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"Obblighi e facoltà del lavoratore autonomo"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
01/04/2015 - Nel mondo del
lavoro si può riscontrare un aumento significativo della presenza dei lavoratori
autonomi nei vari settori produttivi. E questi lavoratori, a cui
corrisponde un numero di infortuni particolarmente elevato, risultano esposti a
rischi per la propria salute e sicurezza al pari o in misura maggiore rispetto
ai lavoratori dipendenti. Senza dimenticare che “interfacciandosi ed
interagendo con altre persone, i
Lavoratori
Autonomi possono incidere, e anche compromettere, la sicurezza sui luoghi
di lavoro”. E spesso la loro percezione della “sicurezza sul lavoro” è di un
“adempimento formale” e non di una “tutela della loro integrità psicofisica”.
A esprimersi in questi termini è
un intervento ad un convegno, dal titolo “
Il
lavoratore autonomo” che ha ricordato che il Decreto Legislativo 81/2008 ha
esteso con l’art. 21 la tutela normativa anche ai lavoratori autonomi con
l’obbligo di utilizzo di dispositivi personali di protezione e all’impiego di
attrezzature sicure, conformi alle norme vigenti, mentre ha lasciato
facoltativo l’avvalersi della sorveglianza sanitaria e della formazione. E
l’incontro era correlato ad un progetto specifico – contenuto nel
Piano Regionale Prevenzione della Regione
Veneto, di cui alla DGR 3139/10 - volto a promuovere una maggiore tutela di
questa categoria di lavoratori, proponendo azioni di assistenza, formazione e
sorveglianza sanitaria con l’obiettivo prioritario di ridurre gli infortuni sul
lavoro.
In correlazione a questo progetto
PuntoSicuro ha presentato nelle scorse settimane anche un opuscolo realizzato
dagli SPISAL di varie ULSS venete, dal titolo “ Lavoratori
Autonomi. Guida pratica per lavorare sicuri”. Un opuscolo che riporta utili
informazioni per conoscere la realtà di questi lavoratori e che può essere
ulteriormente arricchito dalle indicazioni emerse durante il convegno di
Padova.
Alcuni dati sugli infortuni dei lavoratori autonomi si
possono trarre dall’intervento “
Aspetti
epidemiologici nella regione del Veneto”, a cura di Roberto Agnesi, Michela
Veronese e Lucia Calciano.
Dai dati regionali si rileva ad
esempio che:
- “i casi mortali degli autonomi
sono circa il 9-10 % del totale (esclusi itinere, agricoltura, studenti, colf,
sportivi);
- nel comparto costruzioni i casi
mortali degli autonomi sono il 17% del totale;
- l’incidenza di casi mortali per
100.000 addetti nel 2010 e circa 9,05 (contro 3,48 dei non autonomi)”.
E fra i lavoratori autonomi “non
sono inclusi i datori di lavoro di aziende con dipendenti e soci artigiani
(quindi il numero complessivo di imprenditori fra le vittime del lavoro e più
alto)”.
Veniamo tuttavia all’intervento “
Obblighi e facoltà del lavoratore autonomo”,
di Daniela Pascale (DTL Padova) e Francesco Ciardo (S.P.I.S.A.L. ULSS 16 Padova).
L’intervento, da cui abbiamo
raccolto le affermazioni inserite a inizio articolo, si sofferma sulla
differenza tra lavoratore autonomo, lavoratore subordinato e impresa
individuale e sui rapporti fra lavoratore autonomo e datore di lavoro
committente.
E riprende il tema dell’
utilizzo improprio del lavoratore autonomo:
-
inidoneità appalto: “quando un committente affida la realizzazione
dei lavori ad un Lavoratore Autonomo pur sapendo che, data la tipologia dei
lavori affidati, il lo stesso dovrà necessariamente avvalersi di altro
personale (lavoratori autonomi e/o altre imprese);
-
prestazione di manodopera: quando il Lavoratore Autonomo viene
impiegato da un’impresa come mero prestatore di lavoro;
-
società di fatto: quando il Lavoratore Autonomo ottiene in appalto
un lavoro che da solo non sarebbe in grado di portare a termine e, quindi,
chiama in suo aiuto altri lavoratori autonomi”.
L’intervento riporta anche i
criteri per verificare l’idoneità tecnico
professionale dei lavoratori autonomi (allegato XVII comma 2): iscrizione
alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
documentazione attestante la conformità delle macchine e attrezzature e opere
provvisionali; elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale usati;
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove
espressamente previsti; documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al DM
24 ottobre 2007.
Ricordiamo che del tema dell’idoneità
tecnico professionale dei lavoratori autonomi si è occupato anche l’ interpello n.
7/2013 del 02 maggio 2013.
