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"Cadute dall’alto: gli ancoraggi permanenti e non permanenti"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
15/04/2015 - Nelle scorse
settimane un articolo di PuntoSicuro di presentazione del volume Inail “ La
sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione
contro la caduta dall’alto” aveva riportato alcune problematiche relative
ai
sistemi di ancoraggio, affrontate
anche in una recente
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per riprendere a parlarne, con
particolare riferimento alla normativa, anche tecnica, attuale e futura,
riprendiamo un intervento al convegno “
Ancoraggi
e sistemi di protezione individuale nei lavori di copertura” che si è
tenuto a Bologna il 23 ottobre 2014 durante la manifestazione Ambiente Lavoro
abbinata al Saie.
Nell’intervento “
Ancoraggi permanenti e non permanenti”,
a cura di Luigi Cortis (Inail - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e
Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici) si sottolinea che
il termine
ancoraggio, nell’uso
comune, è un termine generico che non ha sempre lo stesso significato nei
documenti, tecnici o normativi dove viene menzionato.
In particolare se per ancoraggio
si può intendere l’insieme di tre elementi (struttura di supporto, ancorante,
elemento da fissare), l’elemento da fissare – indicato anche come
dispositivo di ancoraggio – “costituisce
lo scopo dell’installazione dell’ancoraggio”. E infatti
al dispositivo di ancoraggio “vengono
collegati i sistemi per la protezione
contro le cadute dall’alto”.
Ed esistono due tipi di
dispositivi di ancoraggio, in relazione alla loro installazione:
- quelli
installati non permanentemente nelle opere di costruzione che
pertanto sono caratterizzati dall’essere amovibili, trasportabili e temporanei:
“si considerano come dispositivi portatili dallo stesso lavoratore”. Con
riferimento all’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (si intende per DPI
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza e la salute durante il lavoro), all’articolo 76, comma 1, D.Lgs.
n. 81/2008 (¡ DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n.
475/1992) e all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 (si intendono per
DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi
o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza), si può
dunque affermare che
i dispositivi di
ancoraggio installati non permanentemente sono DPI;
- quelli
installati permanentemente nelle opere di costruzione che quindi
sono caratterizzati dall’essere non amovibili, non trasportabili e non
temporanei: “
non sono DPI, in quanto
non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n.475/92 e s.m.i. (recepimento
Direttiva DPI)” e “non possono riportare la marcatura CE come DPI”. Questi dispositivi
di ancoraggio rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Il relatore riporta poi ulteriori
indicazioni relative alla legislazione e alla normativa con riferimento a:
-
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui
dispositivi di protezione individuale - COM(2014) 186 final (27.03.2014) 2014/0108
(COD): all’articolo 3 comma 1, lettera (c), la versione inglese, della proposta
di regolamento DPI, riporta per dispositivo di protezione individuale: “
connexion systems for equipment referred to
in point (a) that are not held or worn by a person, that are intended to
connect that equipment to an external device or structure, that are removable
and not intended to be permanently fixed to a structure”. In particolare il
relatore evidenzia, in modo chiaro ed inequivocabile, il concetto di “permanenza”
con l’utilizzo del termine “
permanently”
e che il punto (a) menzionato nell’articolo fa riferimento a ‘dispositivi
destinati ad essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o
più rischi per la sua salute o sicurezza, che sono immessi sul mercato
separatamente o combinati con dispositivi individuali non di protezione’;
-
due norme tecniche armonizzate alla “EU Construction Products
Directive (89/106/EEC)”, la
EN 517:2006
- Accessori prefabbricati per coperture - Ganci di sicurezza da tetto e la
UNI EN 516:2006 - Accessori
prefabbricati per coperture - Installazioni per l'accesso al tetto -
Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede.
Nell’intervento, che vi invitiamo
a leggere integralmente, sono riportati i passaggi delle norme che fanno
riferimento al concetto di “permanenza”.
