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"Novità sulla formazione degli RSPP e di tutti i lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
19/03/2015 - Era ormai da tempo chiaro, che attraverso la tanto attesa revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006 si preparassero
rilevanti modifiche non solo per la formazione per gli appartenenti al Servizio di Prevenzione e Protezione ma per tutti i lavoratori.
PuntoSicuro ne aveva dato già notizia nel mese di ottobre con le interviste realizzate ad Ambiente Lavoro di Bologna
e ci siamo resi conto che queste modifiche seguivano e si adattavano al
percorso di semplificazione dettato da vari decreti, non ultimo il Jobs Act, ed in particolare all’altrettanto atteso decreto attuativo che dovrebbe individuare i
settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (come previsto dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013).
Evoluzione di cui non tenevano conto le varie bozze di testo che
cominciavano a girare in rete sulla “nuova” formazione futura, bozze che
rischiavano di rimanere solo ipotesi modificate dall’incrocio
istituzionale di decreti e accordi.
La formazione avrebbe dovuto continuare a seguire un percorso a tre
fasce di rischio? Nel nuovo accordo sarebbe rientrata la divisione a
due fasce (rischi bassi e non bassi)? E come questo si sarebbe integrato
con il futuro decreto “rischi bassi”?
Per rispondere a queste domande e
per dare ai nostri lettori delle indicazioni sicure abbiamo scelto di aspettare
e di intervistare Donato
Lombardi
(Provincia Autonoma di
Trento) – coordinatore, assieme ad una collega, del
Gruppo di Lavoro del Coordinamento tecnico delle Regioni che lavora
alla revisione dell’Accordo del 26 gennaio 2006 - solo quando si fosse arrivato
ad un testo definitivo concordato con il Ministero del Lavoro. Attenzione: non
un testo che non potrà essere soggetto a modifiche (dell’iter ci parlerà
ampiamente Lombardi), ma almeno un testo che parte da una condivisione forte e
che contiene una “mediazione” con le conseguenze del futuro decreto “rischi
bassi”.
L’intervista, oltre a riassumere
i punti essenziali del documento concordato con il Ministero, affronta diversi
temi.
Innanzitutto abbiamo fatto una
fotografia della proposta di accordo ad
oggi, dopo le recenti riunioni del gruppo di lavoro.
Queste alcune domande poste a
Donato Lombardi:
a che punto siamo con
l’iter per arrivare al futuro Accordo Stato/Regioni? Quali passaggi mancano prima
di arrivare alla méta? Quali potranno essere i tempi? E
quali potrebbero essere le modifiche del
testo nei successivi passaggi istituzionali?
Il coordinatore del gruppo di
lavoro ci racconta di come si sia partiti dal tentativo di realizzare, in
ambito formativo, una nuova
classificazione
a due livelli, rischi bassi e non bassi. L’idea iniziale era quella di uniformare
l’accordo sulla formazione, in termini di classificazione dei rischi, alle
tabelle del decreto “rischi bassi” previsto dal Decreto del Fare. Ma il lento
percorso del decreto, e altri aspetti che Lombardi racconta, non lo hanno
permesso...
Ci soffermiamo poi sulle
novità della formazione di RSPP e ASPP
che prevede un percorso unico, scollegato dalle fasce di rischio e diviso in
tre moduli:
Modulo A (il corso base
di 28 ore),
Modulo B (relativo alla
natura dei rischi e di 48 ore per tutti più un integrazione di 4 moduli di
specializzazione: Agricoltura-Pesca; Cave-Costruzioni; Sanità residenziale;
Chimico-Petrolchimico) e
Modulo C
(per le funzioni di RSPP di 24 ore).
A Donato Lombardi abbiamo inoltre
chiesto:
quali novità ci sono rispetto all’Accordo
del 2006? Quali cambiamenti sono intervenuti in questi mesi? Quali le nuove
indicazione per i requisiti dei docenti nei corsi di formazione?
Un altro aspetto su cui si
sofferma ampiamente l’intervista e la proposta di
estensione della modalità e-learning. Se questa proposta diventasse
operativa l’utilizzo dell’e-learning sarebbe possibile ad esempio per il modulo
A del corso RSPP, per il modulo giuridico dei coordinatori di cantiere
e, ancor più importante, per la formazione
specifica dei lavoratori in aziende a rischio basso.
Quali potranno essere le caratteristiche del nuovo e-learning? Quali
sono i criteri qualitativi richiesti riguardo a questa modalità di formazione? Quali
sono le modifiche in merito alla formazione dei coordinatori? Che ne sarà dei progetti
sperimentali avviati dalle Regioni per l’erogazione della formazione specifica
attraverso la modalità e-learning?
