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"Cadute dall’alto: una nuova circolare sui dispositivi di ancoraggio"
fonte www.puntosicuro.it / D.P.I.
17/02/2015 - Abbiamo visto nei giorni scorsi, presentando un intervento nel volume Inail dal titolo “ La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto”, come siano presenti diverse criticità relative all’
uso dei sistemi di ancoraggio per la prevenzione delle cadute dall’alto.
Criticità che derivano già da una non univoca definizione di “
ancoraggio”
e dalle caratteristiche di permanenza o non permanenza dei “dispositivi
di ancoraggio”sulle coperture degli edifici. E la definizione e
divisione in varie tipologie dei dispositivi può avere anche conseguenze
dirette non solo sui corretti riferimenti normativi, ma anche
sull’individuazione dei responsabili della loro manutenzione.
Per questo motivo proponiamo oggi
un recente chiarimento, pubblicato in forma di
Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro e delle Relazioni Industriali. E firmato anche dal Ministero dello
sviluppo economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica) e dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici -
Servizio Tecnico Centrale).
Nella Circolare, che ha per
oggetto “
Dispositivi di ancoraggio per
la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti”, si indica
innanzitutto che il documento è la risposta a “numerose richieste di
chiarimenti” pervenute ai Ministeri in relazione all’utilizzo, durante
l’esecuzione dei lavori
in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sistemi
per la protezione contro le cadute dall’alto.
E si precisa, preliminarmente,
“che, in funzione della loro installazione, esistono
due tipologie di dispositivi di ancoraggio:
- quelli che seguono il
lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che
sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti
DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);
- quelli installati
permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati
dall'essere fissi e non trasportabili. È opportuno precisare che, ad avviso
delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i
dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine dei lavoro, ma
restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o
sistema siano ‘rimovibili’, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto”.
Per meglio presentare le due
tipologie di dispositivi di ancoraggio,
il documento riporta anche altre informazioni.
Dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di
costruzione
Come nell’intervento già
pubblicato da PuntoSicuro si ricorda che l'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2008 e smi ‘....
intende per DPI qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
e la salute durante il lavoro’.
Inoltre l'articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i ‘
DPi devono essere conformi alle norme di cui
al D.Lgs. n. 475/1992’ ed infine l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.
475/1992 prescrive che ‘....
si intendono
per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che
l'indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza....’.
Da questo excursus normativo consegue dunque che “i dispositivi di ancoraggio
installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione
di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono
considerati DPI”. E dunque tali dispositivi di ancoraggio “presentano almeno le
seguenti caratteristiche:
- sono portati in loco e messi in
opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del
lavoro dal lavoratore stesso”.
Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di
costruzione
Secondo i riferimenti normativi
già riportati risulta evidente che “i dispositivi
di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi
fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs.
n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI”.
E dunque – conclude il
chiarimento ministeriale - “si ritiene
che i dispositivi
di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di
costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino
nel campo di applicazione del
Regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Tiziano Menduto
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