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"Prima razionalizziamo il sistema e poi semplifichiamo"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
08/04/2015 -
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un articolo a cura di Cinzia
Frascheri, Giuslavorista, Responsabile
nazionale CISL per la salute e sicurezza sul lavoro, già pubblicato su una
rivista specializzata.
Prima razionalizziamo il sistema e poi semplifichiamo
Dall’approvazione del
Jobs Act [1],
il 10 dicembre u.s., nel mondo della salute e sicurezza sul lavoro riecheggiano
le parole «semplificazione e
razionalizzazione delle procedure (…) in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro» [2],
oggetto della delega al Governo al fine dell’emanazione uno o più decreti
legislativi.
Superate le prime reazioni a
caldo, vista la portata della delega, tecnicamente riconducibile ad un delega
aperta al Governo, ma sostanzialmente più rispondente ad una delega “ampia”,
vista la portata del raggio di azione delineato dai tanti principi e criteri
direttivi (dal peso rilevante) indicati direttamente nell’articolato del
Jobs Act,nel comma successivo a quello della delega: si è avviata l’inevitabile fase
dell’elaborazione, da parte dei molti, di proposte, modifiche, abrogazioni….
L’elemento di collegamento più
evidente tra le tante e diverse proposte, così come nell’ambito dei numerosi
confronti e dibattiti dialettici sviluppatisi sul tema, è stata quasi esclusivamente la questione
della «semplificazione» anziché quella della «razionalizzazione».
Ritenendo di non poter dare un
valore più o meno rilevante all’uno o all’altro tipo di intervento, credendo
nella necessità, con le dovute attenzioni, sia del dover promuovere azioni di
semplificazione che di razionalizzazione, credo che a fare la differenza in
modo rilevante, specie in questo momento, non potrà che essere la sequenza
operativo-temporale in base alla quale si andrà a realizzare interventi
dell’una e l’altra natura.
Il nostro sistema di prevenzione
oggi, difatti, necessita in primo luogo di un profondo, mirato ed adeguato
intervento di «razionalizzazione», al termine del quale si potrà concretamente
ed efficacemente operare per un intervento di «semplificazione».
A supporto di questa considerazione,
credo sia utile sviluppare un ragionamento di più ampio spettro.
Gli effetti determinati dalle
grandi riforme attuate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono del
tutto evidenti; a partire dalla direttiva europea 89/391/CE (dalla quale si è avviato
un processo di produzione legislativa comunitaria unico nella storia), così
come dal suo recepimento concretizzatosi con il d.lgs.626/94, fino al più
recente d.lgs.81/08, se ne può indiscutibilmente analizzare le luci, così come
anche le ombre avvicendatesi nel percorso. Ma è senza dubbio per tutti ignoto
sapere a che punto saremmo oggi, se tali grandi riforme in tema di prevenzione
non ci fossero state, così come, non di meno, i lunghi tempi di consolidamento
delle diverse disposizioni e precetti, ogni volta introdotti e lentamente
entrati nella pratica ordinaria delle procedure dei diversi contesti
lavorativi.
Il nucleo centrale del
d.lgs.81/08 propone un modello di prevenzione delineato dalla direttiva quadro
89/391/CE, dalla quale lo separano circa vent’anni, così come una significativa
parte delle disposizioni ancora tutt’ora presenti nel vigente articolato
normativo le si devono al dettato del d.lgs.626/94, dal quale le separano circa
quattordici anni.
Un percorso lungo, quindi, di
regole; un tempo prolungato affinché queste si potessero pienamente
consolidare; un periodo ampio per potersi sviluppare un diffuso “
modus operandi della prevenzione” che
però ancora, a distanza di decenni, stenta a compenetrarsi concretamente nel
livello sociale.
A fronte di tale condizione è
inevitabile doverci porre la domanda se come sistema Paese siamo in grado di
poter affrontare e sostenere una nuova grande riforma del modello di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, senza pensare di non dover affrontare
molteplici conseguenze che verrebbero direttamente a riflettersi: non solo sui
dati infortunistici, di salute e delle condizioni di tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori, ma sul più complessivo processo sociale, avviato ormai da
tempo, di costruzione di un “
modus
operandi della prevenzione” fatto di norme conosciute, ampiamente diffuse e
consolidate.
