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"Segnaletica stradale: aggiornamento operatori entro il 20 aprile 2015"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
06/03/2015 -
I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi (...)
che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento (20 aprile 2013, ndr)
operano già nel settore da almeno 12 mesi,
sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo
tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto (entro il
20
aprile 2015, ndr).
RTM
Questo è un breve estratto
dell’allegato II del Decreto Interministeriale
del 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi
alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare.
Un decreto attuativo
dell’articolo 161, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 81/2008 che
demandava infatti ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare un
regolamento specifico per questa
materia.
In questo breve estratto emerge
dunque una scadenza, quella del
20
aprile 2015 e per comprenderla meglio riportiamo l’intero
punto 10 dell’allegato II del suddetto
decreto:
Allegato II -
Schema di
corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività’ di
pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare
(...)
10. Modulo di aggiornamento
L’aggiornamento della
formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di
cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso
teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti
tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.
I soggetti tenuti allo
svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in
vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi,
sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad
effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto.
(...) |
Dunque con riferimento al tema
del secondo allegato e al secondo capoverso del punto 10, si comprende che
la scadenza del 20 aprile 2015 riguarda
la possibilità per le aziende, che
utilizzano operatori che effettuano posa di segnaletica stradale in presenza di
traffico veicolare, di far frequentare ai lavoratori, che – come indicato
al punto 10. –
erano già impiegati nel
settore lavorativo dal 20 aprile del 2012, il solo corso di aggiornamento.
A questo proposito pubblichiamo
un
chiarimento che il Ministero del
Lavoro ha dato il 18 aprile 2013 all’Associazione Nazionale Costruttori Edili ( ANCE) proprio in
relazione al secondo capoverso del punto 10, del secondo allegato del
regolamento ex art. 161 comma 2 bis del D. Lgs. n. 81/2008 sulla segnaletica
stradale.
Riguardo a tale capoverso l’ANCE
ha chiesto di sapere “se l'operatività nel settore dei soggetti tenuti allo
svolgimento dei corsi, pari ad almeno 12 mesi, possa essere intesa “
con riferimento all'arco della vita
lavorativa del suddetto soggetto, anche in maniera non continuativa”.
Al riguardo il dirigente
scrivente, all’epoca Lorenzo Fantini,
ritiene che “il requisito richiesto dalla norma in discussione sussisterà nel
caso in cui l'attività dei soggetti nel settore di interesse sia stata svolta
continuativamente per i dodici mesi anteriori alla data di entrata in vigore
del regolamento (il 20 aprile 2013). Tuttavia, in relazione alla complessità
dell'intervento regolatorio e alla necessità di consentire di svolgere attività
formativa a soggetti in possesso di adeguata competenza ed esperienza,
si ritiene che il requisito richiesto dalla
norma si possa intendere soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto dimostri
di avere svolto, anche in modo non continuativo ma complessivo, attività nel
settore di riferimento per almeno dodici mesi nel triennio anteriore
all'entrata in vigore del regolamento. Resta inteso che tali circostanze
dovranno risultare in modo non equivoco da una adeguata documentazione — il cui
apprezzamento è rimesso, ovviamente, alla libera valutazione dell' organo di
vigilanza — in presenza della quale sarà possibile che operi l’esonero in
discussione”.
E - conclude la risposta del
Ministero – si sottolinea ancora, come indicato dal decreto, che tali soggetti
“saranno comunque tenuti ad effettuare il
corso
di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto”.
Dunque entro il
20 aprile 2015.
Per concludere questa breve
segnalazione della scadenza, riportiamo alcuni articoli di PuntoSicuro di
approfondimento del
Decreto
interministeriale del 4 marzo 2013:
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