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"La sicurezza delle macchine nell’industria metalmeccanica"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
10/04/2015 - Le
macchine che vengono messe a disposizione dei
lavoratori devono non solo essere adeguate all’attività da svolgere, ma
anche rispettare le varie disposizioni legislative e regolamentari in
materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. E per
evitare incidenti non solo è necessario che le macchine siano dotate di
adeguate protezioni, ma è necessario fornire ai lavoratori tutte le
informazioni necessarie all' uso in sicurezza delle macchine, non solo con riferimento alle normali condizioni di impiego ma anche alle situazioni anormali prevedibili.
Ci soffermiamo oggi sul tema
della
sicurezza delle macchine
nell’industria metalmeccanica attraverso il documento “ ImpresaSicura_Metalmeccanica”
dedicato al comparto metalmeccanico e correlato a Impresa
Sicura, un progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM,
Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla
Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona
prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
Nel documento si ricorda che in
Italia la principale normativa di riferimento per una corretta scelta e
gestione delle macchine da utilizzare negli ambienti di lavoro, almeno per
quanto riguarda la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, è il Decreto
legislativo 81/2008.
Tuttavia esistono anche altre
indicazioni, anche di tipo tecnico, con riferimento a:
-
norme cogenti (“devono cioè essere osservate inderogabilmente”),
come ad esempio le norme costituzionali, gli articoli del codice civile e
penale, leggi nazionali, leggi regionali, decreti, ... Queste norme “spesso
prevedono sanzioni a carico dei soggetti destinatari (datore di lavoro,
dirigenti, preposti, lavoratori, costruttori, progettisti, installatori,
rivenditori di attrezzature di lavoro) che non si attengono a quanto
prescritto”;
-
norme non cogenti, come ad esempio le norme di buona tecnica (UNI,
CEI, UNI EN, ecc.), principalmente rivolte a progettisti e costruttori, che
“possono essere utilizzate per raggiungere adeguati livelli di sicurezza nelle
attrezzature di lavoro e che rappresentano lo stato dell’arte a cui fare
riferimento. Questo tipo di normativa tecnica assume grande valore anche per
gli utilizzatori delle attrezzature quando su queste è necessario effettuare
interventi di adeguamento e la normativa cogente è generica o insufficiente”.
In Impresa
Sicura si ricorda che con l’applicazione della « Direttiva
Macchine», in vigore dal settembre 1996, sono stati stabiliti i “
requisiti essenziali di sicurezza delle
macchine per garantire la libera circolazione delle stesse all’interno dei
paesi dell’Unione Europea”. In questo senso le macchine introdotte per la prima
volta sul mercato italiano (ed europeo) dopo il 21 settembre 1996, qualunque
sia la loro provenienza ed età devono essere corredate di:
-
marcatura CE;
-
libretto d’uso e manutenzione;
-
dichiarazione CE di conformità.
Le macchine di vecchia
costruzione, cioè le macchine introdotte sul mercato nazionale prima del 21
settembre 1996, “oltre ad essere conformi alla normativa in vigore fino a quel
momento devono essere adeguate a quanto previsto dall’allegato V del D. Lgs.
81/08, destinato alle macchine prive di marcatura CE. Attualmente, chi intende
vendere queste ‘vecchie’ macchine, deve attestare all’acquirente che le stesse
sono rispondenti a quella normativa”. L’attestato deve essere “consegnato
all’acquirente assieme alla macchina. Tale attestazione non è necessaria nel
caso in cui la transazione di vendita avvenga nei confronti di un rivenditore”.
Si indica poi che nella
scelta del tipo di macchina o di
attrezzatura da utilizzare in un’azienda è necessario “valutare a priori e
con molta attenzione tutto il contesto in cui questa dovrà operare” e “una
volta effettuata questa scelta, devono essere attuate le misure tecniche ed
organizzative necessarie” per “ridurre al minimo i rischi connessi all’utilizzo
e per impedire che le macchine e le attrezzature possano essere utilizzate in
modo improprio”.
Non bisogna dimenticare
l’importanza della preparazione dei lavoratori cui affidare la conduzione delle
macchine: i lavoratori devono disporre di “ogni informazione ed istruzione
necessaria all’uso in sicurezza della macchina stessa”.
Il documento presenta utili
elementi di base per la
valutazione dei
rischi delle macchine.
