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"Gli ingegneri-insegnanti possono svolgere la libera professione, chiedendo l’ok al Preside"
fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti
16/02/2015 - Gli ingegneri che sono anche insegnanti della scuola pubblica, possono svolgere attività libero-professionali,
anche a tempo pieno,
chiedendo l'autorizzazione del Dirigente scolastico. Dalla
presentazione della domanda, il Preside ha 30 giorni per
rispondere, decorso tale termine, vale il silenzio assenso per incarichi
ricevuti dalle PA e il silenzio diniego per quelli privati.
Questi i punti salienti messi in risalto nella Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).
Infatti in seguito a delle lacune normative, alcuni Ordini provinciali avevano chiesto al CNI di fare chiarezza riguardo la condotta di alcuni dirigenti scolastici che non rispondono alle istanze di autorizzazione all'esercizio di attività libero-professionale (affermando che vige il regime del silenzio-assenso), oppure che pongono condizioni particolarmente stringenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
Il CNI ha quindi rigirato al MIUR la richiesta di chiarimenti su alcune questioni di carattere generale come il termine di legge entro cui il dirigente scolastico è tenuto a rispondere alle istanze di autorizzazione alla libera professione, le conseguenze del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, la sussistenza di una ipotesi di silenzio-significativo, i margini (ed i limiti) della valutazione discrezionale spettante al dirigente scolastico.
La Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR ribadisce che "le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno, purché:
1. non siano di pregiudizio alla funzione docente;
2. siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;
3. siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico (ovviamente, si deve trattare di attività rientranti effettivamente nel concetto di libera professione)”.
Per ciò che concerne l’autorizzazione del dirigente scolastico, Il Miur spiega che “il procedimento di rilascio della autorizzazione trova conclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, ed è formalizzato con lettera da parte del Dirigente competente, notificata all'interessato e per conoscenza al committente".
In questo modo viene chiarito esplicitamente il termine (30 giorni) entro cui il Preside deve rispondere. Secondo il CNI “si tratta di una affermazione innovativa, che risulterà di grande utilità, a beneficio dei professionisti docenti e a vantaggio della certezza del diritto”.
La nota ministeriale si pronuncia anche sulla eventuale sussistenza e legittimità di “silenzio-assenso” sulla domanda, da parte del dirigente scolastico, affermando che "decorso inutilmente il termine di 30 giorni, l'autorizzazione, ove richiesta per incarichi conferiti da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata".
Quindi si vengono a creare due casi:
1) nel caso di incarichi pubblici, se all'istanza non segue, entro il temine di 30 giorni, l'autorizzazione del preside, il nullaosta si intende comunque rilasciato (silenzio-assenso) ;
b) nel caso di committenti ed incarichi privati, invece, se decorrono 30 giorni e il preside non rilascia un'autorizzazione formale, la domanda si intende negata ( silenzio-diniego).
Infine per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero sostiene che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l'autorizzazione".
Quest’ultimo chiarimento del MIUR suscita perplessità nel CNI per l'ampiezza della valutazione discrezionale attribuita al dirigente scolastico.
Questi i punti salienti messi in risalto nella Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).
Infatti in seguito a delle lacune normative, alcuni Ordini provinciali avevano chiesto al CNI di fare chiarezza riguardo la condotta di alcuni dirigenti scolastici che non rispondono alle istanze di autorizzazione all'esercizio di attività libero-professionale (affermando che vige il regime del silenzio-assenso), oppure che pongono condizioni particolarmente stringenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
Il CNI ha quindi rigirato al MIUR la richiesta di chiarimenti su alcune questioni di carattere generale come il termine di legge entro cui il dirigente scolastico è tenuto a rispondere alle istanze di autorizzazione alla libera professione, le conseguenze del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, la sussistenza di una ipotesi di silenzio-significativo, i margini (ed i limiti) della valutazione discrezionale spettante al dirigente scolastico.
La Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR ribadisce che "le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno, purché:
1. non siano di pregiudizio alla funzione docente;
2. siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;
3. siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico (ovviamente, si deve trattare di attività rientranti effettivamente nel concetto di libera professione)”.
Per ciò che concerne l’autorizzazione del dirigente scolastico, Il Miur spiega che “il procedimento di rilascio della autorizzazione trova conclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, ed è formalizzato con lettera da parte del Dirigente competente, notificata all'interessato e per conoscenza al committente".
In questo modo viene chiarito esplicitamente il termine (30 giorni) entro cui il Preside deve rispondere. Secondo il CNI “si tratta di una affermazione innovativa, che risulterà di grande utilità, a beneficio dei professionisti docenti e a vantaggio della certezza del diritto”.
La nota ministeriale si pronuncia anche sulla eventuale sussistenza e legittimità di “silenzio-assenso” sulla domanda, da parte del dirigente scolastico, affermando che "decorso inutilmente il termine di 30 giorni, l'autorizzazione, ove richiesta per incarichi conferiti da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata".
Quindi si vengono a creare due casi:
1) nel caso di incarichi pubblici, se all'istanza non segue, entro il temine di 30 giorni, l'autorizzazione del preside, il nullaosta si intende comunque rilasciato (silenzio-assenso) ;
b) nel caso di committenti ed incarichi privati, invece, se decorrono 30 giorni e il preside non rilascia un'autorizzazione formale, la domanda si intende negata ( silenzio-diniego).
Infine per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero sostiene che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l'autorizzazione".
Quest’ultimo chiarimento del MIUR suscita perplessità nel CNI per l'ampiezza della valutazione discrezionale attribuita al dirigente scolastico.
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