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"Distinzione e definizione di oneri e costi della sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
31/03/2015 -
Nel mese di marzo è stato pubblicato
da ITACA - Istituto per L'innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale - il documento relativo alla
verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015.
Elaborato nell’ambito dell’
AREA 3 Sicurezza sul Lavoro, il cui responsabile è l’ing.
Marco Masi (Regione
Toscana), il documento ha lo scopo di fornire un supporto operativo
alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per la valutazione
dei cosiddetti oneri aziendali della sicurezza nella fase di gestione
delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici.
Il documento affronta vari aspetti tecnici, giuridici e normativi,
tra i quali richiamiamo un approfondimento relativo alle nozioni di
costi
della sicurezza ed
oneri
della sicurezza.
Ricordiamo che ad oggi le parole
“costi” ed “oneri” vengono utilizzate indistintamente, generando spesso
confusione.
A solo titolo di esempio citiamo
il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dove al punto 4 dell’allegato XV si parla di stima
dei costi
della sicurezza e dove viene, ad esempio, precisato che:
“...
Il
direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai
costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori quando previsto”.
Se invece il riferimento
normativo è il Decreto
Legislativo 163/2006 la situazione cambia dove all’articolo 87 troviamo:
“
[...]
Non
sono ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza in conformità all'
articolo 131
,
nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, decreto
legislativo 81/2008 e alla relativa
stima
dei costi conforme al
punto 4
dell'allegato XV al d.lgs. n. 81/2008
”.
E fin qui tutto bene, ma poi
l’articolo prosegue:
“Nella
valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei
costi relativi alla sicurezza, che
devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.
In questo caso però il termine
costi
è scorretto e genera molta confusione. Sarebbe corretto invece se fosse stato
scritto
oneri.
Nel già richiamato articolo 131 il termine
oneri viene invece utilizzato al posto di
costi
“[...]
Il piano
di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto
legislativo 81 del 2008, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi
oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta”.
Il documento di ITACA a tal proposito chiarisce le
attribuzioni delle due locuzioni, assumendo per convenzione linguistica le definizioni:
a. costi della sicurezza
che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008
s.m.i.) - o dall’analisi della Stazione
appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto
–
rif. punto 4.1.2. - secondo le indicazioni dell’allegato XV punto 4. A tali costi l’impresa è vincolata
contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del
committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare,
in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese connesse
al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze
o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle
procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le
scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate
attraverso un computo metrico estimativo preciso;
b. oneri aziendali della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico (detti
anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi
propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la
risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore), relativi sia alle
misure per la gestione del rischio dell’operatore economico, sia alle misure
operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione,
aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle
spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle
spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010
s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al
punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Per quanto riguarda il
primo elemento, il richiamo è al PSC ed
all’allegato XV del TU Sicurezza, ovvero al costo
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.
Per quanto
riguarda gli
oneri, viene
evidenziato che si tratta di importi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto
nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali e che in virtù della normativa
vigente in materia (art. 15 e art. 95 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) dovranno
essere sostenuti e valutati dal Datore di Lavoro in qualità di operatore
economico partecipante ad un appalto. Tali importi riguardano sia gli oneri
gestionali della sicurezza annui sostenuti dall’operatore economico in
attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli e
specifici contratti (ad esempio: quota parte delle spese sostenute per le
visite mediche, formazione ed informazione di base dei Lavoratori ecc.), sia di
contenuti riconducibili espressamente a oneri operativi rappresentativi di
tutte le spese relative alle misure di prevenzione connesse allo specifico
appalto (ad esempio: la formazione integrativa necessaria agli stessi
lavoratori, alcuni DPI particolari ecc.).
Al documento è
poi allegato uno strumento operativo denominato “
Tabella degli Oneri Aziendali” che riporta un elenco indicativo e
non esaustivo di oneri aziendali suddivisi tra oneri gestionali ed oneri
operativi.
