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"Prevenzione incendi, nuove norme per le strutture sanitarie"
fonte www.edilportale.com / Rischio incendio
27/03/2015 - Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le
nuove regole per la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie (
DM 19 marzo 2015) messe a punto dal Ministero dell’Interno.
Al provvedimento sono allegati i nuovi titoli III e IV, che sostituiscono integralmente i precedenti ( Regola tecnica di prevenzione incendi allegata al DM 18 settembre 2002), e viene integrata la normativa introducendo il titolo V.
Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio che consentirà di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio.
A tal fine è stata prevista una nuova figura, quella del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione, che dovrà avere un ruolo centrale nel processo di adeguamento.
Il Responsabile tecnico (che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività), individuato dal titolare dell'attività, dovrà essere un tecnico in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, e si occuperà della redazione del Sistema di Gestione.
Tale Sistema deve contenere: il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato; l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone; il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.); il piano per la gestione delle emergenze; il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio, compresi i responsabili della gestione dell’emergenza; il numero minimo di addetti.
Nel titolo V infatti viene anche riportato il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio.
Inoltre viene specificato il calendario temporale che tali strutture devono rispettare nell’adeguamento ai criteri generali di sicurezza. Le procedure dovranno comunque concludersi entro dieci anni dall’entrata in vigore della norma stessa, mentre per gli ambulatori il processo dovrà concludersi entro sette anni in relazione alla tipologia di attività svolta.
Ad ognuna delle scadenze temporali si dovrà presentare al Comando una segnalazione certificata.
Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".
Il Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, Gioacchino Giomi, ha dichiarato che la nuova norma sulle strutture sanitarie, si basa su principi di "flessibilità, progressività e proporzionalità”, e che consente alle strutture sanitarie e agli ambulatori soggetti agli obblighi di prevenzione incendi, di adeguarsi entro tempi definiti.
Al provvedimento sono allegati i nuovi titoli III e IV, che sostituiscono integralmente i precedenti ( Regola tecnica di prevenzione incendi allegata al DM 18 settembre 2002), e viene integrata la normativa introducendo il titolo V.
Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio che consentirà di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio.
A tal fine è stata prevista una nuova figura, quella del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione, che dovrà avere un ruolo centrale nel processo di adeguamento.
Il Responsabile tecnico (che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività), individuato dal titolare dell'attività, dovrà essere un tecnico in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, e si occuperà della redazione del Sistema di Gestione.
Tale Sistema deve contenere: il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato; l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone; il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.); il piano per la gestione delle emergenze; il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio, compresi i responsabili della gestione dell’emergenza; il numero minimo di addetti.
Nel titolo V infatti viene anche riportato il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio.
Inoltre viene specificato il calendario temporale che tali strutture devono rispettare nell’adeguamento ai criteri generali di sicurezza. Le procedure dovranno comunque concludersi entro dieci anni dall’entrata in vigore della norma stessa, mentre per gli ambulatori il processo dovrà concludersi entro sette anni in relazione alla tipologia di attività svolta.
Ad ognuna delle scadenze temporali si dovrà presentare al Comando una segnalazione certificata.
Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".
Il Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, Gioacchino Giomi, ha dichiarato che la nuova norma sulle strutture sanitarie, si basa su principi di "flessibilità, progressività e proporzionalità”, e che consente alle strutture sanitarie e agli ambulatori soggetti agli obblighi di prevenzione incendi, di adeguarsi entro tempi definiti.
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