News
"Risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
24/04/2015 -
Nel condurre alcuni seminari e durante l’effettuazione di verifiche
di attrezzature di lavoro ho raccolto una serie di domande e dubbi da parte
di “addetti ai lavori” (consulenti, coordinatori della sicurezza, datori di
lavoro, ecc) a proposito di alcune disposizioni legislative contenute nel D.M.
11 aprile 2011, nell’Accordo Stato- Regioni del 12 marzo 2012 e nel Testo Unico
della sicurezza ed ad alcuni loro aspetti pratici.
Mi auguro che sia utile estendere
ai lettori le risposte inerenti agli argomenti più interessanti, formulate in
coerenza con le disposizioni legislative e secondo logica, razionalità ed
esperienza. Per iniziare espongo due degli argomenti più ricorrenti che mi è
capitato di trattare.
Ecco il primo.
L’obbligo del “patentino” vale per
tutti ed in particolare anche per chi non è datore di lavoro e per i lavoratori
autonomi? Chi lo deve far osservare?
La risposta a queste domande è in
sostanza una replica di quanto già reso manifesto nel mio articolo pubblicato
da Punto Sicuro il 10 marzo u.s. ( Formazione
attrezzature. L’effettivo impatto dell’accordo sugli interessati). Riprendo
alcuni passaggi di quel testo integrandolo con qualche ulteriore precisazione.
L’obbligo di conseguire il
patentino vale per tutti coloro che intendono condurre un’attrezzatura di
lavoro fra quelle comprese nell’Accordo Stato/Regioni del 12 marzo 2012, e
decorre dal 15 marzo u.s. con la precisazione che per gli agricoltori la
decorrenza dell’obbligo è stata prolungata al 31 dicembre p.v. Quindi l’obbligo
è esteso non solo ad ogni datore di lavoro che guidi una macchina dell’Accordo,
anche se di sua proprietà o presa a noleggio, ma pure a chi non è datore di
lavoro, ovvero ai cosiddetti “
padroncini”
proprietari di mezzi dell’Accordo utilizzati in qualsiasi occasione. Infatti, l’abilitazione
che dovranno conseguire tali soggetti, al pari di quella degli altri operatori,
in pratica ai lavoratori dipendenti, consentirà loro di utilizzare una
particolare attrezzatura in modo sicuro,
senza rischi
che possano
coinvolgerli personalmente o colpire le persone che li circondano mentre operano
con quella macchina, in ogni luogo e non solo in un ambito di lavoro. L’
Allegato A dell’Accordo in questione
specifica inoltre che l’obbligo del patentino è esteso ai soggetti di cui all’
articolo
21, comma 1 del D.lgs. 81/08, cioè ai
lavoratori autonomi ed ai componenti
di un’impresa familiare.
Quanto a chi debba vigilare se
l’obbligo del patentino viene rispettato, i “
soggetti controllori” possono essere molteplici. Oltre ovviamente ai
tecnici della sicurezza degli Enti pubblici istituzionalmente a ciò preposti,
cioè ASL, INAIL, Dipartimenti del Ministero del Lavoro, quelli maggiormente
coinvolti in tali controlli sono
i
verificatori dei Soggetti abilitati privati che, non dimentichiamocelo,
ricoprono per Legge (DM 11/4/11) la qualifica di
incaricati di pubblico servizio. Per svolgere una verifica, non
possono richiedere manovre tese all’accertamento della funzionalità di una
macchina o dell’efficienza dei suoi dispositivi di sicurezza ed alla loro
corrispondenza ai RES stabiliti da Legge, a persone che non siano abilitate
ufficialmente a farlo. Dando per scontato che i Datori di Lavoro, ovvero le
persone maggiormente sollecitate da precisi doveri materiali e morali di
responsabilità verso i propri dipendenti, siano costantemente degli “auto
controllori”, nella lista di chi vigila sulla regolarità dell’abilitazione
degli operatori direi che in posizione di pari merito sono da collocarsi i
Coordinatori
della sicurezza, gli
RSPP e,
senz’altro non ultimi, i
noleggiatori. Questi soggetti infatti,
come dispone
l’art. 72 comma 2
del
D.Lgs. 81/08, all’atto del noleggio o della concessione in uso di
un’attrezzatura di lavoro devono, fra l’altro, “acquisire e conservare agli
atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura,
una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati
del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizione
del Titolo III e,
ove si tratti di
attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 (quelle appunto individuate
dall’Accordo Stato/Regioni del 12 febbraio 2012)
siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Ed eccoci al secondo argomento:
E’
necessario ripetere nello stesso anno la verifica di Legge per gru a torre in
caso di spostamento del cantiere?