Prima di proseguire ricordiamo
che la
determinazione concreta degli
oneri rispecchia l’impegno economico che l’appaltatore dovrà sostenere in
relazione all’opera per la quale presenta offerta. Tali oneri, indicati
dall'operatore economico nella propria offerta (se richiesto dalla stazione
appaltante o comunque dallo stesso forniti in sede di giustificazione della
stessa), dovranno pertanto essere sottoposti alla
verifica di congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche
dei lavori nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi
dell'art 87 del D.lgs. 163/2006. In questo caso il soggetto deputato alla
verifica di congruità potrà essere individuato dalla stazione appaltante nel
RUP (Responsabile Unico del
Procedimento), a prescindere dal fatto che il medesimo sia o meno
titolare di poteri decisionali e di spesa.
Veniamo ora alle modalità
utilizzabili al fine di un corretta valutazione.
In particolare
viene proposta la metodologia di verifica della congruità degli oneri
della sicurezza (da svolgersi nell’ambito del procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta) suddiviso in più
step.
Step
1: PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Nei
documenti di gara
la stazione appaltante/il
RUP dovrà allegare
la Tabella degli
oneri, specificando chiaramente che si tratta di documentazione
meramente esemplificativa, che potrà risultare utile al concorrente per
effettuare la sua stima degli oneri.
La suddetta Tabella non dovrà essere
compilata contestualmente alla presentazione delle offerte, ma esclusivamente
dal soggetto sul quale la stazione appaltante/il RUP procederà a svolgere la
verifica di congruità in sede di verifica di anomalia.
Step
2: DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO CONVENZIONALE DI VERIFICA
Nell’ambito di un procedimento di verifica
dell’offerta anomala la stazione appaltante/il RUP avrà l'onere di valutare la
congruità dell'importo indicato dal miglior offerente rispetto all’entità ed
alle caratteristiche del lavoro.
La verifica di congruità degli oneri della
sicurezza verrà svolta tramite una formula che consente la determinazione di un
parametro convenzionalmente stabilito di incidenza degli oneri aziendali
rispetto alle spese generali presunte dell’operatore economico. La valutazione
di congruità avverrà pertanto tramite il confronto di tale parametro con
l’importo della sicurezza indicato.
La stazione appaltante procederà poi alla
verifica di congruità attraverso l’utilizzo della formula sottoesposta che
consente la determinazione del parametro
Oneri
Aziendali Presunti da assumere a riferimento per la verifica di congruità
degli oneri indicati in offerta.
Di seguito si fornisce la formula suddetta
con la relativa legenda:
OAP: Oneri Aziendali Presunti
OTSA: Incidenza Oneri totali della
sicurezza aziendale storici presunti
IOSA: Importo offerto specifico appalto
ISO: Importo sicurezza offerto
OAP
= (OTSA) x (IOSA)
La formula proposta presuppone una stima
convenzionale degli OTSA da parte della stazione appaltante variabile tra il 3%
e il 5% delle spese generali sostenute dall’operatore economico, queste ultime
valutate pari ad una percentuale variabile tra il 13% e il 17% ai sensi
dell’art. 32 c.2 del D.P.R. 207/2010.
OTSA = 3%÷5% del (13%÷17% )
Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP
si attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto
all’offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di
verifica della congruità.
Per comodità nel documento è riportata una
matrice con i coefficienti corrispondenti alle diverse combinazioni possibili
sulle percentuali sopra indicate.
Tabella 1: coefficienti OTSA potenziali
|
13% |
15% |
17% |
3% |
0.0039 |
0.0045 |
0.0051 |
4% |
0.0052 |
0.0060 |
0.0068 |
5% |
0.0065 |
0.0075 |
0.0085 |
Step
3: VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI
Qualora invece la stazione appaltante
riscontrasse uno scostamento dell'ISO significativo in diminuzione (>2%)
rispetto ad OAP, richiederà per iscritto nei termini di cui all’art. 88 c. 1
del Codice (o secondo la tempistica prevista nel disciplinare di gara o nella
lettera di invito sopra richiamate) all'operatore economico la compilazione
della Tabella degli oneri di cui all'allegato
1 e la
presentazione dei giustificativi relativi agli
importi ivi indicati
al fine di proseguire nell'iter di verifica di
congruità degli oneri della sicurezza aziendali attraverso l'analisi di dettaglio dei giustificativi
forniti.