E non si poteva non parlare di
crediti formativi, anche perché su
questo tema sono sorte in queste settimane, in relazione all’evoluzione di
questo accordo, alcune polemiche.
Si è arrivati ad una definizione definitiva dei crediti formativi? Come
rispondere a chi ritiene che il riconoscimento dei crediti sia troppo ampio?
L’intervista si conclude con
l’auspicio - che troppe volte ci troviamo a fare di fronte alla lentezza della
normativa nostrana - che la prossima intervista con il coordinatore del gruppo
di lavoro sia finalmente ad accordo approvato e vigente.
Dopo questa lunga, ma necessaria
premessa, veniamo all’intervista.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Abbiamo chiesto a Donato Lombardi di darci qualche informazione sullo
stato della revisione dell’Accordo del 2006 e su quello che sarà il futuro
della formazione alla sicurezza in Italia. In queste settimane il testo uscito
dal gruppo di lavoro ha avuto una continua evoluzione. Prima di tutto facciamo
la fotografia del documento: a che livello siamo? Cosa manca prima di arrivare
alla méta?
Donato Lombardi: Intanto volevo precisare che i lavori di confronto
tecnico con il Ministero, come gruppo di lavoro, si sono praticamente conclusi.
E siamo riusciti a trovare una quadra nel merito della maggioranza, della
totalità dei punti che erano nell'accordo. A questo punto però i passaggi
successivi dell'accordo sono quelli di un confronto dovuto con le parti sociali
e di un passaggio anche nei coordinamenti salute formazione prima
dell'approvazione ai fini della Conferenza.
Come diceva lei l’accordo RSPP
non parla solo di formazione articolo 32 rivisitata - poi entreremo nel merito
- ma ha anche una serie di interventi in particolare sulla disciplina dei
crediti, con (...) riferimento a quanto previsto dal Decreto del Fare di due
anni fa, ovvero la possibilità di riconoscere l’equivalenza tra percorsi
formativi. (...) L’accordo in parte interviene anche con delle semplificazioni
in particolar modo sul rischio basso. Ha delle novità sull’e-learning e novità
anche sui requisiti dei formatori.
Non si può tuttavia non parlare anche dell’incrocio tra il decreto
richiesto dal Decreto del Fare che avrebbe dovuto indicare le attività a
rischio basso e il vostro tentativo di indicare già nell’accordo, a livello di
formazione, una suddivisione in rischi bassi e non bassi...
DL: Quello di uniformare l’accordo sulla formazione, uniformarlo in
termini di classificazione dei rischi, al decreto basso rischio, era uno dei
punti che il gruppo di lavoro aveva come indicazione da parte del Ministero. È
quindi è un argomento che ci ha impegnato per diverse riunioni. Per capire se
potesse essere realizzabile da subito questa nuova classificazione a due
livelli (bassi e non bassi, ndr).
Il
decreto basso rischio dovrebbe riprendere il lavoro per
l’approvazione, quindi in questo momento sia per l’RSPP, sia per l’eventuale
classificazione a due livelli in questo accordo non se ne parla. Non se ne
parla perché alla fine partendo dalla necessità di formulare la formazione per
RSPP, si è deciso di prevedere per esempio
per
gli RSPP un unico percorso formativo...
Prima di parlare della formazione dei lavoratori in genere, vediamo di
raccontare la formazione degli RSPP... Quali sono i cambiamenti nel modulo A,
nel modulo B e nel modulo C? Qualcosa è cambiato rispetto all’intervista che
avevamo fatto ad Ambiente Lavoro....
DL: La
formazione degli RSPP
non muta rispetto alla sequenza dei tre moduli, il modulo A quello normativo
giuridico, il modulo B tecnico e quello C più legato alle capacità gestionali
dell’RSPP (...). Tutti e tre i moduli hanno comunque subito delle modifiche in
termini di contenuti, sia per adeguarli all’accordo del 2006, sia per adeguarli
al mutato quadro normativo. Ma anche per adeguarli rispetto ai rischi. Il
modulo A rimane sostanzialmente di 28
ore ed è stato rivisto solo nei contenuti, così come anche il
modulo C (...) e anche in questo caso
nel modulo C sono stati rivisti i contenuti portando ad esempio alcuni
argomenti di tipo tecnico, della parte tecnica – argomenti ad esempio legati
alla valutazione dello stress lavoro correlato o sui principi ergonomici - nel
modulo B. (...)
Il
modulo B è quello che invece
ha
subito una modifica sostanziale rispetto al 2006.