Dunque, riassumendo, “il
dispositivo di ancoraggio non permanente
è un DPI, segue il lavoratore, è sotto la responsabilità del datore di lavoro,
rientra nel campo di applicazione della Direttiva DPI”. Mentre “il
dispositivo di ancoraggio permanente non
è un DPI, rimane installato sulla costruzione, il lavoratore lo trova sul luogo
dove svolge l’attività, è sotto la responsabilità del responsabile della
costruzione, rientra nel campo di applicazione del Regolamento prodotti da
costruzione”. E eventuali “altri dispositivi di ancoraggio
destinati all’installazione permanente in opere diverse da quelle
dell’ingegneria civile, per esempio vagoni ferroviari, navi o macchine, possono
trovare collocazione nel campo di applicazione di altre Direttive comunitarie
che deve essere valutata caso per caso”.
Riguardo al tema, l’intervento
segnala poi l’uscita di una circolare (avvenuta successivamente al convegno),
la Circolare
n. 3 del 13 febbraio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (firmata anche dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti) che ha per oggetto “Dispositivi di
ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti”.
Riguardo alle norme tecniche
l’intervento si sofferma poi sul
Progetto
UNI U5002C120 Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione
permanente - Requisiti e metodi di prova.
Un progetto nazionale che “mira a
colmare la lacuna normativa introdotta dalle EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2012
sui dispositivi destinati a rimanere permanentemente sulle coperture. Vengono
confluiti nel progetto nazionale i requisiti e i metodi di prova presenti nelle
norme EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013 anche se il risultato potrebbe non
rappresentare l’ottimale da auspicarsi. Si è puntato ad una soluzione di
compromesso fra le due norme citate che permetta ai fabbricanti italiani di
poter ottenere nel più breve tempo possibile una doppia conformità, una
italiana e una europea ove applicabile, eseguendo un unico insieme di prove di
laboratorio, La mancanza di una norma per gli ancoraggi permanenti a livello
europeo, non dovrebbe essere un problema ma, con la pubblicazione della norma nazionale,
‘un’occasione’ per l’Italia. Nel caso che in Europa si sentisse la necessità di
una norma sugli ancoraggi permanenti si potrebbe proporre la nostra UNI, anche
perché nel frattempo la sua applicazione sul territorio nazionale fornirebbe
l’esperienza necessaria per discuterla con cognizione di causa a livello
europeo”.
Inoltre, con riferimento al
giorno in cui si è tenuto il convegno, sono “in dirittura finale
due progetti di norma che interessano
le coperture e i DPI contro le cadute
dall’alto che, assieme a quella sugli ancoraggi permanenti, si prefiggono
di fornire, sul territorio nazionale, uno strumento di ‘armonizzazione’ dei
prodotti riguardanti l’ancoraggio, il loro utilizzo sulle coperture e l’impiego
dei DPI anticaduta”:
-
U5002B620 Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per
la individuazione, configurazione, installazione, uso e manutenzione. La Guida “fornisce
i criteri per l’individuazione, la configurazione, l'installazione, l’uso, le
ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura e
tratta i sistemi di ancoraggio puntuali, lineari e combinati, destinati alla
installazione permanente da utilizzare congiuntamente ai sistemi di protezione
individuale dalle cadute”;
-
U5002B930 Revisione della norma UNI 11158:2005 Dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto caduta -
Guida per la selezione e l’uso (i sistemi di salvataggio sono esclusi dalla
norma).
Si indica poi che la
EN 795:2012, preparata dal CEN sotto il
mandato fornito dalla Commissione Europea, “dichiara di supportare i requisiti
essenziali della Direttiva Europea 89/686/EEC (Direttiva DPI) e specifica i
requisiti per le prestazioni e i relativi metodi di prova dei dispositivi
di ancoraggio che devono essere utilizzati da una sola persona alla volta e
che sono intesi essere rimovibili (removable) dalla struttura (di supporto).