Sia in caso di esito positivo che in quello
di esito negativo della verifica, la stazione appaltante procederà al
completamento della verifica dell’anomalia dell’offerta, con riguardo alle
altre voci di prezzo concorrenti a formare l’offerta.
Vengono poi chiariti alcuni
aspetti relativi alla congruità in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa.
Come già anticipato, al documento è allegata una tabella
degli oneri aziendali della sicurezza suddivisa in due sezioni principali:
Misure per la gestione del rischio aziendale e Misure di prevenzione per
la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello
specifico appalto. Riportiamo di seguito alcune delle voci indicate:
1. Misure per la gestione del rischio aziendale
Per le attività svolte dal
Servizio di Prevenzione e Protezione dai
Rischi
-Addetto/i al SPP Rischi
-Riunione periodica
Per la
Formazione, Informazione e Addestramento
-Informazione
-Formazione obbligatoria
-Addestramento obbligatorio
Per la
Sorveglianza sanitaria
-Medico competente (svolgimento
dell’attività)
-Sorveglianza sanitaria
-Visite mediche
Per la
Gestione delle Emergenze
-Primo soccorso (attrezzature di primo
soccorso, cassette di medicazione ecc.) (art. 45 DLgs 81/2008)
-Personale addetto/i al Primo
soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 45, comma 2, DLgs
81/2008)
-Prevenzione incendi (estintori
ecc.) (art. 46 del DLgs 81/2008)
-Personale addetto/i alla
Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 46, comma
3, lett. b, DLgs 81/2008)
Per la
pianificazione: redazione documenti
-Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR)
Per l'uso delle
attrezzature di lavoro
-Attività per la manutenzione dei
requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali (Allegato XV.1
punto 2 DLgs 81/2008)
DPI/DPC
-DPI dati in uso ai Lavoratori
non previsti in PSC
-DPC non previsti in PSC
Spese amministrative varie
-Sistema di gestione di sicurezza
aziendale OHSAS 18001
-Adozione ed attuazione di
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza asseverati da organismi
paritetici
2. Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle
lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto
(relativamente alle voci che
hanno carattere provvisionale e temporaneo, riconducibili alle spese generali,
e solo nel caso esse non siano computate nel PSC)
Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008
-Informazione e Formazione /
Addestramento integrativa ed ulteriore sui rischi specifici presenti in
cantiere a tutto il personale lavorativo
-DPI e DPC specifici per le
lavorazioni previste in cantiere
- POS,
PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione amianto, PiMUS, Piano
emergenze, relazioni per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress lavoro
correlato
Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei
cantieri, inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle
poste a disposizione dal committente
-Oneri relativi alla Gestione dei
rifiuti di cantiere
-Oneri relativi alla
cartellonistica e alla segnaletica di cantiere
-Installazione di sistemi di
trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane, ecc.)
-Installazione di accesso e
delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavoratori
-Installazione di
impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro da caduta
dall'alto di materiale
-Installazione supporti /
contenitori sicuri per approvvigionamento materiali
-Sistemi per l'approvvigionamento
dell'acqua
-Predisposizione di viabilità del
cantiere
-Allacciamenti/utenze
In conclusione cito le parole
dell’Ing.
Marco
Masi, responsabile del gruppo di lavoro:
“Siamo consapevoli che ulteriori
approfondimenti e altri autorevoli contributi potranno migliorare ancora di più
la corretta ed univoca applicazione della norma, tuttavia queste indicazioni,
se da un lato si pongono come obiettivo fondamentale l’esplicitazione di quanto
previsto dal Codice dei contratti e dal D.lgs 81/2008 in merito alla stima dei costi
della sicurezza, dall’altro hanno ancora una volta il compito di richiamare
l’attenzione sull’importanza e la centralità del momento progettuale, a
qualsiasi livello ed
ambito sviluppato, in
quanto una corretta
e completa pianificazione è
presupposto fondamentale per la sicurezza e la salute dei nostri lavoratori”.
Geom. Stefano Farina
Responsabile Nazionale Comitato
Costruzioni di AiFOS
Itaca - Verifica
di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori
pubblici: prime indicazioni operative (formato PDF, 1.11 MB).
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