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"Risposte a quesiti su luoghi di lavoro, macchine e DPI"
fonte www.puntosicuro.it / D.P.I.
03/03/2015 -
Pubblichiamo alcuni quesiti su
luoghi di lavoro, macchine e DPI (TITOLI II, III; ARTT. 62-87),
elaborati
dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione
Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione
Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte
che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e
responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza,
dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti)
informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Nello stabilimento in cui lavoro c’è un serio problema di
pulizia e igiene dei bagni aziendali, visto lo sporco e il cattivo odore di
urina che questi emanano. Vengono puliti sommariamente solo la mattina con
acqua per mezzo di una pompa; i rubinetti sono a manopola e non a pedale,
quindi non igienici, e i dosatori del sapone, quando c’è, sono in condizioni
disastrose. Con la presente vorrei conoscere la normativa sulla pulizia dei
bagni aziendali, nonché su quelli mobili tipo »SEBACH».
La problematica segnalata è affrontata in modo esaustivo dalla
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Infatti, il
Titolo II – Luoghi di lavoro del D.lgs. 81/08, all’articolo 63 comma 1,
puntualizza esplicitamente che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai
requisiti indicati nell’allegato IV, e il soggetto obbligato a garantire tale
conformità risulta essere il datore di lavoro (articolo 64 comma 1, lettera a).
Altra indicazione sul fatto che i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate è contenuta all’articolo 64, comma 1, lettera d). Infine,
nello specifico, nell’allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro, al punto
1.13.4.1, troviamo la seguente prescrizione “Le installazioni e gli arredi
destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori e
in genere ai servizi di igiene e benessere per i lavoratori, devono essere
mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro”.
L’inosservanza a tali obblighi prevedono a carico dei responsabili
l’applicazione di sanzioni penali con avvio delle procedure di cui al D.lgs.
758/94. Nei casi rappresentati nel quesito, sono previste sanzioni sia per
il datore di lavoro sia per il dirigente. L’organo di vigilanza competente per
territorio, ovvero il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL)
della ASL è il soggetto a cui inviare eventuali segnalazioni in questo senso.
Quali sono gli obblighi gravanti sul datore di lavoro che
affida a diverse imprese, la modifica e l’implementazione di una vecchia linea/impianto
(costituito da un insieme di rulliere motorizzate, gruppi girapallet ed
elevatori) destinato al trasporto dei bancali di prodotti finiti, considerando
che la linea/impianto è antecedente al DPR 459/96 e quindi sprovvisto di
marcatura CE e sprovvisto della relativa documentazione tecnica?
Se si tratta di una nuova messa in servizio, gli obblighi relativi
all’applicazione del D.lgs. 17/10 gravano sul « fabbricante»
(persona fisica o giuridica che progetta e/ o realizza una macchina). Si deve
quindi capire se la progettazione e realizzazione della macchina viene fatta
dal committente, pur avvalendosi per i singoli interventi del lavoro di imprese
esterne, o se il committente ha commissionato ad una impresa esterna tali
incombenze.
Volevo sapere cosa è necessario fare per dichiarare fuori
servizio un carroponte, che non verrebbe tuttavia dismesso visti i costi che
comporterebbe la dismissione?
Occorre rendere inservibile l’attrezzatura (taglio del cavo di
alimentazione, eliminazione pulsantiera di comando, ecc.) e rendere pubblica la
messa fuori servizio (comunicazione all’INAIL e al personale, cartelli, ecc.).
Scrivo la presente per sottoporre un quesito in merito agli
elevatori a forca e in particolare muletti, merli ed elevatori portati per
macchine agricole: la tipologia di macchinario richiede la denuncia all’INAIL e
le relative verifiche periodiche secondo quanto richiesto al comma 1, Art. 71
del D.lgs. 81/08? A quali ulteriori verifiche devono essere sottoposti suddetti
macchinari?
Sono soggetti solamente i Carrelli
semoventi a braccio telescopico e non anche i carrelli industriali
tradizionali. Le verifiche sono disciplinate dal DM 11/4/2011.
Chiedo un chiarimento in merito alla data di scadenza delle
imbracature di sicurezza per i sistemi anticaduta. La scadenza dei 5 anni va
riferita alla data di costruzione del prodotto indicata sulla targhetta oppure
dalla data di messa in uso?
La norma EN 361 non indica un termine fisso di obsolescenza, ma
stabilisce che sia il costruttore a dover indicare (punto 7, lettera m) la
durata di vita prevista. Detto questo, trattandosi di fibbie di nylon il loro
«invecchiamento» inizia con la produzione e non solo con l’uso, tra l’altro
risulterebbe alquanto problematico verificare la data di messa in uso poiché
diversamente da quella di produzione risulterebbe difficile dimostrare quando
quella imbracatura è stata indossata la prima volta.
Qual è il percorso formativo previsto per l’utilizzo dei DPI
di III categoria anticaduta?
L’utilizzo di DPI
di terza categoria anticaduta richiede competenze ed abilità che devono
essere acquisite attraverso un percorso di formazione ed addestramento previsto
dall’art. 77 comma 5 del D.lgs. 81/08.
Di quante ore deve essere l’addestramento obbligatorio per
l’utilizzo dei DPI di III categoria?
Per l’addestramento obbligatorio relativo ai DPI di III categoria non
è indicato un numero di ore, tuttavia esso deve prevedere il tempo necessario
al raggiungimento degli obiettivi formativi e cioè l’acquisizione delle abilità
necessarie al corretto uso, manutenzione e conservazione dei DPI.
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