L’intervento si sofferma anche
sulla Circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n. 16 del 04 luglio 2012.
In particolare riguardo alla
idoneità dell’appalto, il Ministero “ha
posto al personale ispettivo una presunzione di subordinazione dei lavoratori
autonomi addetti alle seguenti attività: 1) manovalanza; 2) muratura ; 3)
carpenteria; 4) rimozione amianto; 5) posizionamento di ferri e ponti ; 6)
addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore”.
E si indica che in genere “non
sono appaltabili le opere strutturali, quelle legate al ciclo del cemento
armato, al montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati in quanto
connotate da utilizzo di un ‘cronoprogramma’ inconciliabile con l’asserita
autonomia delle prestazioni”.
Mentre ad esempio gli appalti che
possono essere affidati a lavoratori autonomi possono riguardare: “pittura
interna delle pareti di un appartamento; rifacimento delle piastrelle di bagni
e cucine; manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere; piccoli lavori edili,
facendo attenzione alla movimentazione manuale dei materiali e delle attrezzature,
poiché è necessario assicurarsi che possa essere eseguita da una singola
persona”. Si tratta cioè di “tipologie di lavori realizzabili da una singola
persona”.
E in merito alla
prestazione di manodopera, l’intervento
indica che “si ha prestazione di manodopera quando il Lavoratore
Autonomo svolge la propria attività sotto la direzione altrui, senza alcuna
autonomia operativa. Quando la natura del contratto è un’attività lavorativa e
non un risultato. È il caso di un’impresa che utilizza i Lavoratori Autonomi
per eludere le norme poste a tutela del lavoro subordinato, intendendo così
risparmiare sui costi dei contributi, malattia, ferie, ecc.”. Nell’opuscolo “ Lavoratori
Autonomi. Guida pratica per lavorare sicuri” sono presenti alcune
indicazioni per la verifica della subordinazione.
In particolare ricordiamo che la Circolare
16/2012 ha fissato “3 indicatori che possono far presumere la
non genuinità del lavoro autonomo:
- inadeguatezza dell’elemento
organizzativo e strumentale. Cioè va provato il possesso e/o disponibilità di
macchine e attrezzature ‘consistenti’ quali ponteggi,macchine edili ecc.;
- monocommittenza;
- l’esecuzione di fasi fondamentali
del ciclo produttivo”.
E riguardo infine alle
società di fatto, “qualora il Lavoratore Autonomo
eserciti la propria attività in collaborazione con altri Lavoratori Autonomi,
che pur non essendo dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di ugual
natura all’interno di un cantiere, si configura il caso di vere e proprie
società di fatto in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di
lavoro degli altri. Ciò presuppone una situazione di interdipendenza l’uno
dall’altro, facendo cadere il requisito dell’autonomia, configurando
conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all’applicazione di tutte le
disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica (non più solo l’art.
21)”.
Insomma si rende necessaria una “
verifica di fatto oltre che di diritto
della reale posizione giuridica del lavoratore autonomo, Impresa affidataria
e/o Impresa esecutrice, ai sensi della definizione ex articolo 89 comma 1
lettera i) ed i-bis) del D.Lgs. 81/08, nel caso in cui questa assuma con
propria capacità organizzativa, disponibilità di forza lavoro di macchine e di
attrezzature il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo
in danaro, in regime di appalto o sub-appalto”.
Nell’intervento, che vi invitiamo
a visionare integralmente, si sintetizzano e si indica l’eventuale regolarità
di alcune situazioni che si possono riscontrare in cantiere.
E comunque “possono essere
inquadrate come
prestazioni di lavoro
autonome: lavori di finitura, impiantistica, elettrici posa in opera di rivestimenti,
operazioni di decoro restauro montaggio di infissi, controsoffitti”. Mentre
“non sono configurabili come prestazioni di lavoro autonomo: opere strutturali
del manufatto (sbancamento, costruzioni delle fondamenta, opere ci cemento
armato, strutture in elevazioni in genere)”.
Concludiamo ricordando che
l’intervento si sofferma anche sulle conseguenze - per il committente dei
lavori, per l’imprenditore e per i lavoratori autonomi stessi - per l’utilizzo
improprio dei lavoratori autonomi.
Gli
atti del convegno:
- “ Introduzione”, Doriano
Magosso (formato PDF, 232 kB);
- “ Aspetti epidemiologici nel
Veneto”, Roberto Agnesi, Michela Veronese, Lucia Calciano (formato
PDF, 1.04 MB);
- Progetto regionale
" Promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
per i lavoratori autonomi”, Doriano
Magosso (formato PDF, 482 kB);
- “ Obblighi
e facoltà del lavoratore autonomo”, - Daniela Pascale, Francesco Ciardo
(formato PDF, 252 kB);
Tiziano Menduto
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