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"Linee di indirizzo per la collaborazione alla valutazione dei rischi"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
18/02/2015 - Il
processo di valutazione dei rischi
ormai costituisce il fulcro sul quale si basa la gestione della salute e della
sicurezza nelle aziende, un processo interdisciplinare che è in capo al datore
di lavoro ma che si avvale anche della collaborazione di diverse figure della
sicurezza aziendale. Tale impianto concettuale e normativo ha tuttavia incontrato
negli anni molte difficoltà e criticità applicative, legate ad esempio alla
tendenza di molte imprese, specialmente medio-piccole, ad identificare la
valutazione dei rischi con la redazione di un documento o di una
autocertificazione e a delegarne la redazione a figure consulenziali esterne.
A raccontare queste difficoltà e
proporre precise
linee di indirizzo
è un documento elaborato in Umbria da uno specifico gruppo di lavoro, designato
dal Comitato regionale di coordinamento per elaborare criteri per favorire la
corretta gestione dei rapporti tra le varie figure coinvolte nella valutazione
e gestione del rischio e consentire a tutti i soggetti di svolgere pienamente il
proprio ruolo e dimostrare l'avvenuta collaborazione alla valutazione del
rischio.
Il documento prodotto dal gruppo,
dal titolo "
Le modalità di
collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda", è
stato poi approvato dalla Regione Umbria
e inserito come allegato alla
Deliberazione
della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 1721 contenente la
Linea di indirizzo “Le modalità di
collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda”.
Deliberazione pubblicata sul bollettino ufficiale regionale il 28 gennaio 2015.
Nel documento si ricorda che l'obiettivo
del processo
di valutazione del rischio è quello di “stimare l'entità e la probabilità
dei possibili effetti avversi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
connessi alle operazioni svolte, al fine di definire misure atte a prevenirne
l'insorgenza”. Un processo che prevede
la collaborazione diversi soggetti, come ricordato all’articolo 29 del D.Lgs.
81/2008. Tuttavia spesso queste figure, in particolare il medico
competente, “vengono coinvolte solo nella fase finale, riducendo il loro
ruolo alla mera apposizione di una firma su un documento che non esprime alcun
contenuto di reale e specifica collaborazione o consultazione”.
Il problema è che il D.Lgs. 81/2008
non definisce modalità e procedure attraverso cui l'obbligo di collaborazione
fra i diversi soggetti possa considerarsi correttamente assolto e in
quest'ottica “appare fondamentale delineare alcuni criteri che favoriscano la
corretta gestione dei rapporti tra le varie figure coinvolte nella valutazione
e gestione del rischio”.
Le diverse figure coinvolte nella
valutazione dei rischi in azienda (DL, RSPP, MC e RLS/RLST) sono “tenute a
partecipare ad alcune attività che, in relazione alle modalità di svolgimento e
tenuta documentale, indipendentemente dalla specifica previsione normativa,
rappresentano sicuramente il fondamento di una
collaborazione efficace e dimostrabile ai fini probatori”:
-
il sopralluogo negli ambienti di lavoro: “è uno dei momenti
centrali in cui le diverse figure possono acquisire informazioni utili a
definire e a valutare i rischi aziendali ed è una delle occasioni privilegiate
in cui il MC può interagire con il DL e/o con l'RSPP, ma anche con i lavoratori
e i RLS/RLST”;
-
la riunione periodica annuale (che è un obbligo solo per le unità
produttive che occupano più di 15 lavoratori, ma può essere effettuata, dietro
richiesta dell'RLS/RLST anche in quelle con meno di 15 lavoratori), nella quale
si può realizzare il confronto fra tutte le figure della sicurezza dell'azienda
e extra-aziendali (consulenti, tecnici etc.) anche rispetto al DVR;
-
la riunione preliminare alla valutazione del rischio anche nei casi
non previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08, sia in fase di prima valutazione
che di aggiornamento periodico o straordinario, effettuata con il
coinvolgimento diretto di tutte le figure della sicurezza dell'azienda e extra-aziendali
(consulenti, tecnici etc.), con la documentazione dei contributi e delle
osservazioni di ogni figura coinvolta nella valutazione”.
Di queste attività “deve essere
reperibile la documentazione datata e firmata dalle diverse figure”.
Rimandando alla visione integrale
del documento, che riporta specifiche indicazioni procedurali per medici
competenti, RSPP e RLS/RLST, continuiamo la presentazione del DGR riportando qualche
indicazione procedurale sulle modalità
di collaborazione delle figure aziendali alla valutazione del rischio.
Il documento ricorda che la diverse
figure che collaborano alla valutazione del rischio “avranno un
ruolo diverso in relazione alle loro
specifiche competenze tecniche e quindi ai fattori di rischio considerati.