E’ questa la domanda a cui oggi
siamo chiamati a rispondere, essendo imminente la concretizzazione dell’ampia
delega introdotta in tema di prevenzione.
Arginati i due più ampi tentativi
di modificare in modo profondo l’intero articolato del d.lgs.81/08, l’uno
presentatosi non molto tempo dopo l’approvazione del decreto, era l’agosto del
2009 [3],
l’altro più recente, nell’agosto 2013 [4],
l’ipotesi che oggi si (ri)presenta, di un profondo mutamento del modello
prevenzionale, pur avendo il medesimo obiettivo dei precedenti, ha delle
caratteristiche, a partire da quelle giuridiche e di merito, ben diverse e
potenzialmente di più ampio intervento.
L’articolato del d.lgs.81/08
s.m., quella che oggi è la versione vigente, non si può certo dire che non
abbia sùbito continue integrazioni e modifiche, e che l’attuale corpo normativo
non sia per molti aspetti modificato dalla versione approvata il 9 aprile del
2008.
Esclusi, però, i due rilevanti
interventi dapprima richiamati, molte delle modifiche apportate fino ad oggi le
si devono alla vasta operazione, avviatasi fin da subito a seguire
dall’approvazione del decreto, mirata a completare l’elaborazione di tutti i provvedimenti
previsti, tenuto conto dei tanti rimandi a decretazione successiva che il
d.lgs.81/08 conteneva, essendo stato approvato, come noto, in tempi
strettissimi.
Nessuna contrarietà, quindi,
potrebbe certo oggi sollevarsi al delinearsi di un ennesima tornata di decreti
attuativi (in particolare alcuni dei quali richiesti con determinazione dalle
organizzazioni sindacali) che, comportando comunque modifiche rilevanti,
sarebbero necessariamente funzionali al rendere operativi i provvedimenti
previsti nell’articolato, non attuati fino ad ora per mancanza di procedure
specifiche.
Ma quanto previsto dalla legge
delega contenuta nel J
obs Act, è
sostanzialmente molto diverso.
L’essenza della delega,
introdotta con il comma 5 dell’art.1 della L.183/14 (
Jobs Act), si può riassumere, come detto, nei due termini centrali
che compaiono nel testo dell’articolo: «semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli adempimenti»; non potendo, per questo, trascurare che è
nel più ampio e particolareggiato testo del comma 6 che si trovano indicati «i
principi e i criteri direttivi» in base ai quali la delega è previsto debba
svilupparsi, mediante «uno o più decreti legislativi», in un tempo ridotto,
indicato in «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
E’ di chiara evidenza la
situazione di
impasse e di confusione
nella quale attualmente le aziende si
stanno trovando, proprio in relazione ai diversi interventi posti in essere (in
alcuni casi anche tra loro disallineati vedi
l’intera questione che riguarda le procedure standardizzate) finalizzati al
favorire l’applicazione delle disposizioni normative prevenzionali, attraverso
forme di “semplificazione” delle procedure senza
alcun progetto coerente d’insieme; un quadro evidente, potremmo dire,
dall’esito fallimentare.
La
mancanza della Strategia
Nazionale di Prevenzione, elaborata dalla Commissione ex art. 5 del d.lgs.
81/08 (condizione che ci pone all’ultimo
posto tra i paesi dell’Unione europea che se ne sono dotati), è un primo elemento
che va considerato.
Difatti,
il dover rilevare la mancata elaborazione della Strategia, non è solo un
dato di ritardo e di inadeguata applicazione, ma principalmente l’oggettiva
registrazione di un vuoto che determina
effetti a caduta su tutto il sistema della salute e sicurezza sul lavoro.
