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"Competenze Stato-Regioni: le conclusioni del TAR Puglia"
fonte www.insic.it / Sentenze
23/03/2015 - Si ribadisce, spiega il
Ministero dell'Ambiente in una nota, il
principio, già in precedenza sancito più volte dalla Corte
Costituzionale, secondo cui la competenza legislativa in materia di
tutela dell'ambiente
"pur presentandosi sovente connessa e
intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali
concorrenti (sentenza n. 32 del 2006), rientra nella competenza
esclusiva dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera s, Costituzione).
Il fatto
Al centro della questione di legittimità costituzionale, la Legge Regionale Puglia n. 17/2007 che prevede il termine di tre anni di efficacia dei provvedimenti di esclusione dalla VIA, in contrasto con quanto invece prescritto dagli artt. 20 e 26 del d.lgs. 152/2006 che prevedono il termine di cinque anni per la realizzazione degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale.
La legge regionale, invece prevedeva un limite triennale del provvedimento di esclusione dalla VIA, in contrasto con il Codice Ambiente configurando una grave violazione ad un preciso standard di tutela dell'ambiente individuato dal legislatore statale.
Il ragionamento del TAR
Il ministero dunque sottolinea che, come riconosciuto dal TAR, la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.
In particolare per la normativa sulla VIA, il TAR afferma che "seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale".
Le altre illegittimità ambientali della Regione Puglia
Il TAR ricorda infine, che la Corte Costituzionale con la sentenza 344/2009 ha, dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali pugliesi analoghe (art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 e art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007) a quella in esame, incidenti sulla violazione dell'art.117 2°.c. lett.s) affermando principi che, sia pur riferiti, ad altre fattispecie normative, sono analogamente applicabili al caso in questione.
In particolare, si è rilevato che:
- in materia di legislazione interferente in materia di impianti alimentati da energia rinnovabile, l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), dovendosi qualificare l'indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.
Non è consentito alle Regioni «proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 16 del 2009).
Analogamente, con sent.n.10/2009 ha ritenuto l'illegittimità della art.3 c.1 L.R. Puglia n. 29 del 2007 rilevandosi, che poiché la disciplina dei rifiuti si colloca, nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la norma regionale impugnata - prevedendo un divieto, legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - viene a porsi in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che riproduce l'espressione precedentemente contenuta nel comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), che non prevede specifici divieti.
Con recente sentenza n.67/2014 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge reg. Puglia n. 39 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e dell'art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendo che la norma si ponga in contrasto con i parametri evocati in quanto interviene in ambito materiale riconducibile alla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato.
Il fatto
Al centro della questione di legittimità costituzionale, la Legge Regionale Puglia n. 17/2007 che prevede il termine di tre anni di efficacia dei provvedimenti di esclusione dalla VIA, in contrasto con quanto invece prescritto dagli artt. 20 e 26 del d.lgs. 152/2006 che prevedono il termine di cinque anni per la realizzazione degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale.
La legge regionale, invece prevedeva un limite triennale del provvedimento di esclusione dalla VIA, in contrasto con il Codice Ambiente configurando una grave violazione ad un preciso standard di tutela dell'ambiente individuato dal legislatore statale.
Il ragionamento del TAR
Il ministero dunque sottolinea che, come riconosciuto dal TAR, la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.
In particolare per la normativa sulla VIA, il TAR afferma che "seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale".
Le altre illegittimità ambientali della Regione Puglia
Il TAR ricorda infine, che la Corte Costituzionale con la sentenza 344/2009 ha, dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali pugliesi analoghe (art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 e art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007) a quella in esame, incidenti sulla violazione dell'art.117 2°.c. lett.s) affermando principi che, sia pur riferiti, ad altre fattispecie normative, sono analogamente applicabili al caso in questione.
In particolare, si è rilevato che:
- in materia di legislazione interferente in materia di impianti alimentati da energia rinnovabile, l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), dovendosi qualificare l'indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.
Non è consentito alle Regioni «proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 16 del 2009).
Analogamente, con sent.n.10/2009 ha ritenuto l'illegittimità della art.3 c.1 L.R. Puglia n. 29 del 2007 rilevandosi, che poiché la disciplina dei rifiuti si colloca, nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la norma regionale impugnata - prevedendo un divieto, legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - viene a porsi in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che riproduce l'espressione precedentemente contenuta nel comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), che non prevede specifici divieti.
Con recente sentenza n.67/2014 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge reg. Puglia n. 39 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e dell'art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendo che la norma si ponga in contrasto con i parametri evocati in quanto interviene in ambito materiale riconducibile alla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato.
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