Resta fermo che la valutazione del rischio è un processo tecnico
interdisciplinare dove possono esistere argomenti o materie patrimonio di
diverse figure tecniche; è quindi necessario che dette figure, laddove
necessario, sappiano integrare i loro contributi”. Ad esempio in tale contesto il medico
competente (MC) “avrà un ruolo prevalente nella valutazione dei rischi per
la salute, ivi compreso lo stress
lavoro-correlato il rischio biologico, chimico, da agenti fisici, di natura
ergonomica o nella tutela delle lavoratrici madri, ma anche i rischi connessi
con l'età avanzata, le differenze di genere, la provenienza da altri paesi; gli
altri consulenti tecnici avranno invece un ruolo più specifico e preminente in
ambiti diversi, quali la valutazione dei rischi per la sicurezza o di quelli
derivanti da agenti di natura meccanica legati agli impianti, alle macchine,
alle attrezzature, ai luoghi di lavoro, all'uso di energie, ma non meno, quelli
di natura organizzativo- gestionale”.
Nella fase di
analisi iniziale della valutazione dovranno
essere considerati:
- “la descrizione del ciclo
tecnologico e lo schema delle diverse attività svolte in azienda;
- l'individuazione qualitativa,
degli agenti (chimici, fisici, biologici etc) pericolosi presenti nel ciclo
lavorativo con l'acquisizione della documentazione tecnica (schede di
sicurezza, schede tecniche etc);
- la valutazione quantitativa,
(es. delle quantità di agenti chimici utilizzati), modalità e tempi di utilizzo
e programmi di manutenzione;
- l'individuazione degli esposti
per gruppi omogenei;
- la disponibilità di sistemi di
prevenzione ambientali e di dispositivi di protezione collettivi e individuali;
- i risultati di eventuali
pregresse indagini di igiene industriale;
- eventuali infortuni, incidenti
o malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza
sanitaria, con particolare attenzione a quelli del monitoraggio biologico”.
Inoltre il
sopralluogo, in cui “devono essere coinvolte tutte le figure prima
elencate, ma che dovrebbe consentire soprattutto la partecipazione/consultazione
diretta dei lavoratori, ha l'obiettivo di:
1. verificare le informazioni
acquisite nella fase preliminare;
2. verificare lo stato delle
macchine e della apparecchiature rispetto alla conformità alle normative
tecniche di sicurezza;
3. evidenziare situazioni di
rischio immediatamente risolvibili (ad es. stoccaggio di solventi non adeguati,
rimozione di protezioni antinfortunistiche, ecc.);
4. rilevare eventuali
osservazioni dei lavoratori derivanti dalla conoscenza diretta del ciclo produttivo
e dalla percezione soggettiva dei rischi;
5. programmare interventi
migliorativi non differibili (ad esempio manutenzione di cappe di aspirazione,
ecc.) ed eventuali indagini ambientali”.
Il Datore di lavoro (DL) “(eventualmente con il consulente esterno
che lo supporta) fornisce tutte le informazioni necessarie per la valutazione
del rischio, laddove sia necessario anche nelle fasi successive a quella
preliminare,
analizza i diversi
contributi delle figure aziendali che collaborano alla valutazione del
rischio, riguardanti aspetti tecnici, quali, ad esempio, le strategie di
campionamento ambientale, le metodiche analitiche utilizzabili, gli strumenti,
i valori limite di riferimento, le osservazioni che derivano dai risultati del monitoraggio
biologico, le misure di prevenzione e protezione da adottare o osservazioni
rispetto alla necessità di valutare determinati rischi”.
A questo punto il DL individua i
criteri e gli strumenti di valutazione più appropriati e procede alla VR,
avvalendosi delle varie figure di riferimento.
Concludiamo ricordando brevemente
le indicazioni per alcuni passaggi della valutazione:
1.
l’individuazione del pericolo: “ruolo del MC per gli aspetti di
salute, ruolo del RSPP o di altri consulenti per gli aspetti di sicurezza”;
2.
la valutazione dell’esposizione: “RSPP e/o consulente tecnico
specializzato stima il livello di esposizione professionale, mediante, indagini
di igiene industriale” laddove “previsto e possibile, e/o ricorrendo ad informazioni
tecniche accreditate o di letteratura specifica corrente; MC collabora,
“partecipando alla programmazione dei controlli espositivi (ad esempio
individuando gli agenti chimici eventualmente da misurare ed i gruppi omogenei
ad essi esposti ed interpretando i risultati delle misure)” inoltre “effettua
l'eventuale monitoraggio biologico o altre attività utili alla stima del
rischio di sua competenza (ad esempio somministrazione di questionari clinico
anamnestici ad hoc o partecipazione ai focus group per la valutazione dello
stress lavoro-correlato). Laddove non risulti praticabile il controllo diretto
dell'esposizione, definisce le fonti informative da cui trarre una stima
dell'esposizione”;
3.
la relazione dose/effetto o dose/risposta: “il MC valuta gli
effetti per la salute sulla base dei dati di esposizione e/o sulla base di
altre informazioni tecniche accreditate o di letteratura specifica corrente”;
4.
caratterizzazione del rischio: “il MC, correlando gli elementi del
punto 2) e del punto 3), indica per quali patologie si configura una condizione
di rischio, definendone, laddove possibile, l'eventuale entità in termini di
probabilità e gravità, sempre tenendo conto della coesistenza di altri
eventuali fattori di rischio che possono avere un effetto sinergico con quello
in esame (es. agenti
chimici e rumore, sovraccarico biomeccanico arti superiori e vibrazioni
mano braccio, etc). Un importante contributo a questa fase può essere dato dai
risultati della sorveglianza sanitaria”.
Tiziano Menduto
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