Non si parla più di nove
macrosettori, non si parla più di quella ipotesi – discussa anche nella precedente
intervista – di un livello basso, di un livello alto, poi di varie
variabili su questi due moduli. Alla fine si è concertato di
prevedere un unico modulo B comune a tutti
gli addetti e responsabili, comune a tutti i settori. Ed eventualmente da
integrare con moduli specialistici, qualora l’RSPP vada ad operare in ambienti
che presentino caratteristiche particolari in termini di ambiente di lavoro, di
attrezzature, di rischi di tipo tecnico e igienistico. Le quattro
specializzazioni dovrebbero essere agricoltura, cave e costruzioni, sanità
residenziale e petrolchimico. (...)
Per quanto riguarda il modulo A mi pare che sia stata prevista la
possibilità di seguirlo in modalità e-learning...
DL: Sì. Mi aggancio a questa riposta per dare altre anticipazioni e
possibili novità.
L’e-learning viene in
questo momento introdotto per il Modulo A, come possibilità. Fino ad adesso
non era possibile. (...) Nell’accordo viene precisato che laddove, come
principio generale, l’e-learning non sia espressamente previsto da norme, da
accordi o da decreti, questa modalità non sarà possibile praticarla per la
formazione. Peraltro anche per la
figura
del coordinatore l’accordo interviene con delle modifiche: per il modulo
giuridico, iniziale del corso coordinatore, e per l’aggiornamento, l’
e-learning sarà possibile. In più viene
rivisitato nel merito anche l’allegato che riguarda i requisiti
dell’e-learning...
Requisiti che ora credo prevedano, per garantire la qualità della
formazione, anche la corrispondenza a standard internazionali...
DL: Nell’allegato sull’e-learning vengono stabiliti criteri tecnici,
ad esempio rispetto all’uso di piattaforme e agli
standard SCORM che consentono di tracciare i contenuti della
formazione. Vengono previsti dei requisiti più stringenti, di qualità rispetto agli
elementi tecnici.
È previsto anche un obbligo di mutuo riconoscimento dei progetti
sperimentali avviati dalle Regioni per l’erogazione della formazione specifica
attraverso la modalità e-learning?
DL: Sì, certo era una questione affrontata dalle Regioni. (...)
Quindi attraverso un protocollo, una serie di documenti di tipo amministrativo,
le varie Regioni potranno riconoscere reciprocamente la
formazione specifica fatta in e-learning. Sempre riguardo
all’e-learning (...) nel documento viene prevista anche la
possibilità per i lavoratori di ricorrere all’e-learning per la
formazione specifica, laddove i lavoratori sono inseriti in aziende a basso
rischio. A basso rischio rispetto agli accordi del 2011. Oltre ovviamente alla
possibilità di ricorrere all’e-learning per i lavoratori che non accedono a
parti produttive e che quindi possono fare la formazione di rischio basso.
Nel nuovo accordo si fa poi riferimento al Decreto del 6 marzo 2013 in
merito ai requisiti dei docenti...
DL: Certo, anche questo era un altro mandato per semplificare la
vita alle aziende (...). E per esempio sui requisiti dei formatori visto che
nei vari documenti il requisito era differente – due anni per l’RSPP
nell’accordo del 2006, tre anni per lavoratori, dirigenti, preposti, nessun
riferimento per coordinatori o per rappresentanti della sicurezza – il Decreto
del 6 marzo 2013 diventa l’elemento minimo per la definizione dei requisiti
dei docenti per tutta quella formazione non diversamente normata. Laddove ad
esempio l’accordo sulla formazione delle attrezzature (...) richiede dei
requisiti specifici ulteriori, in quel caso si applicheranno i requisiti
dell’accordo attrezzature...
È possibile che nell’iter futuro dell’accordo si torni alla previsione iniziale
di suddividere i rischi in sole due categorie, rischi bassi e non bassi?
DL: Questa è un’ipotesi che abbiamo percorso in tutto l’iter e
credo che sia un’ipotesi che rimanga ancora in piedi. Ovviamente a questo punto
attenderemo il decreto “bassi rischi”. Di conseguenza sarà opportuno non avere
documenti con tre classi di rischio, altri con due, e uniformare su una stessa
linea i documenti che si occupano di semplificazioni per la sicurezza.
Ma che possibilità ci sono, realistiche, che l’accordo torni alla
suddivisione di due categorie?
DL: (...) Sara molto probabile. (...) Anche perché questo è stato
sempre uno dei capisaldi che abbiamo tenuto in considerazione per l’accordo. Il
motivo che non si sia applicato da subito è perché il decreto basso rischio è
ancora in fase di stesura (...).
(...)
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