Ogni nuova installazione di un apparecchio
trasferibile(ad es. gru a torre, ascensore di cantiere, ponti sospesi, ecc.) implica,
oltre che controlli effettuati da persona competente, una
verifica di legge
indipendentemente
dalla periodicità di verifica stabilita dall’Allegato VII del D.lgs. 81/08.
Vediamone i motivi.
Il
comma 8 - lettera a) dell’
Art. 71 del
D.Lgs. 81/08 così si esprime
:
Fermo restando quanto disposto al
comma
4, il datore di lavoro ... provvede affinché
:
le attrezzature
di lavoro
la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
siano sottoposte ad un
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima
della messa in esercizio) ed ad
un controllo dopo ogni montaggio in un
nuovo cantiere o in una nuova località di impianto,
al fine di assicurare l’installazione corretta ed il buon
funzionamento..
Ora il controllo iniziale o quello che deve far seguito
ad ogni montaggio in un nuovo cantiere - ad esempio di una gru a torre – può
essere inteso come quello operato da una persona qualificata ai sensi del
comma
7 b dello stesso art. 71:
- gli
incaricati della riparazione, trasformazione o manutenzione
di
un’attrezzatura di lavoro debbono essere
qualificati in maniera
specifica per svolgere tali compiti.
Quindi si può concedere che il comma 8 non si
riferisca a controlli intesi come
verifiche di legge operati da
verificatori appartenenti a soggetti titolari della funzione (INAIL) o soggetti
abilitati pubblici o privati (le ASL/Arpa in merito a verifiche successive alla
prima, dopo le modifiche semplificative apportate al comma 11 dell’art. 71 fino
al 31 agosto 2014 da Leggi e decreti vari, sono state “ridimensionate” a
livello di soggetti abilitati, in questo caso pubblici).
Tuttavia la sicurezza
della nostra gru a torre presa come esempio dipende, sempre in ossequio
all’art. 71 del D.lgs 81/08, dalle
condizioni in cui è stata installata
(
comma 8-a) e dette condizioni unitamente alle modalità di utilizzo
della gru dipendono (
comma 4-a) dalle
istruzioni d’uso rilasciate
obbligatoriamente dal Costruttore della gru:
D.Lgs.
81/08 - Art. 71 - comma 4:
il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a)
le attrezzature di lavoro siano:
1)
installate ed utilizzate in
conformità alle istruzioni d’uso
Appare fuor di dubbio che le sole entità atte ad
accertare che le condizioni d’uso e le modalità di utilizzo della gru
corrispondano a quanto prescritto dal suo Costruttore siano, secondo il DM 11
aprile 2011, i
soggetti abilitati alla verifica.
Infatti i suddetti verificatori, accertato che la
gru, durante lo spostamento da un cantiere all’altro o anche solo da una
posizione all’altra in uno stesso cantiere, non abbia subito danneggiamenti nel
trasporto o deformazioni nello smontaggio e nel successivo rimontaggio,
redigono un
verbale che appunto constata l’idoneità d’uso della gru,
cioè la regolarità del suo montaggio,
la stabilità del suo piano d’appoggio, il suo buon funzionamento, l’efficienza
dei suoi dispositivi di sicurezza.
Tali constatazioni è facile intuire che
costituiscono un
valido aiuto per il datore di lavoro nelle sue
responsabilità verso i lavoratori (dipendenti o meno) a cui la gru è affidata.
Riporto quanto il DM 11 aprile 2011 promulgato per
stabilire le modalità di effettuazione delle verifiche (di Legge) periodiche
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati ad eseguire
dette verifiche, dispone in proposito:
- D.M.
11 aprile 2011 – modalità di verifica (di Legge) per prima verifica (3.1.2) e
per verifica successiva alla prima (3.2.1): [il verificatore deve]
c)
verificare la regolare tenuta …
delle registrazioni di cui all’art.
71, comma 9, del D.lgs. 81/08.
