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"La disponibilità giuridica e le responsabilità in materia di sicurezza"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

16/04/2015 -
Nel linguaggio giuridico, per disponibilità giuridica si intende il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene o il luogo di cui trattasi.
 
La disponibilità giuridica può anche essere definita come la capacità di imporre all'oggetto affidato una destinazione funzionale nei limiti dei poteri possessori conferiti; ed è giuridica perché si vuol porre l'accento sul rapporto di diritto che lega il possessore all'oggetto più che alla mera relazione materiale di fatto. Tale diritto si concretizza nella possibilità, per il titolare del diritto, di:
 
1) alienare il bene in questione;
 
2) costituire sul bene stesso diritti reali minori (o di godimento), come usufrutto o comodato;
 
3) locare il bene;
 
4) svolgere presso un determinato luogo attività lavorative di qualunque genere in forza di un atto attestante la disponibilità giuridica del locale ove sarà svolta l'attività, (es. atto di compromesso o preliminare da cui risulti la disponibilità del locale; oppure contratto di assistenza o manutenzione che consenta l'accesso negli ambienti ove verrà svolta l'attività dedotta in contratto, oppure convenzione o concessione che consente al contraente esecutore di frequentare luoghi chiusi o aperti per svolgere attività lavorative, cessione di aree di lavoro formalizzata contrattualmente,  ecc.).
 
La sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 12 ottobre 2007, n. 37588 in materia di lavori appaltati, appalto e contratto d'opera riguarda la sussistenza della responsabilità del legale rappresentante di una ditta sub-appaltante del servizio di raccolta rifiuti per infortunio mortale per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché nella violazione di norme in materia di prevenzione e in particolare dell'art. 7 del D. Lgs. 626/94.
 
“La legge prevenzionistica”, afferma la sentenza, “estende gli obblighi di prevenzione dell'imprenditore ai rischi connessi ai lavori affidati ad imprese appaltatrici, subappaltatrici o a lavoratori autonomi, ‘all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima’ (confr. Cass. n. 159727 del 2006). L'espressione, con la non casuale disomogeneità dei termini utilizzati, si presta a ricomprendere nella sfera di operatività della norma non solo e non tanto la struttura ‘fisica’ in cui si svolge l'attività imprenditoriale, il che sarebbe addirittura ovvio, ma, ove questa consista nella prestazione di un servizio e abbia, in quanto tale, carattere diffuso sul territorio, l'intera area economico/geografica entro la quale l'attività stessa è destinata a realizzarsi. L'idea di fondo è insomma che il datore di lavoro, quand'anche disarticoli il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali che gli consentano di alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, contestualmente dislocandone, almeno in parte, i rischi, è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del programma imprenditoriale avuto di mira, alla stregua di una lettura dinamica e costituzionalmente orientata del principio ispiratore dell'intera disciplina, icasticamente espresso dall'art. 2087 cod. civ.”.
 
La questione è stata affrontata dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 24 del 14 novembre 2007: “...il Ministero ha precisato che l’obbligo di pianificazione a carico del committente trova applicazione non solo in tutti gli appalti cosiddetti ‘interni’ nei confronti di imprese o lavoratori
autonomi ... ma anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti ‘nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della azienda medesima’ e che ciò comporta che l’obbligo di redazione del documento unico di valutazione del rischio sussiste anche nelle ipotesi di appalti ‘extraziendali’ che tuttavia risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell’opera o del servizio. ... E' da ritenere che da tale ambito debbano escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente, e, quindi, alla possibilità per lo stesso di svolgere nelle medesime aziende gli adempimenti stabiliti dalla legge”.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 

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