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"Cantieri: risposte ai dubbi sull’applicazione della normativa"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
29/04/2015 -
Pubblichiamo
alcune risposte ai quesiti formulati
dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltrate
allo sportello informativo dello SPISAL dell’ Azienda ULSS 9 Treviso, in
materia di Cantieri.
D. Dopo aver discusso il Pos con
il nostro personale e le misure di sicurezza da adottare negli interventi,
abbiamo deciso di non stampare il Piano Operativo di Sicurezza ma di renderlo
disponibile e consultabile nello smartphone del preposto, senza utilizzare la
carta. Questo atto costituisce motivo di sanzione in caso di controllo da parte
vostra?
D. Devo eseguire delle ristrutturazioni che riguardano la mia
abitazione. Quali comunicazioni o domande di autorizzazione devo inviare allo
SPISAL dell'azienda ULSS?
R. Premesso che non deve essere
richiesta nessuna autorizzazione allo SPISAL, si prospettano due casi in cui è
necessaria la notifica:
- Se nella ristrutturazione
interviene un'unica impresa (non si considerano i lavoratori autonomi), è
obbligatoria la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 81/08
quando l’entità dei lavori presunta è uguale o superiore ai 200 uomini – giorno.
- Se intervengono, anche in tempi
diversi e non contemporaneamente, più imprese, è obbligatoria la notifica
preliminare.
Nelle stesse situazioni in cui è
obbligatoria la notifica, è obbligatoria anche la nomina del coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera. In
ogni caso, il committente ha l'obbligo della
valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa o del lavoratore
autonomo prima dell'affidamento dei lavori. Gli obblighi del committente sono
previsti dall'art. 90 del D.Lgs 81/08.
AL DI FUORI DELLE SITUAZIONI
SOPRA INDICATE, NESSUNA SEGNALAZIONE E' DOVUTA ALLO SPISAL DA PARTE DEL
COMMITTENTE, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
D. Chiediamo cortesemente un riscontro/interpretazione in riferimento a
quanto sotto.
L’articolo 88, comma 2, lettera g-bis) con le modifiche introdotte
dalla Legge 98/2013 afferma che le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs.
81/2008 non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli
lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno,
finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per
servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI.
Come deve essere letto/interpretato l’inserimento del limite dei dieci
uomini-giorno? L’eliminazione dal campo di applicazione delle disposizioni del
Titolo IV vale solo per tutte le attività comunque finalizzate alla
realizzazione o alla manutenzione
delle infrastrutture per servizi, e quindi tale finalità è vincolante, oppure a
tutte le attività che comportino una durata inferiore ai dieci uomini-giorno?
Oltre ovviamente al fatto che non debbano esporre i lavoratori ai rischi di cui
all’Allegato XI.
R. E’ parere dello scrivente
servizio che l’entità di 10 u/g, indicato dalla Legge 98/13, sia da riferirsi
al cantiere nel suo complesso e non alla singola impresa. Infatti, la non
applicabilità del Capo I del Titolo IV comporterebbe anche l’esenzione dalla
nomina dei Coordinatori per la sicurezza del cantiere stesso che, se nominato,
avrebbe l’obbligo di valutare il POS di tutte le imprese esecutrici. Si precisa
che deve sussistere contemporaneamente anche il requisito del tipo intervento
finalizzato alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per
servizi.
Si sottolinea infine che il Capo
II del Titolo IV non è interessato da tale esclusione e resta pertanto
applicabile in tutti i contesti definiti dall’art. 105 del D.Lgs. 81/08.
D. con la presente sono a chiedere se il committente può affidare
lavori ad una ditta individuale artigiana (lavoratore autonomo) che fa opere
edili ma che risulta essere debitrice
nei confronti di INPS ed INAIL per una parte del dovuto 2013 pertanto non ha
DURC regolare; per contro però possiede documentazione comprovante la
rateizzazione richiesta a tali Enti che confermano quindi che sta pagando il
pregresso saltato.
Può tale lavoratore lavorare? E' comunque passibile di sanzione nel
caso di controlli?
R. L’obbligo del DURC è previsto
dall’allegato XVII ed è inderogabile. Pertanto il lavoratore autonomo può
pagare a rate ma nel frattempo non può lavorare in cantiere finché non ha
estinto il debito e non è in possesso del DURC.
D. Per il rifacimento di un bagno all'interno di un appartamento
privato in cui parteciperanno 3 lavoratori autonomi (idraulico, elettricista,
posatore di piastrelle) è necessario il PSC.
R. Si conferma che nella
tipologia di lavori descritta non sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 90, c
3 e 4, della nomina del Coordinatore per la sicurezza e di conseguenza nemmeno
della redazione del PSC. Infatti tale obbligo decorre con la presenza di più
imprese, mentre il lavoratore autonomo non è da considerarsi impresa.
D. Nel caso di un’impresa edile ... non iscritta alla cassa edile
perché ha personale solo impiegatizio che svolge attività
"commerciale" (cioè trova lavori, acquista materiale e subappalta la
sola manodopera ad altre aziende), e che non è mai in cantiere se non per
eseguire misure o rilevamenti ma mai eseguendo fisicamente i lavori …. nel
cantiere che opera una sua ditta subappaltata è necessario il Coordinatore
della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori con notifica preliminare, PSC, POS
… essendo "impresa affidataria" dell'opera o, non eseguendo i lavori,
la ditta in subappalto è considerata come unica impresa presente?
R: Si premette che un’impresa
affidataria, ai sensi dell’art. 97 del DLgs 81/08, deve verificare le
condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del PSC (se presente). Di conseguenza deve avere nel suo
organico personale in possesso di adeguata formazione e capacità organizzative.