Se è
vero che non mancano azioni, piani e programmi strategici omogenei sul piano
nazionale, orientati alle priorità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(ne sono esempio i Piani Nazionali di Prevenzione in Edilizia, Agricoltura e
Silvicoltura, così come i piani mirati
alla prevenzione delle malattie muscolo-scheletriche, dei tumori professionali
e del rischio da stress lavoro-correlato), tali interventi non possono
ritenersi sostitutivi della funzione che la Strategia Nazionale
di Prevenzione dovrebbe avere (compreso il rispetto dell’iter di consultazione
delle parti sociali sul contenuto, una procedura che non trova eguale
corrispettivo nell’elaborazione di tali documenti).
Anche l'insieme
degli atti e documenti ad oggi elaborati, in particolare ai fini della
vigilanza, dal Comitato ex art.5, organismo titolato ad elaborare la Strategia Nazionale,
rappresentano senza dubbio una base importante, ma non costituiscono quella
visione d'insieme strategica pluriennale identificativa di un sistema Paese che
si declina in quelle «linee comuni di politica nazionale» di prevenzione
necessarie (art.5, comma 1, lett.
a).
Pensare di affrontare un insieme
di interventi di «semplificazione» delle procedure e degli adempimenti senza
avere a riferimento un preciso e chiaro piano nazionale di «razionalizzazione»,
coerente, mirato e funzionale alle esigenze di prevenzione e tutela,
diversificate per tipologie aziendali e di rischio, è quanto mai rischioso;
soprattutto dovendo considerare che attualmente si va ad operare nel corso di
un’applicazione in atto di un sistema normativo complesso, articolato e, seppur
modificatosi nel tempo, vigente già da circa sei anni.
Il cambiamento costante del
modello normativo di prevenzione in un Paese, oltre a non favorire lo sviluppo
di una “
modus operandi della
prevenzione” che, come noto, necessita di tempi lunghi, sistematicità e
coerenza tra i provvedimenti, porta necessariamente, al di là del valore
intrinseco delle disposizioni, ad allontanare dal rispetto degli obblighi
previsti, anziché favorire l’attuazione.
La difficoltà
nel venire a conoscenza dei cambiamenti legislativi attuati, il comprenderne le
modifiche, il predisporre gli interventi necessari al tradurre in operatività
quanto disposto, da parte di chi gestisce e lavora in azienda (a differenza di
chi solo ne studia i cambiamenti), sono processi complessi e non immediati,
senza contare i costi che si vanno a determinare, che non possono (o meglio,
molto spesso, non vengono) valutati dal riformatore, al momento del decidere se
avviare o meno una modifica legislativa di più ampia portata.
Un
secondo elemento che deve essere considerato è l’attuale mancato avvio del
Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP), così come definito
nell’art. 8 del d.lgs. 81/08.
Se
anche in questo caso occorre precisare che sono attive solo delle componenti
(per quanto rilevanti), accessibili ed utilizzabili unicamente da una parte del
sistema pubblico (Regioni/ASL ed INAIL), è certamente mancato un coinvolgimento
pieno e diffuso (a tutti i livelli) delle parti sociali, sia nella fase di
sviluppo sia in quella di implementazione di quanto finora realizzato.
Tale disposizione, introdotta per
la prima volta dal d.lgs.81/08, venne fin da subito salutata dalle diverse
forze sociali molto positivamente, riscontrando la necessità di avere un
sistema unico armonizzato, al quale potessero confluire tutti i dati inerenti
le problematiche di tutela della salute e sicurezza, al fine di poter produrre
analisi comparate e sistemiche, con la conseguenza di giungere ad elaborare
piani di intervento mirati, sia sul livello nazionale, ma ancor più
territoriale (concretizzando così anche il lavoro dei tavoli di coordinamento
ex art.7 del d.lgs.81/08).
Come previsto dal dettato
dell’art.8, il SINP mira a «fornire dati utili per orientare, programmare,
pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali (…) attraverso l’utilizzo integrato
delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate».
L’attuale incompleta operatività
di questo Sistema, come si può ben capire, non si annovera, quindi, anche in questo caso, solo nei ritardi di applicazione
di quanto disposto dalla normativa vigente (contando, comunque, sei anni di
mancata realizzazione), ma pone in essere un ostacolo di rilievo nel conoscere
a fondo le esigenze differenziate di prevenzione e, di conseguenza,
nell’individuare anche le necessità regolative alle quali dare risposta
mediante produzione di nuove disposizioni e precetti.
