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"Il geometra direttore dei lavori è responsabile anche delle opere di cui non è competente"
fonte www.edilportale.com / Sentenze
30/04/2015 - Il geometra che assume l’incarico di direttore dei lavori è responsabile
anche dell’esecuzione delle opere che non rientrano tra le sue
competenze, come ad esempio i calcoli relativi alle strutture in cemento
armato. Lo ha affermato la
Corte di Cassazione con la
sentenza 7370/2015.
Nel caso preso in esame, un committente privato aveva appaltato i lavori per la costruzione di una villetta, ma aveva in seguito sospeso i pagamenti e chiesto il risarcimento dei danni dal momento che aveva riscontrato gravi vizi di costruzione, per i quali era stata condannata sia l’impresa che il direttore dei lavori.
L’incarico di direttore dei lavori era stato assunto da un geometra, mentre la progettazione delle strutture in cemento armato era stata effettuata da un ingegnere. I difetti di costruzione riguardavano proprio le strutture e i calcoli in cemento armato che, come riportato nel testo della sentenza, “il geometra non aveva eseguito trattandosi di competenze riservate agli ingegneri”.
Nonostante ciò i giudici hanno spiegato che il geometra, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto segnalare le inadeguatezze degli elementi strutturali, anche se non rientranti nelle sue competenze.
Il direttore dei lavori, ha continuato la Cassazione, è una persona di fiducia del committente, incaricato di sorvegliare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore. Per questo deve intervenire per tempo ed eventualmente fermare i lavori.
A detta dei giudici, quando un professionista accetta l’incarico di direttore dei lavori deve garantire la capacità di supervisione su tutti i lavori che saranno eseguiti. In caso contrario è tenuto a non accettare o a delimitare fin dall’inizio le proprie responsabilità.
Nel caso preso in esame, un committente privato aveva appaltato i lavori per la costruzione di una villetta, ma aveva in seguito sospeso i pagamenti e chiesto il risarcimento dei danni dal momento che aveva riscontrato gravi vizi di costruzione, per i quali era stata condannata sia l’impresa che il direttore dei lavori.
L’incarico di direttore dei lavori era stato assunto da un geometra, mentre la progettazione delle strutture in cemento armato era stata effettuata da un ingegnere. I difetti di costruzione riguardavano proprio le strutture e i calcoli in cemento armato che, come riportato nel testo della sentenza, “il geometra non aveva eseguito trattandosi di competenze riservate agli ingegneri”.
Nonostante ciò i giudici hanno spiegato che il geometra, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto segnalare le inadeguatezze degli elementi strutturali, anche se non rientranti nelle sue competenze.
Il direttore dei lavori, ha continuato la Cassazione, è una persona di fiducia del committente, incaricato di sorvegliare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore. Per questo deve intervenire per tempo ed eventualmente fermare i lavori.
A detta dei giudici, quando un professionista accetta l’incarico di direttore dei lavori deve garantire la capacità di supervisione su tutti i lavori che saranno eseguiti. In caso contrario è tenuto a non accettare o a delimitare fin dall’inizio le proprie responsabilità.
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