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"Risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

24/04/2015 -
Nel condurre alcuni seminari e durante l’effettuazione di verifiche di attrezzature di lavoro ho raccolto una serie di domande e dubbi da parte di “addetti ai lavori” (consulenti, coordinatori della sicurezza, datori di lavoro, ecc) a proposito di alcune disposizioni legislative contenute nel D.M. 11 aprile 2011, nell’Accordo Stato- Regioni del 12 marzo 2012 e nel Testo Unico della sicurezza ed ad alcuni loro aspetti pratici.
Mi auguro che sia utile estendere ai lettori le risposte inerenti agli argomenti più interessanti, formulate in coerenza con le disposizioni legislative e secondo logica, razionalità ed esperienza. Per iniziare espongo due degli argomenti più ricorrenti che mi è capitato di trattare.

Ecco il primo.
L’obbligo del “patentino” vale per tutti ed in particolare anche per chi non è datore di lavoro e per i lavoratori autonomi? Chi lo deve far osservare?
 
La risposta a queste domande è in sostanza una replica di quanto già reso manifesto nel mio articolo pubblicato da Punto Sicuro il 10 marzo u.s. ( Formazione attrezzature. L’effettivo impatto dell’accordo sugli interessati). Riprendo alcuni passaggi di quel testo integrandolo con qualche ulteriore precisazione.
 
L’obbligo di conseguire il patentino vale per tutti coloro che intendono condurre un’attrezzatura di lavoro fra quelle comprese nell’Accordo Stato/Regioni del 12 marzo 2012, e decorre dal 15 marzo u.s. con la precisazione che per gli agricoltori la decorrenza dell’obbligo è stata prolungata al 31 dicembre p.v. Quindi l’obbligo è esteso non solo ad ogni datore di lavoro che guidi una macchina dell’Accordo, anche se di sua proprietà o presa a noleggio, ma pure a chi non è datore di lavoro, ovvero ai cosiddetti “ padroncini” proprietari di mezzi dell’Accordo utilizzati in qualsiasi occasione. Infatti, l’abilitazione che dovranno conseguire tali soggetti, al pari di quella degli altri operatori, in pratica ai lavoratori dipendenti, consentirà loro di utilizzare una particolare attrezzatura in modo sicuro, senza rischi che possano coinvolgerli personalmente o colpire le persone che li circondano mentre operano con quella macchina, in ogni luogo e non solo in un ambito di lavoro. L’ Allegato A dell’Accordo in questione specifica inoltre che l’obbligo del patentino è esteso ai soggetti di cui all’ articolo 21, comma 1 del D.lgs. 81/08, cioè ai lavoratori autonomi ed ai componenti di un’impresa familiare.
Quanto a chi debba vigilare se l’obbligo del patentino viene rispettato, i “ soggetti controllori” possono essere molteplici. Oltre ovviamente ai tecnici della sicurezza degli Enti pubblici istituzionalmente a ciò preposti, cioè ASL, INAIL, Dipartimenti del Ministero del Lavoro, quelli maggiormente coinvolti in tali controlli sono i verificatori dei Soggetti abilitati privati che, non dimentichiamocelo, ricoprono per Legge (DM 11/4/11) la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Per svolgere una verifica, non possono richiedere manovre tese all’accertamento della funzionalità di una macchina o dell’efficienza dei suoi dispositivi di sicurezza ed alla loro corrispondenza ai RES stabiliti da Legge, a persone che non siano abilitate ufficialmente a farlo. Dando per scontato che i Datori di Lavoro, ovvero le persone maggiormente sollecitate da precisi doveri materiali e morali di responsabilità verso i propri dipendenti, siano costantemente degli “auto controllori”, nella lista di chi vigila sulla regolarità dell’abilitazione degli operatori direi che in posizione di pari merito sono da collocarsi i Coordinatori della sicurezza, gli RSPP e, senz’altro non ultimi,  i noleggiatori. Questi soggetti infatti, come dispone l’art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/08, all’atto del noleggio o della concessione in uso di un’attrezzatura di lavoro devono, fra l’altro, “acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore  o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizione del Titolo III e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 (quelle appunto individuate dall’Accordo Stato/Regioni del 12 febbraio 2012) siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista
 
Ed eccoci al secondo argomento:
E’ necessario ripetere nello stesso anno la verifica di Legge per gru a torre in caso di spostamento del cantiere?
 