In
questa logica, la cooperazione fattiva tra enti consentirà di condividere
archivi ed implementare banche dati a vantaggio di un’informazione sempre più
tempestiva e completa con conseguente innalzamento dell’efficienza e
dell’efficacia delle azioni che verranno messe in campo. Un traguardo che
ancora però richiede una serie di interventi, questi sì di semplificazione, per
favorire la informatizzazione di una serie di comunicazioni oggi obbligatorie,
quali ad esempio :
-
le notifiche preliminari di cantiere;
- la trasmissione alle ASL da parte dell'INAIL degli
infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore ai 30 giorni (mai attuata quest’ultima, seppur già prevista a
partire dal 1 gennaio 2014).
Infine, quale terzo elemento, da
considerare d’impianto generale, ponendosi la domanda se si è pronti come
sistema Paese ad affrontare un significativo cambiamento nel modello di
prevenzione e protezione, alla luce di rilevanti interventi di «semplificazione
e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti», è il rapporto
tra lo Stato e le Regioni in materia.
Se dal 2001, a seguito della
riforma del Titolo V della Cost. e, in specifico con il “nuovo” art.117, mediante
il quale la materia prevenzionale è rientrata tra quelle a legislazione concorrente tra
lo Stato e le Regioni, tale sistema
ha determinato la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in Italia;
oggi, tale sistema è posto in forte discussione, anche tra le fila di chi vi
opera all’interno. Così come, di non minor rilievo, non si può che registrare
anche, con preoccupazione, il “debole” rapporto tra il ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il ministero della salute (da troppo tempo,
quest’ultimo, silente e defilato nella gestione del tema della prevenzione e
del coordinamento con le Regioni).
Nessuna contrarietà, quindi, a
priori verso quanto verrà, a seguito dell’esercizio dell’ampia delega
consegnata al Governo, attraverso il
Jobs
act, sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, pur sempre in ottica di
salvaguardia delle tutele dei lavoratori.
Perché, se il coinvolgimento
delle parti sociali sui testi preparatori, ci sarà (nel rispetto dei tempi, dei
ruoli e dei tavoli istituzionali demandati a questo), piena sarà la
disponibilità alla collaborazione; anche se i principi e i criteri delineati,
già ad una prima lettura, non convincono e delineano pericolosi interventi di
riduzione di tutela.
I cambiamenti, va detto, sono
necessari per favorire la crescita, lo sviluppo e la propensione al
miglioramento continuo; ma, il cambiamento per se stesso non vale nulla, così
come le modifiche che non tengono conto del contesto nel quale avvengono e che
sono già in essere, con le luci e le ombre che sussistono
e con i problemi irrisolti che permangono :
in
primis, nello specifico, i tanti decreti attuativi, previsti
dall’articolato vigente del d.lgs.81/08 , che ancora devono essere varati e che
sostanzialmente impediscono l’operatività di molti provvedimenti determinanti.
Cinzia Frascheri
Giuslavorista, Responsabile nazionale CISL salute e sicurezza su lavoro
[1]
Così denominata la Legge 10 dicembre 2014, n.
183, (pubblicata in GU n.290 del 15-12-2014)
dal titolo : «Deleghe al Governo
in materia di
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché'
in materia di riordino della disciplina
dei rapporti di
lavoro e dell’attività ispettiva
e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».
(14G00196). Entrata in vigore il 16 dicembre 2014.
[2] Il comma 5
dell’art.1 della L.183/14,
cit. (
Jobs Act), recita : «Allo scopo di
conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese».
[3] Cfr. D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106 (
Supplemento
ordinario n. 142/L alla GU
Serie generale - n
. 5-8-2009
.180) dal titolo «Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
[4] Cfr. Decreto legge n.69 del 21 giugno 2013
(pubblicato in G.U. n.144, suppl. ord. n.50), convertito dalla L.98 del 20
agosto 2013 (pubblicata in G.U. n.194,
suppl. ord n.63) dal titolo :
«Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 21 giugno 2013,
n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia».
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