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"Gli obblighi del medico competente per i rischi specifici"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

04/03/2015 - Il medico competente, uno dei ruoli fondamentali nelle politiche aziendali di prevenzione e tutela della salute e sicurezza, non solo si occupa della sorveglianza sanitaria e formula i giudizi di idoneità, ma collabora anche alla valutazione dei rischi aziendale. In questo senso sono moltissimi i compiti e le azioni che il medico competente (MC) deve svolgere nella sua attività.
 
Per aiutarlo in questo difficile ruolo, il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro ( SPISAL) dell’ Azienda ULSS 12 Veneziana ha pubblicato sul suo sito un documento dal titolo “ Compiti del medico competente in riferimento al DLgs. 81/08 e al DLgs. 106/09”, a cura del Dr. G. Magarotto, della Dr.ssa A. Virgili e della I.P. O. Dotto.
 
Il documento affronta vari aspetti dell’ attività del medico competente: titoli e nomina del MC, valutazione dei rischi, sopralluogo, sorveglianza sanitaria, cartella sanitaria e di rischio, alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti, giudizio di idoneità, ricorso all’organo di vigilanza, trasmissione dei dati allo SPISAL e all’ISPELS/INAIL, informazioni ai lavoratori e ai loro rappresentanti, riunione periodica, ...
 
Si sofferma inoltre su alcuni obblighi per il MC riguardanti i rischi specifici, senza considerare tuttavia i Titoli del TU inerenti: luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI, cantieri temporanei o mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, protezione da atmosfere esplosive.
 
Ad esempio riguardo alla movimentazione manuale dei carichi il documento indica che il datore di lavoro (DdL) “sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art 41:
- qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi;
- sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio” di cui all’allegato XXXIII del DLgs 81/2008.
 
In merito all’uso dei videoterminali si ricorda che i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art 41 con “particolare riferimento:
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico”.
E i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’art 41 c. 6 (relativo ai giudizi di idoneità) sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui all’art 176 (Sorveglianza sanitaria) comma 1.
In particolare la periodicità delle visite di controllo è:
- “biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni;
- biennale per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni;
- quinquennale negli altri casi;
- salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal MC”.
E il medico competente in caso di inidoneità temporanea stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
Senza dimenticare che il lavoratore è “sottoposto a visita di controllo a sua richiesta per il rischio di cui all’art 176 c 1 secondo le modalità dell’art 41 c 2 c)”.
 
Veniamo ai compiti di sorveglianza sanitaria relativa agli agenti fisici.
 
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici:
- “viene svolta secondo i principi generali di cui all’art 41;
- è effettuata dal MC nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del titolo VIII sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal DdL per il tramite del SPP. Inoltre il MC che all’atto della sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore “un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, informa i lavoratori e, nel rispetto del segreto professionale, il DdL che provvede a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi, le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi e a tenere conto del parere del MC nell’attuare le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio”.
Il medico competente riporta poi nella cartella sanitaria e di rischio:
- “i dati della sorveglianza sanitaria;
- i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del titolo VIII, comunicati dal DdL per il tramite del SPP”.
 
Ci soffermiamo in particolare sulla sorveglianza sanitaria relativa al rischio rumore.
 
Il documento sottolinea che il DdL sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione eccede i valori superiori di azione e indica che tale sorveglianza sanitaria:
- “viene effettuata periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità diversa decisa dal MC, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai RLS in funzione della valutazione dei rischi;
- è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione” su loro richiesta “e qualora il MC ne confermi l’opportunità”.
Senza dimenticare che l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, “può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal MC”.
 
In merito invece al rischio vibrazione, la sorveglianza sanitaria;
- “viene effettuata ai lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione”;
- “periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità diversa decisa dal MC, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai RLS in funzione della valutazione dei rischi”.
Anche in questo caso “l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal MC”.
Inoltre i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando, secondo il MC, “si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistano tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute”.
 
ci soffermiamo infine sul rischio correlato alle radiazioni ottiche artificiali.
 
In questo caso la sorveglianza sanitaria:
- viene svolta “periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità inferiore decisa dal MC, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal DdL;
- è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche”.
In particolare sono tempestivamente sottoposti a controllo medico “i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione” (All XXXVII parte I e II, D.LGS. 81/2008).
E se i valori limite sono superati o sono identificati effetti nocivi sulla salute:
- “il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano;
- il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i parere relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione;
- il DdL è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale”.
 
Concludiamo questa breve presentazione segnalando tutti i temi affrontati dal documento dell’ULSS 12 in merito alla sorveglianza sanitaria dei rischi specifici: movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, agenti biologici.
 
 
 
Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, “ Compiti del medico competente in riferimento al DLgs. 81/08 e al DLgs. 106/09”, a cura del Dr. G. Magarotto, della Dr.ssa A. Virgili e della I.P. O. Dotto - Ottobre 2011 (formato PDF, 308 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 

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