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"Cantieri stradali: il quadro normativo sulla segnaletica"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
20/04/2015 - Entro oggi,
20 aprile 2015, i lavoratori e i
preposti che operano nei cantieri stradali da almeno 12 mesi alla data di
entrata in vigore del Decreto Interministeriale
del 4 marzo 2013, avrebbero dovuto frequentare un corso di aggiornamento
specifico della durata minima di 3 ore, ci soffermiamo quindi sul tema dei
cantieri stradali.
Tiziano Menduto
Cantieri che non solo
rappresentano un aspetto critico per la sicurezza stradale, ma che richiedono
la presenza di lavoratori che, se non sufficientemente protetti e formati,
rischiano ogni giorno la propria incolumità.
Per affrontare questo tema ci
soffermiamo su un seminario tecnico, organizzato dall’ Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma e dall’Associazione AITT, dal titolo “
La gestione della sicurezza nei cantieri
stradali. Quadro normativo ed esperienze sul campo”, un seminario che si è
tenuto il 26 Marzo 2015 a Roma.
Il seminario ha esaminato la
tematica della sicurezza dei cantieri
stradali considerando la tutela dei due principali soggetti: gli utenti
della strada e gli operatori. È stata illustrata la normativa di settore sia
dal lato strada (Codice della Strada, D.M 10/7/2002, ecc.), sia dal lato
cantiere ( Decreto Legislativo 81/2008, ecc.) ed è
stato approfondito il tema della sicurezza della circolazione nei cantieri con
approfondimenti inerenti l’incidentalità, la gestione della velocità e le tecniche
e i sistemi possibili per indurre comportamenti degli utenti più consoni alla
particolarità dei luoghi”.
Ci soffermiamo oggi in
particolare sull’intervento “
Il quadro
normativo vigente sulla segnaletica stradale nei cantieri”, a cura
dell’Ing. Lauragrazia Daidone del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
La relatrice ha ricordato il
quadro normativo vigente sulla segnaletica
stradale nei cantieri:
-
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada (CdS);
-
D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Nuovo Codice della Strada (Regolamento);
-
D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo (Disciplinare);
-
D.M. 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare
a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n.
35/2011;
-
Decreto
Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
E ha riportato alcuni punti
significativi della normativa per rispondere alle domande:
chi autorizza? Dove? Come?
Ad esempio all’
art. 21 CdS (Opere, depositi e cantieri
stradali) si indica che:
- ...
È necessaria la preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorità di cui all’art. 26… (p.e. ente proprietario della strada);
- ...
sulle strade e le loro pertinenze nonché sulle relative fasce di
rispetto e sulle aree di visibilità…
- ...
chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla
circolazione o sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in
perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere
visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al
traffico veicolare;
-
…Il Regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi
per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della
visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché
gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità
di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali..
La relatrice fa poi riferimento
all’
Art. 30 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (Segnalamento
temporaneo):
...Gli schemi segnaletici
sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici.. (gli articoli 31/43 riguardano la segnaletica temporanea).
E al
Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo:
- “è diretto ai responsabili della
messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea;
- fornisce istruzioni esplicative
degli elementi principali del segnalamento temporaneo con richiami delle norme
regolamentari;
- caratteristiche dei segnali e
dispositivi temporanei;
- schemi di segnalamento
corrispondenti ai diversi casi (cantieri fissi, cantieri mobili, incidenti)”.
La relazione ricorda, con
riferimento alla normativa i
principi
del segnalamento temporaneo:
- “adattamento (in funzione del
tipo di strada e caratteristiche geometriche, natura e durata della situazione,
visibilità legata alle caratteristiche geometriche e ambientali, velocità e
tipologia di traffico);
- coerenza (uguale situazione
medesimi segnali e criteri di posa, no a permanenza di segnali temporanei e
fissi in contrasto);
- credibilità
- visibilità e leggibilità”.
Vengono riportate anche alcune
definizioni:
-
cantiere fisso: “un cantiere è fisso se non subisce alcuno
spostamento durante almeno una mezza giornata;
-
cantiere mobile: un cantiere è mobile se caratterizzato da una
progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di
metri al giorno a qualche chilometro all’ora. in tal caso è previsto l’impiego
di più veicoli appositamente attrezzati;
-
segnali e dispositivi segnaletici: i segnali verticali temporanei
di pericolo e indicazione sono a fondo giallo, i segnali di prescrizione sono
uguali a quelli permanenti. i segnali a messaggio variabile del tipo
alfanumerico hanno scritte di colore giallo su fondo nero”.
La relazione riporta inoltre immagini
e indicazioni relative a: segnali complementari, segnali luminosi, segnali per
cantieri mobili o su veicoli, segnaletica orizzontale, segnaletica in
avvicinamento, segnaletica di posizione, segnaletica di fine prescrizione, limitazione
di velocità, organizzazione degli scambi di carreggiata, ...
Concludiamo la presentazione
dell’intervento ricordando che la relazione, che vi invitiamo a leggere
integralmente, presenta anche:
- il
DM 12/12/2011 n.420 “Misure di sicurezza temporanea da applicare a
tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 35/2011”:
“emanato in attuazione della Direttiva 2008/96/CE relativa alla gestione della
sicurezza delle infrastrutture stradali (D. Lgs. n. 35/2011 di attuazione della
Direttiva). Individua le misure di sicurezza da applicare ai tratti stradali
della rete TEN interessati da lavori stradali, rimandando alle disposizioni del
DM 10/07/2002”;
-
Decreto Interministeriale 4/3/2013: “emanato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione di quanto previsto
dall’art.161, comma 2bis del D.Lgs. 81/08. È il regolamento per l’individuazione
delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico
veicolare”. Se l’allegato I contiene i criteri minimi di sicurezza,
l’allegato II riporta – come abbiamo visto a inizio articolo – le indicazioni
per i corsi di formazione.
“ Il
quadro normativo vigente sulla segnaletica stradale nei cantieri”, a cura
dell’Ing. Lauragrazia Daidone del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, intervento al seminario tecnico dal titolo “La gestione della
sicurezza nei cantieri stradali. Quadro normativo ed esperienze sul campo”
(formato PDF, 837 kB).
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