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"Gli obblighi del medico competente per i rischi specifici"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
04/03/2015 - Il
medico competente, uno dei ruoli
fondamentali nelle politiche aziendali di prevenzione e tutela della salute e
sicurezza, non solo si occupa della sorveglianza sanitaria e formula i giudizi
di idoneità, ma collabora anche alla valutazione dei rischi aziendale. In
questo senso sono moltissimi i compiti e le azioni che il medico
competente (MC) deve svolgere nella sua attività.
Per aiutarlo in questo difficile
ruolo, il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro ( SPISAL)
dell’ Azienda
ULSS 12 Veneziana ha pubblicato sul suo sito un documento dal titolo “
Compiti del medico competente in
riferimento al DLgs. 81/08 e al DLgs. 106/09”, a cura del Dr. G. Magarotto,
della Dr.ssa A. Virgili e della I.P. O. Dotto.
Il documento affronta vari
aspetti dell’
attività del medico
competente: titoli e nomina del MC, valutazione dei rischi, sopralluogo,
sorveglianza sanitaria, cartella sanitaria e di rischio, alcool, sostanze
psicotrope e stupefacenti, giudizio
di idoneità, ricorso all’organo di vigilanza, trasmissione dei dati allo
SPISAL e all’ISPELS/INAIL, informazioni ai lavoratori e ai loro rappresentanti,
riunione periodica, ...
Si sofferma inoltre su alcuni
obblighi per il MC riguardanti i
rischi
specifici, senza considerare tuttavia i Titoli del TU inerenti: luoghi di
lavoro, uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI, cantieri temporanei o
mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, protezione da atmosfere
esplosive.
Ad esempio riguardo alla
movimentazione manuale dei carichi il
documento indica che il datore di lavoro (DdL) “sottopone i lavoratori alla sorveglianza
sanitaria di cui all’art 41:
- qualora non sia possibile
evitare la movimentazione manuale dei carichi;
- sulla base della valutazione
del rischio e dei fattori individuali di rischio” di cui all’allegato XXXIII
del DLgs 81/2008.
In merito all’uso dei
videoterminali si ricorda che i
lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art 41 con
“particolare riferimento:
- ai rischi per la vista e per
gli occhi;
- ai rischi per l’apparato
muscolo-scheletrico”.
E i lavoratori vengono
classificati ai sensi dell’art 41 c. 6 (relativo ai giudizi di idoneità) sulla
base delle risultanze degli accertamenti di cui all’art 176 (Sorveglianza
sanitaria) comma 1.
In particolare la periodicità
delle visite di controllo è:
- “biennale per i lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni;
- biennale per i lavoratori che
abbiano compiuto 50 anni;
- quinquennale negli altri casi;
- salvo i casi particolari che
richiedono una frequenza diversa stabilita dal MC”.
E il medico
competente in caso di inidoneità temporanea stabilisce il termine per la
successiva visita di idoneità.
Senza dimenticare che il
lavoratore è “sottoposto a visita di controllo a sua richiesta per il rischio
di cui all’art 176 c 1 secondo le modalità dell’art 41 c 2 c)”.
Veniamo ai compiti di
sorveglianza sanitaria relativa agli
agenti
fisici.
La sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti agli agenti fisici:
- “viene svolta secondo i
principi generali di cui all’art 41;
- è effettuata dal MC nelle
modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del titolo VIII sulla base dei
risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal DdL per il
tramite del SPP. Inoltre il MC che all’atto della sorveglianza sanitaria riveli
in un lavoratore “un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata
ai rischi lavorativi, informa i lavoratori e, nel rispetto del segreto
professionale, il DdL che provvede a sottoporre a revisione la valutazione dei
rischi, le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi e a tenere conto
del parere del MC nell’attuare le misure necessarie per eliminare o ridurre il
rischio”.
Il medico competente riporta poi
nella cartella sanitaria e di rischio:
- “i dati della sorveglianza
sanitaria;
- i valori di esposizione
individuali, ove previsti negli specifici capi del titolo VIII, comunicati dal
DdL per il tramite del SPP”.
Ci soffermiamo in particolare
sulla sorveglianza
sanitaria relativa al
rischio rumore.
Il documento sottolinea che il
DdL sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione eccede i
valori superiori di azione e indica che tale sorveglianza sanitaria:
- “viene effettuata
periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità diversa decisa
dal MC, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei
rischi e resa nota ai RLS in funzione della valutazione dei rischi;
- è estesa ai lavoratori esposti
a livelli superiori ai valori inferiori di azione” su loro richiesta “e qualora
il MC ne confermi l’opportunità”.
Senza dimenticare che l’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, “può disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal MC”.
In merito invece al
rischio vibrazione, la sorveglianza
sanitaria;
- “viene effettuata ai lavoratori
esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione”;
- “periodicamente, di norma una
volta all’anno o con periodicità diversa decisa dal MC, con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
RLS in funzione della valutazione dei rischi”.
Anche in questo caso “l’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal MC”.
Inoltre i lavoratori sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria quando, secondo il MC, “si verificano una o
più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è
tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in
questione e una malattia identificabile o ad effetti per la salute ed è
probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari
condizioni di lavoro del lavoratore ed esistano tecniche sperimentate che
consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute”.
ci soffermiamo infine sul rischio
correlato alle
radiazioni ottiche
artificiali.
In questo caso la sorveglianza
sanitaria:
- viene svolta “periodicamente,
di norma una volta all’anno o con periodicità inferiore decisa dal MC, con
particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto
conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal DdL;
- è effettuata con l’obiettivo di
prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché
prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie
croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni
ottiche”.
In particolare sono
tempestivamente sottoposti a controllo medico “i lavoratori per i quali è stata
rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione” (All XXXVII parte I e
II, D.LGS. 81/2008).
E se i valori limite sono
superati o sono identificati effetti nocivi sulla salute:
- “il medico o altra persona
debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano;
- il lavoratore riceve in
particolare le informazioni e i parere relativi al controllo sanitario cui
dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione;
- il DdL è informato di tutti i
dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del
segreto professionale”.
Concludiamo questa breve
presentazione segnalando tutti i temi affrontati dal documento dell’ULSS 12 in
merito alla
sorveglianza sanitaria dei
rischi specifici: movimentazione manuale dei carichi, videoterminali,
rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali,
agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, agenti biologici.
Servizio Prevenzione Igiene
Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, “ Compiti del medico competente in riferimento al DLgs. 81/08 e
al DLgs. 106/09”, a cura del Dr. G. Magarotto, della Dr.ssa A. Virgili e
della I.P. O. Dotto - Ottobre 2011 (formato PDF, 308 kB).
Tiziano Menduto
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