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"Le responsabilità del committente amministratore di condominio"

fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale

16/02/2015 - Tutte le volte che un condominio commissiona, nella forma di contratto di appalto d’opera, lavori edili, l‘ amministratore del condominio, sulla base di quanto previsto dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), si qualifica come “ committente” e diviene titolare di inderogabili obblighi di legge a cui non può sottrarsi.
 
Ad affrontare il tema delle responsabilità dell’ amministratore di condominio – più volte trattato anche nei nostri articoli - è il convegno “ Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio” che, organizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo, si è tenuto a Bergamo il 12 settembre 2014.
Il convegno, i cui atti sono stati pubblicati sul sito dell’ASL, non solo ha approfondito le responsabilità in materia di salute e sicurezza del committente  amministratore di condominio con riferimento alla normativa vigente, ma si è ampiamente soffermato anche sulle corrette modalità di qualificazione delle imprese e di predisposizione dei contratti di appalto o d’opera.

Ad occuparsi degli aspetti normativi è ad esempio l’intervento “ Le responsabilità del committente amministratore di condominio alla luce della giurisprudenza più recente”, a cura dell’Ing. Nicola Pasta (Servizio PSAL - ASL della Provincia di Bergamo).
 
Con riferimento all’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008, il relatore ricorda la definizione di committente (soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione) e ricorda la risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad un quesito del 19 aprile 2010 ‘ ...omissis... nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n.81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’Amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt.88 e seguenti del medesimo testo normativo’.
Fa riferimento poi alla definizione di cantiere (qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008) e segnala che il committente che sottoscrive il contratto con l’impresa, “è soggetto influente nelle scelte progettuali (tipologia del costruito, qualità, tempi di realizzazione...) e nell’aspetto economico dell’intervento. Pensare che non si debba occupare di quanto succede in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza è sbagliato, dal momento che il suo ruolo è anche quello di garante della sicurezza”. A questo proposito ricorda la sentenza della Cassazione Penale del 01 dicembre 2010, n. 42465 che ‘ il committente è il garante della sicurezza dei lavoratori incaricati a svolgere dei lavori nella propria proprietà o nelle proprietà di cui delegato’.
E dunque tale committente, “così come gli altri titolari di posizioni di garanzia originarie in caso di sinistro a un lavoratore che ne comporti la morte (omicidio colposo) o un infortunio grave (lesioni colpose aggravate) dovrà, per difendersi, dimostrare di non essere stato nello svolgimento del proprio mandato imprudente o negligente (colpa generica) o di non aver omesso di rispettare norme giuridiche specifiche quali, in particolare, quelle del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (colpa specifica)”.
 
Si indica poi che il committente può incaricare un responsabile dei lavori (RL).
Il responsabile dei lavori (art. 89, D.Lgs. 81/2008) è un soggetto che può essere dunque incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. E poiché il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori, “particolare attenzione dovrà essere posta nella stesura del disciplinare di incarico”.
 
Il relatore si sofferma poi su responsabilità e obblighi dei committenti e dei RL:
- durante la progettazione dell’opera;
- prima dell’affidamento dei lavori;
- prima dell’inizio dei lavori;
- durante i lavori;
- al termine dei lavori.
Nell’intervento agli atti, che vi invitiamo a leggere integralmente, ci si sofferma ad esempio sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale, sui costi per la sicurezza e sulla notifica preliminare.
 
Ad esempio riguardo alla verifica dell’idoneità tecnico professionale si riporta il testo di una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: ‘…omissis… per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al committente, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare’.
 
Un’efficace verifica dell’idoneità tecnico professionale può ad esempio riguardare “il possesso di:
- forza lavoro qualificata ed esperta;
- know-how organizzativo, gestionale e tecnico professionale;
- attrezzature necessarie per l’esecuzione delle attività lavorative;
- misure tecniche ed organizzative di tutela relative ai rischi specifici (ad esempio dispositivi di protezione collettivi ed individuali in dotazione, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori...)”.
 
Riguardo alle responsabilità del committente il relatore porta diversi esempi di sentenze.
 
Ad esempio viene ricordata la sentenza della Cassazione Penale, 15 ottobre 2013, n. 42347 che, con riferimento alla figura del committente ricoperta, nel caso in esame, da un amministratore di condominio, ‘ ha espressamente riconosciuto la responsabilità di tale soggetto per l'inosservanza degli specifici obblighi positivi di verifica, informazione cooperazione pur specificando che detta responsabilità non è di automatica applicazione, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, mentre è necessario verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione del lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo’.
 
Concludiamo ponendoci una domanda: cosa accade nel condominio in caso di violazione della norma sulla sicurezza e, soprattutto, in caso di infortunio sul lavoro?
La risposta del relatore è che se “si verifica un incidente sul lavoro ad uno degli operatori in altezza sul tetto del condominio o un danno a terzi, le eventuali indagini del giudice civile o penale saranno volte a verificare se queste misure generali di sicurezza siano state rispettate o meno da parte di tutti i soggetti coinvolti dal TU (D.Lgs. 81/2008, ndr), tra cui il condominio committente, nella persona dell'amministratore. In caso di risposta negativa, discenderà pacificamente responsabilità civile del condominio (risarcimento del danno nei confronti del lavoratore e/o azione di surroga da parte dell'Inail, con possibile ripetizione nei confronti dell'amministratore tramite azione di responsabilità) nonché responsabilità penale in capo all'amministratore”.
 
 
Atti del Convegno ‘Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio’”, convegno che si è tenuto il 12 settembre 2014 a Bergamo (formato ZIP, 17.1 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto

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