Tiziano Menduto
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