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"La bozza dei nuovi accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
13/04/2015 - Sul tema della revisione
degli Accordi
sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, che - come PuntoSicuro
ha più volte sottolineato in questi mesi - vengono a riguardare rilevanti
cambiamenti anche in altri Accordi Stato/Regioni in materia di formazione, è
necessario mantenere alta l’attenzione. Non si può solo aspettare la versione
finale del testo, dopo tutti i lunghi passaggi normativi, ma è necessario cercare
di comprenderne l’evoluzione, le criticità, anche per offrire un possibile
scenario futuro della formazione alla
sicurezza nel nostro paese.
Abbiamo cercato di offrire
qualche anticipazione intervistando più volte uno dei referenti del Gruppo di
Lavoro del Coordinamento tecnico delle Regioni che lavora alla revisione
dell’Accordo, ma ormai è ora di far conoscere direttamente una bozza di testo dei
futuri accordi. Almeno nella sua ultima versione successiva all’incontro del 13
marzo tra il Coordinamento delle Regioni e il Ministero del Lavoro.
Versione che, secondo quanto da
noi a conoscenza, potrebbe avere per il momento solo qualche variazione in
merito alla quantità in percentuale della validità degli aggiornamenti
ottemperati tramite partecipazione a convegni o seminari. Ma che potrebbe
essere poi sensibilmente modificata nei prossimi passaggi.
Quali saranno sono i successivi passi di questo testo?
Innanzitutto il passaggio in
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e il
passaggio attraverso la consultazione delle parti sociali.
Forse entrambi i passaggi
potrebbero essere soddisfatti nel futuro incontro in Commissione del 22 aprile,
ricordando che una componente della Commissione Consultiva è costituita proprio
da rappresentanti delle parti sociali.
E poi ci sarà il successivo
passaggio in Conferenza Stato–Regioni che dovrà approvare il testo come
modificato nelle consultazioni precedenti.
Senza dimenticare che in questo percorso,
ancora lungo, ulteriori modifiche potrebbero essere correlate all’arrivo dell’atteso
“Decreto basso rischio” ex Decreto
del Fare, di nuove normative conseguenti alle deleghe del Jobs Act
in materia di semplificazioni o dalle riforme costituzionali relative alle competenze
in materia di sicurezza.
Insomma un percorso ancora accidentato
e impervio.
Tuttavia per conoscere lo stato
attuale del testo e il cammino che la formazione alla sicurezza sta
intraprendendo in Italia, ci soffermiamo sulla bozza di testo e su quanto si
dice nell’
Allegato A del documento
in relazione alla formazione per responsabili e addetti dei
servizi di
prevenzione e protezione e, in particolare, in merito alla
individuazione di titoli di studio validi
ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione:
1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI
TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI
FORMAZIONE
In attuazione di quanto
disposto dall’art. 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati
dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo
periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
- laurea magistrale conseguita
in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35, di
cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9
luglio 2007;
- laurea specialistica
conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del
Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28
novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2001;
- laurea magistrale conseguita
nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
- laurea conseguita nella
classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
Sono, altresì validi, ai fini
dell’esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio
ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio
Decreto del 30/09/1938 n.1652.
Costituisce altresì titolo di
esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente
accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un
certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami
relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui
programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato
di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione,
perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di
svolgimento siano conformi ai contenuti del presente accordo.
Nell’allegato I è riportato
l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008. |
E riguardo ai
requisiti dei docenti “
i corsi devono essere tenuti da docenti in
possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013,
emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n.
81/2008”.
Veniamo brevemente ai
moduli di formazione: “
il
Modulo
A costituisce il corso base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di
ASPP. La durata complessiva è di
28 ore
escluse le verifiche di apprendimento. Il Modulo A è propedeutico per gli altri
moduli. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi. È
consentito l’utilizzo della modalità
e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II del presente accordo”.
Ricordiamo, a questo proposito,
che con questo documento “
vengono
rivisitati gli accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 d.lgs. n.
81/2008) relativamente alla formazione in modalità e-learning. Di conseguenza,
l’
allegato II al presente accordo sostituisce
l’allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011”.
Inoltre il
Modulo B è “
il corso
correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo
svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. L’articolazione degli argomenti
formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un
Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di
48 ore. Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori
produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere
integrato con la
frequenza dei moduli di
specializzazione”: Modulo B-SP1 Agricoltura – Pesca (12 ore), Modulo
B-SP2 Cave – Costruzioni (16 ore), Modulo B-SP3 Sanità residenziale (12 ore),
Modulo B-SP4 Chimico – Petrolchimico (16 ore).
E il Modulo B “
deve essere orientato alla risoluzione di
problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di
idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di
rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti
livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti”.
Infine il
Modulo C “
è il corso di
specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di
24 ore escluse le verifiche di
apprendimento. Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e
gestionali per:
- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto
lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura
alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
- pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative
e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della
sicurezza;
- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la
partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema”.
E riguardo all’
aggiornamento “
le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al
ruolo svolto e sono rispettivamente:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
- RSPP: 40 ore nel quinquennio.
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia
distribuito nell’arco temporale del quinquennio. Per i corsi di aggiornamento
sono richiesti:
a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del
soggetto che realizza il corso.
L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità
e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II”.
Concludiamo rimandando a prossimi
articoli l’analisi di altre novità presenti nella bozza del testo di revisione
degli accordi ASPP/RSPP.
Per ulteriori approfondimenti segnaliamo
anche la recente intervista
di PuntoSicuro a Donato Lombardi, coordinatore, assieme ad una collega, del
Gruppo di Lavoro del Coordinamento tecnico delle Regioni che lavora alla
revisione dell’Accordo del 26 gennaio 2006.
NB: Ricordiamo che quanto indicato nell’articolo fa riferimento ad una
versione non definitiva e soggetta a future modifiche della revisione degli
accordi RSPP ASPP.
Bozza
del testo di revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26
gennaio 2006 – versione 13 marzo 2015 (formato PDF, 598 kB).
RTM
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