Ogni nuova installazione di un apparecchio trasferibile(ad es. gru a torre, ascensore di cantiere, ponti sospesi, ecc.) implica, oltre che controlli effettuati da persona competente, una verifica di legge indipendentemente dalla periodicità di verifica stabilita dall’Allegato VII del D.lgs. 81/08.
 
Vediamone i motivi.
Il comma 8 - lettera a) dell’ Art. 71 del D.Lgs. 81/08 così si esprime :
         Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro ... provvede affinché : le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) ed ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurare l’installazione corretta ed il buon funzionamento..
 
Ora il controllo iniziale o quello che deve far seguito ad ogni montaggio in un nuovo cantiere - ad esempio di una gru a torre – può essere inteso come quello operato da una persona qualificata ai sensi del comma 7 b dello stesso art. 71:
  - gli incaricati della riparazione, trasformazione o manutenzione di un’attrezzatura di lavoro debbono essere qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.
 
Quindi si può concedere che il comma 8 non si riferisca a controlli intesi come verifiche di legge operati da verificatori appartenenti a soggetti titolari della funzione (INAIL) o soggetti abilitati pubblici o privati (le ASL/Arpa in merito a verifiche successive alla prima, dopo le modifiche semplificative apportate al comma 11 dell’art. 71 fino al 31 agosto 2014 da Leggi e decreti vari, sono state “ridimensionate” a livello di soggetti abilitati, in questo caso pubblici).
 
Tuttavia la sicurezza della nostra gru a torre presa come esempio dipende, sempre in ossequio all’art. 71 del D.lgs 81/08, dalle condizioni in cui è stata installata ( comma 8-a) e dette condizioni unitamente alle modalità di utilizzo della gru dipendono ( comma 4-a) dalle istruzioni d’uso rilasciate obbligatoriamente dal Costruttore della gru:
D.Lgs. 81/08 - Art. 71 - comma 4:
il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
         a) le attrezzature di lavoro siano:
         1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso
 
Appare fuor di dubbio che le sole entità atte ad accertare che le condizioni d’uso e le modalità di utilizzo della gru corrispondano a quanto prescritto dal suo Costruttore siano, secondo il DM 11 aprile 2011, i soggetti abilitati alla verifica.
Infatti i suddetti verificatori, accertato che la gru, durante lo spostamento da un cantiere all’altro o anche solo da una posizione all’altra in uno stesso cantiere, non abbia subito danneggiamenti nel trasporto o deformazioni nello smontaggio e nel successivo rimontaggio, redigono un verbale che appunto constata l’idoneità d’uso della gru, cioè la regolarità del suo montaggio, la stabilità del suo piano d’appoggio, il suo buon funzionamento, l’efficienza dei suoi dispositivi di sicurezza.
Tali constatazioni è facile intuire che costituiscono un valido aiuto per il datore di lavoro nelle sue responsabilità verso i lavoratori (dipendenti o meno) a cui la gru è affidata.
Riporto quanto il DM 11 aprile 2011 promulgato per stabilire le modalità di effettuazione delle verifiche (di Legge) periodiche nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati ad eseguire dette verifiche, dispone in proposito:
- D.M. 11 aprile 2011 – modalità di verifica (di Legge) per prima verifica (3.1.2) e per verifica successiva alla prima (3.2.1): [il verificatore deve]
            c) verificare la regolare tenutadelle registrazioni di cui all’art. 71, comma 9, del D.lgs. 81/08.
         [ comma 9: I risultati dei controlli di cui al comma 8 (del D.lgs. 81/08) devono essere riportati per iscritto.. conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza]
 