Infatti se ogni macchina ha
proprie peculiarità di cui la valutazione dei rischi deve tener conto, sono
riportati alcuni
criteri generali e
trasversali a quasi tutte le tipologie di macchina:
- “gli organi lavoratori e gli
elementi mobili che concorrono alle lavorazioni devono essere protetti per
quanto possibile, in modo da evitare contatti accidentali;
- gli organi di trasmissione del
moto (ingranaggi, alberi di trasmissione, cinghie e relative pulegge, rulli,
cilindri, coni di frizione, funi) devono essere completamente protetti, in modo
tale da impedire qualsiasi contatto con l’operatore;
- quando é necessario spostare o
rimuovere un riparo e/o neutralizzare un dispositivo di sicurezza mantenendo
però la possibilità di avviare la macchina (es. messa punto, piazzamento,
manutenzione, ecc.) deve comunque essere garantita la sicurezza dell’operatore,
ad esempio utilizzando un selettore modale di comando che disabilitando alcune
funzioni di sicurezza ne introduca altre, come velocità ridotta, comandi ad
impulsi, ecc.;
- quando gli organi lavoratori o
altri elementi mobili possono afferrare, trascinare e sono dotati di notevole
inerzia, la macchina deve essere dotata di un efficace sistema di frenatura che
ne determini l’arresto nel più breve tempo possibile;
- ogni macchina deve essere
dotata di almeno un dispositivo di arresto di emergenza. Sono escluse da questo
obbligo solo le macchine portatili e quelle sulle quali la presenza del
dispositivo di arresto d’emergenza non ridurrebbe il rischio (es. macchine con
velocità ed inerzia elevate);
- la macchina deve essere
posizionata in modo stabile, anche tramite specifici sistemi di fissaggio,
senza rischi di rovesciamento, caduta o spostamento;
- le macchine, sulle quali la
lavorazione lo richiede, devono essere fornite di un sistema di illuminazione
localizzata, adeguata alle operazioni da svolgere. Anche le parti interne, se
soggette a frequenti ispezioni, regolazioni e manutenzioni devono essere dotate
di adeguati dispositivi di illuminazione;
- le macchine, gli impianti e le
attrezzature devono essere oggetto di una corretta e puntuale manutenzione
ordinaria e straordinaria allo scopo di garantirne continuamente
l’efficienza e l’affidabilità anche negli aspetti legati alla sicurezza ed
igiene dei lavoratori”.
Il progetto, che si sofferma
anche sulle valutazioni prima della scelta e sulla sicurezza durante le fasi di
manutenzione, entra inoltre nel dettaglio di diverse
misure di protezione:
-
ripari: “elementi di una macchina che hanno lo scopo di proteggere,
mediante una barriera fisica, l’operatore o le altre persone esposte ai rischi
di proiezione e di contatto con organi mobili pericolosi. La forma dei ripari
può variare a seconda della tipologia della macchina o dell’elemento da
proteggere; di volta in volta si può avere a che fare con schermi, porte,
coperchi, cuffie, ecc”;
-
distanze di sicurezza: “l’uso delle distanze di sicurezza
rappresenta un modo per garantire l’integrità fisica dei lavoratori in presenza
di organi pericolosi. Questa misura ha lo scopo di impedire il contatto con
questi organi tenendo a distanza di sicurezza i lavoratori attraverso barriere
distanziatrici. La scelta della distanza di sicurezza, cioè la minima distanza
alla quale una struttura di protezione deve essere collocata rispetto ad una
zona pericolosa, deve tener conto delle parti del corpo che possono raggiungere
gli elementi pericolosi e in alcuni casi del livello di rischio”;
-
dispositivi di sicurezza: hanno la funzione “di eliminare o ridurre
un rischio autonomamente o in associazione a ripari. La funzione prevalente dei
dispositivi è quella di impedire il raggiungimento di organi pericolosi durante
il moto. A differenza dei ripari non offrono alcuna protezione rispetto a
materiali proiettati dall’area di lavorazione verso l’operatore. La scelta e
l’adozione di un dispositivo
di sicurezza deve essere fatta attentamente, tenendo conto dei rischi da
proteggere, delle modalità di funzionamento della macchina e delle necessità
operative dei lavoratori. Nel documento sulla sicurezza nell’industria
metalmeccanica si entra ad esempio nel dettaglio di: dispositivi di interblocco
associati ai ripari, dispositivi di comando a due mani, barriere immateriali,
pedane sensibili, ...
-
dispositivi di comando: costituiscono “l’elemento attraverso il
quale l’operatore attiva o disattiva le funzioni della macchina. Sono
normalmente costituiti da un organo meccanico che a volte interviene
direttamente su organi di trasmissione del moto della macchina (es. leva di
innesto rotazione mandrino del tornio) ed a volte agisce invece sulla
circuitazione elettrica/elettronica, pneumatica o idraulica (comando a due mani
di pressa idraulica)”. Nel documento ci si sofferma in particolare su
avviamento, azione mantenuta, arresto, arresto d’emergenza e selettore modale
di funzionamento.
Concludiamo ricordando che nel
documento correlato al progetto sono presenti esempi dettagliati dei vari
dispositivi, con indicazione dei vantaggi e svantaggi d’uso e la presenza di
immagini e disegni esplicativi.
Il sito “ Impresa Sicura”:
l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite una registrazione al sito.
RTM
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