[
comma 9: I risultati dei
controlli di cui al
comma 8 (del D.lgs. 81/08) devono essere riportati
per iscritto.. conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza]
- D.M. 11 aprile 2011 – 3.2. (Modalità per le) verifiche periodiche
successive alla prima (identiche modalità previste per la prima al punto
3.1.2.):
[il verificatore deve]
a) identificare e controllare la
rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai dati riportati nelle
istruzioni
d’uso del fabbricante …
2. [prendere visione della]
dichiarazione di corretta installazione;
b) accertare che la
configurazione
dell’attrezzatura sia fra quelle previste nelle istruzioni d’uso del
fabbricante
c) verificare la regolare
tenuta del
registro di controllo e delle registrazioni di cui … al
comma
8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08.
d) controllarne lo stato
di
conservazione
e) effettuare le
prove
di funzionamento e di
efficienza dei dispositivi di sicurezza
Quanto sopra esposto dimostra ampiamente che dopo ogni installazione
della nostra gru a torre è necessaria una verifica di legge, benché non
esplicitamente citato da nessuna parte nell’art.71 del D.Lgs. 81/08 come
sarebbe stato invece il caso per quanto concerne tutte le attrezzature di
lavoro
trasferibili.
Anzi, non deve fuorviare, in merito non solo alla necessità ma anche
sulla inderogabilità di una nuova verifica (di legge) di un’ attrezzatura di
lavoro trasferibile, quanto affermato dal comma 11 dello steso art. 71 del
D.lgs. 81/08:
“Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche
periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di
efficienza ai fini di sicurezza,
con la frequenza indicata nel medesimo
Allegato”.
Frequenza di verifica che nel caso delle attrezzature di lavoro per
costruzioni è fissata ad
un anno per tutti i tipi, tranne che per i
ponti sospesi che è prevista (stranamente) ogni due anni (e biennale è pure la
cadenza di verifica per le piattaforme elevatrici a colonna, attrezzatura di
lavoro per niente adatta per fortuna negli ambienti di costruzione).
E’ qui evidente che il testo del comma 11 non ha tenuto conto del fatto
che lo spostamento da un cantiere all’altro del mezzo trasferibile di
sollevamento materiali (SC) più diffuso di cui stiamo parlando (la gru a torre)
potrebbe avvenire più volte in un anno. Probabilmente l’artefice del testo ha
ipotizzato che la durata media di un cantiere nell’ambito delle costruzioni sia
di solito di circa due/tre anni e purtroppo non ha approfittato delle modifiche
intervenute per il comma 11 nell’agosto dell’anno scorso per por rimedio
all’errata sua valutazione per la possibile installazione di una gru a torre.
D’altra parte se una gru a torre viene trasferita è ovvio che possano
mutare le condizioni del suo
piano d’appoggio (D.Lgs. 81/08 – Allegato VI –
punto 3.1.3.) e le situazioni di
interferenza
con altre gru o
con possibili ostacoli vicini (edifici, alberi, ecc.) o, cosa altrettanto
pericolosa se non ben più pericolosa, potrebbero, con una nuova collocazione,
intervenire per la gru
interferenze con linee elettriche aeree in
tensione che prima non sussistevano. E su questi punti il D.Lgs. 81/08 è
categorico:
- punto 3.1.3: Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
- punto 6.1: Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
Ancora, con una nuova
installazione potrebbero mutare le condizioni per cui una gru era da
considerarsi originariamente
auto
protetta dalle scariche atmosferiche:
D.Lgs. 81/08 –
Art. 84:
•
Il datore di lavoro provvede affinché gli
edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli
effetti
dei fulmini.
E chi se non un valido
verificatore, soggetto abilitato pubblico o privato, potrebbe certificare a
termini di Legge, cioè con un verbale redatto così come previsto dal DM
11/04/2011, assumendosene tutte le responsabilità, che tutti i problemi qui
sopra esposti non siano presenti in una nuova installazione di una gru, sia
essa avvenuta anche solo il giorno seguente all’ultimo verbale di verifica
rilasciato? E per concludere, se una gru appena verificata viene ricollocata da
un’altra parte, il nuovo ricollocamento potrebbe risolversi altrettanto
velocemente, col risultato che la gru potrebbe rimaner nell’anno che si presume
“coperto” da verifica senza un’attestazione che ne accerti e certifichi con le
modalità stabilite per Legge il buon funzionamento e l’efficienza dei
dispositivi di sicurezza, nonostante l’apparecchiatura possa esser stata
utilizzata nel frattempo, magari in condizioni pericolose, in due (o più)
cantieri successivi, a discapito dei principi alla base della sicurezza sul
lavoro.
Massimo Trolli
ex dirigente Arpa Settore
Verifiche Impiantistiche
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 874 volte.
Pubblicità