- D.M. 11 aprile 2011 – 3.2.        (Modalità per le) verifiche periodiche successive alla prima (identiche modalità previste per la prima al punto 3.1.2.): [il verificatore deve]
  a) identificare e controllare la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai dati riportati nelle istruzioni d’uso del fabbricante …
2. [prendere visione della] dichiarazione di corretta installazione;
b) accertare che la configurazione dell’attrezzatura sia fra quelle previste nelle istruzioni d’uso del fabbricante
c) verificare la regolare tenuta del registro di controllo e delle registrazioni di cui … al comma 8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08.
d) controllarne lo stato di conservazione
e) effettuare le prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza
 
Quanto sopra esposto dimostra ampiamente che dopo ogni installazione della nostra gru a torre è necessaria una verifica di legge, benché non esplicitamente citato da nessuna parte nell’art.71 del D.Lgs. 81/08 come sarebbe stato invece il caso per quanto concerne tutte le attrezzature di lavoro trasferibili.  
Anzi, non deve fuorviare, in merito non solo alla necessità ma anche sulla inderogabilità di una nuova verifica (di legge) di un’ attrezzatura di lavoro trasferibile, quanto affermato dal comma 11 dello steso art. 71 del D.lgs. 81/08:
“Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato”.
Frequenza di verifica che nel caso delle attrezzature di lavoro per costruzioni è fissata ad un anno per tutti i tipi, tranne che per i ponti sospesi che è prevista (stranamente) ogni due anni (e biennale è pure la cadenza di verifica per le piattaforme elevatrici a colonna, attrezzatura di lavoro per niente adatta per fortuna negli ambienti di costruzione).
E’ qui evidente che il testo del comma 11 non ha tenuto conto del fatto che lo spostamento da un cantiere all’altro del mezzo trasferibile di sollevamento materiali (SC) più diffuso di cui stiamo parlando (la gru a torre) potrebbe avvenire più volte in un anno. Probabilmente l’artefice del testo ha ipotizzato che la durata media di un cantiere nell’ambito delle costruzioni sia di solito di circa due/tre anni e purtroppo non ha approfittato delle modifiche intervenute per il comma 11 nell’agosto dell’anno scorso per por rimedio all’errata sua valutazione per la possibile installazione di una gru a torre.
 
D’altra parte se una gru a torre viene trasferita è ovvio che possano mutare le condizioni del suo piano d’appoggio (D.Lgs. 81/08 – Allegato VI – punto 3.1.3.) e le situazioni di interferenza con altre gru o con possibili ostacoli vicini (edifici, alberi, ecc.) o, cosa altrettanto pericolosa se non ben più pericolosa, potrebbero, con una nuova collocazione, intervenire per la gru interferenze con linee elettriche aeree in tensione che prima non sussistevano. E su questi punti il D.Lgs. 81/08 è categorico:
  • punto 3.1.3:  Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
  • punto 6.1:  Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
 
Ancora, con una nuova installazione potrebbero mutare le condizioni per cui una gru era da considerarsi originariamente auto protetta dalle scariche atmosferiche:
             D.Lgs. 81/08 – Art. 84:
•          Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini.
 
E chi se non un valido verificatore, soggetto abilitato pubblico o privato, potrebbe certificare a termini di Legge, cioè con un verbale redatto così come previsto dal DM 11/04/2011, assumendosene tutte le responsabilità, che tutti i problemi qui sopra esposti non siano presenti in una nuova installazione di una gru, sia essa avvenuta anche solo il giorno seguente all’ultimo verbale di verifica rilasciato? E per concludere, se una gru appena verificata viene ricollocata da un’altra parte, il nuovo ricollocamento potrebbe risolversi altrettanto velocemente, col risultato che la gru potrebbe rimaner nell’anno che si presume “coperto” da verifica senza un’attestazione che ne accerti e certifichi con le modalità stabilite per Legge il buon funzionamento e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, nonostante l’apparecchiatura possa esser stata utilizzata nel frattempo, magari in condizioni pericolose, in due (o più) cantieri successivi, a discapito dei principi alla base della sicurezza sul lavoro.
 
Massimo Trolli
ex dirigente Arpa Settore Verifiche Impiantistiche


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