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"Durc nei lavori privati valido 90 giorni fino a nuovo ordine"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

12/03/2015 - La durata del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei lavori privati torna a 90 giorni, ma solo in via transitoria. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la nota 3899/2015.

Il Ministero ha spiegato che, per i lavori pubblici, il Decreto del Fare ( DL 69/2013, convertito nella Legge 98/2013) ha esteso la durata del Durc da 90 a 120 giorni prevedendo che il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione, ma solo per le fasi fondamentali del contratto, come il pagamento del saldo, che necessita di un nuovo Durc.

In base alla norma, nel corso dei 120 giorni di validità, il Durc può essere utilizzato anche per appalti diversi da quelli per cui è stato richiesto. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.
 
Con la stessa norma, fino al 31 dicembre 2014 è stata estesa a 120 giorni anche la validità del Durc nel settore privato. Ciò significa che in assenza di una proroga specifica il termine è tornato a 90 giorni. Si tratta però, spiega il Ministero, di una situazione transitoria, che durerà fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dal Jobs Act ( Legge 78/2014).
 
Il decreto renderà possibile la verifica della regolarità contributiva in tempo reale con un’unica interrogazione presso gli archivi dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili attraverso la comunicazione del codice fiscale del soggetto su cui effettuare la verifica. L’interrogazione avrà una durata di 120 giorni.
 
Il decreto, che doveva essere emanato entro il 20 luglio 2014 ma non ha ancora visto la luce, uniformerà la situazione dei lavori edili, eliminando la differenza tra settore pubblico e privato. Fino ad allora, i Durc emessi a partire dal primo gennaio 2015 per operare nel settore privato hanno una durata di 90 giorni anche se riportano erroneamente il termine di 120 giorni.

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