Questi dispositivi incorporano punti di ancoraggio stazionari (ancoraggi
puntuali) o mobili (ancoraggi lineari) e sono progettati per il collegamento di
componenti di un sistema di protezione personale contro le cadute dall’alto”.
Tale norma, ancora non
armonizzata alla Direttiva DPI,
non è
applicabile a:
‐ dispositivi di ancoraggio intesi per permettere il loro utilizzo a
più di una persona alla volta;
‐ dispositivi di ancoraggio per attività sportive o ricreazionali;
‐ installazioni progettate conformi alle EN 516 o EN 517;
‐ elementi o parti di strutture che sono state installate per usi
diversi da punti di ancoraggio o dispositivi di ancoraggio (es.travi
portanti, capriate, ecc.);
‐ ancoraggi strutturali (elementi che sono progettati per essere
utilizzati in connessione con sistemi di protezione personale contro le cadute
dall’alto e che sono incorporati permanentemente nella struttura)”.
Tuttavia si sottolinea che con la
EN 795: 2012 “
si introduce un pericoloso
e ingannevole concetto basando il significato di rimovibile (removable) per
smontabile (demountable), anche se il dispositivo di ancoraggio è in ogni caso
progettato per essere lasciato permanentemente sulla struttura. Il fatto
che tali dispositivi (tipo A, B, C, D, E) siano tutti DPI implica, come già
rappresentato, che il responsabile della manutenzione dei dispositivi di
ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione è il
datore di lavoro. Invece, nel caso di installazione permanente, questi
dispositivi fanno parte dell’opera e la manutenzione è a carico del responsabile
della struttura sulla quale sono installati”. Nelle slide dell’intervento sono
presenti immagini di DPI che secondo la EN 795:2012 sono DPI per il solo fatto
che sono “smontabili” anche se destinati a rimanere in loco.
E – continua l’intervento – si ritiene
“che buona parte dei dispositivi di ancoraggio attualmente in uso vengano
esclusi dalla EN 795: 2012, in quanto sono installati permanentemente sulla
copertura e spesso non è possibile rimuoverli senza danneggiare la stessa o
qualche suo elemento (isolamento termico, protezione, ecc)”.
L’intervento fa infine
riferimento anche alla
norma CEN/TS
16415:2013 Personal fall protection equipment - Anchor devices -
Recommendations for anchor devices for use by more than one person
simultaneously (UNI CEN/TS 16415:2013 – Dispositivi individuali per la
protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio – Raccomandazioni per
dispositivi di ancoraggio per l’uso da parte di più persone
contemporaneamente).
Infatti il CEN ha redatto una
specifica tecnica “che permette l’uso dei dispositivi di ancoraggio per
l’utilizzo di più persone in contemporanea, relativa solo ai dispositivi
rimovibili. Rimangono quindi valide quindi tutte le considerazioni effettuate
per la UNI EN 795: 2012 sulla permanenza/non permanenza e sul fatto che non
sono ammessi dispositivi che per essere rimossi determinano il danneggiamento
della copertura o di qualche suo elemento (isolamento termico, protezione, ecc)”.
Concludiamo segnalando che
l’intervento, che si sofferma anche sui possibili scenari dell’armonizzazione della
EN 795:2012, indica che l’applicazione del
Regolamento
CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011) “prevede la marcatura CE
a seguito di una Dichiarazione della Prestazione (Declaration of performance -
DoP) quando il prodotto rientra nel campo di applicazione di una norma
armonizzata o in assenza di questa è conforme a un documento per la valutazione
europea (European Assessment Document - EAD)”.
E in attesa di una norma
armonizzata “la soluzione relativa al documento di valutazione europea (EAD),
sebbene percorribile, sembra richiedere tempi lunghi di attesa”.
“ Ancoraggi permanenti e non permanenti”, a cura di Luigi
Cortis (Inail - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli
Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), intervento al convegno "Ancoraggi
e sistemi di protezione individuale nei lavori di copertura” (formato PDF, 3.2
MB).
Tiziano Menduto
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