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"Abusi edilizi, sanatoria impossibile se l’edificio è incompleto"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
13/03/2015 - La sanatoria di un abuso edilizio non può essere richiesta né concessa
se l’immobile non è stato completato con la realizzazione della
copertura. Queste le conclusioni della
sentenza 554/2015 del
Consiglio di Stato.
I giudici hanno esaminato il caso del proprietario di un lotto di terreno su cui era stato realizzato un manufatto in muratura a uso di abitazione.
Dopo la costruzione, il proprietario aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 39 della Legge 724/1994. Il proprietario sosteneva infatti di aver completato la costruzione entro il 31 dicembre 1993 e di poter quindi usufruire delle misure previste dalla Legge 47/1985 (Legge Nicolazzi sul controllo dell’attività urbanistica e sulle sanatorie edilizie).
Il Consiglio di Stato ha però precisato che, in base all’articolo 31 di questa norma, si intendono ultimati gli edifici residenziali nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Negli immobili a uso non abitativo è necessario che siano state completate funzionalmente le opere interne.
Ne consegue, hanno affermato i giudici, che in mancanza del solaio di copertura, l’opera non può essere considerata ultimata.
Nell’edificio per cui il proprietario aveva chiesto la sanatoria, le parti componenti il solaio risultavano solo appoggiate sulle murature perimetrali. Mancavano invece il getto del calcestruzzo e la conseguente impermeabilizzazione.
Elementi che hanno portato il CdS a ritenere il manufatto incompleto e a non poter accettare la richiesta di sanatoria.
I giudici hanno esaminato il caso del proprietario di un lotto di terreno su cui era stato realizzato un manufatto in muratura a uso di abitazione.
Dopo la costruzione, il proprietario aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 39 della Legge 724/1994. Il proprietario sosteneva infatti di aver completato la costruzione entro il 31 dicembre 1993 e di poter quindi usufruire delle misure previste dalla Legge 47/1985 (Legge Nicolazzi sul controllo dell’attività urbanistica e sulle sanatorie edilizie).
Il Consiglio di Stato ha però precisato che, in base all’articolo 31 di questa norma, si intendono ultimati gli edifici residenziali nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Negli immobili a uso non abitativo è necessario che siano state completate funzionalmente le opere interne.
Ne consegue, hanno affermato i giudici, che in mancanza del solaio di copertura, l’opera non può essere considerata ultimata.
Nell’edificio per cui il proprietario aveva chiesto la sanatoria, le parti componenti il solaio risultavano solo appoggiate sulle murature perimetrali. Mancavano invece il getto del calcestruzzo e la conseguente impermeabilizzazione.
Elementi che hanno portato il CdS a ritenere il manufatto incompleto e a non poter accettare la richiesta di sanatoria.
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