Inoltre è condiviso dal Coordinamento delle Regioni che il possesso di capacità
organizzative obbliga l’affidataria ad essere presente con proprio personale in
cantiere per assolvere i compiti di vigilanza, verifica e coordinamento di cui
all’art. 97.
Per quanto riguarda la nomina del Coordinatore,
questa è necessaria qualora operino più imprese esecutrici (art. 90, c.3 e c.4
DLgs 81/08).
Per quanto riguarda l’obbligo del
POS per un’impresa affidataria, le indicazioni non sono uniformi in quanto,
secondo l'art. 97, c.3, lett. b), "Datore di Lavoro dell'impresa
affidataria deve ... verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici
rispetto al proprio … (omettendo "se dovuto"), mentre il sopra citato
art. 90 c.3 e c.4 specifica che è necessaria la presenza di più imprese
esecutrici perché sia obbligatoria la nomina del Coordinatore, il che fa
presupporre l'assenza di rischi da lavorazioni relativamente al ruolo di
affidataria non esecutrice.
Altri articoli che possono
influenzare la risposta sono:
- art. 92 c.1 lett. b): … CSE …
verifica l'idoneità del POS … valutando le proposte delle imprese esecutrici …
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- art. 96 c.1 lett. g): datori di
lavoro delle imprese affidatarie e esecutrici … redigono il POS …;
- art. 89 c. 1 lett. h): POS: il
documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige …;
- all XV punto 3.2.1: POS è
redatto a cura del datore di lavoro delle imprese esecutrici …
Teniamo inoltre presente che
nella pubblicazione commentata "Il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro", edito per conto della Regione Veneto, nel commento preliminare
al Titolo IV, nel capitolo "Impresa esecutrice" è riportato: … agli
obblighi di cui sopra si aggiunge quello di redigere il POS (art. 96 c.1 lett. g),
che però rimane per definizione indelegabile e a carico del solo datore di
lavoro dell'impresa esecutrice (art. 89 c. 1 lett. h).
Ciò premesso, riteniamo che
l’impresa affidataria debba redigere il POS se ha suo personale in cantiere e
relativamente alle attività effettivamente svolte da questo personale (inclusi
i rischi connessi all’attività di controllo).
R: Premesso che il POS è una
valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 c.1 lett. a), esso può essere
tenuto anche su supporto informatico, ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. p).
L’art. 53 contiene le disposizioni per la tenuta della documentazione, anche su
supporto informatizzato e definisce i criteri di memorizzazione e accesso;
visto il contenuto di questo articolo, non si ritiene che lo smartphone del
preposto sia un supporto idoneo in assenza dei requisiti indicati come unico
documento disponibile.
D. Il 90% dei nostri interventi
in quota si svolgono sul tetto di abitazioni, condomini, aziende e terminano
entro le 4 ore uomo e senza la presenza di altre aziende. E’ previsto nel
decreto legge “Misure per la crescita economica” la non compilazione del POS
per questi lavori in quota di piccola entità?
R: L’esonero dalla compilazione
del POS è previsto soltanto se i lavori sono relativi alla posa di impianti o
finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi
con durata presunta non superiore a 10 u/giorno, a condizione però che i
lavoratori non siano esposti a rischi particolari di cui all’allegato XI del
DLgs 81/08.
D. Lavoro in una ditta che esegue manutenzioni sulle coperture … in
caso di presenza di linea vita dove agganciarsi che non danno la certezza di
trattenuta, … dovendo affidare la mia vita a questi dispositivi … come posso
sapere se la linea vita è a norma e, se noto che non è potenzialmente sicura, a
chi devo fare segnalazione per impedirne l’uso anche ad altre persone?
R: Deve richiedere al
proprietario o all’utilizzatore dell’edificio, la certificazione delle linee
vita, compresa la dichiarazione di corretta installazione rilasciata
dall’installatore. Verifichi poi la periodicità prevista dal fabbricante per le
manutenzioni e se queste sono state eseguite regolarmente. Se non può
controllare con certezza quanto sopra o se comunque permangono dei dubbi, prima
di salire pretenda dal committente una verifica da parte di tecnico abilitato
con esito scritto.
D. Vorrei dei chiarimenti in merito alla notifica preliminare ex DLgs
81/08 art 99 c 1 all. XII …
Devo ristrutturare un appartamento e sono in procinto di affidare ad
uno studio professionale l'incarico di seguire i lavori … Ci saranno più ditte
che opereranno per circa 3 mesi per un importo stimato complessivo tra i 50mila
e i 60mila euro. Ho intenzione di usufruire delle detrazioni fiscali per
ristrutturazioni edilizie. A tal riguardo, per non perdere la possibilità di
richiedere le detrazioni, viene ripetuto in più punti l'obbligo di effettuare
la comunicazione preventiva all'ASL prima dell'inizio dei lavori.
Lo studio a cui mi sono affidato mi ha detto quanto segue: "la
normativa sulla sicurezza dei cantieri (DLgs 81/08) dice che, in caso di
cantieri privati senza permesso di costruire con importo lavori sotto i 100mila
€, non vi sia obbligo di designare il coordinatore che redige il piano di
sicurezza. In assenza di tale presupposto (ovvero cantiere senza piano di
sicurezza) non vi è l’obbligo di trasmettere la notifica preliminare all’ASL e
alla direzione provinciale lavoro, ma basta verificare l’idoneità delle imprese
e trasmettere la relativa documentazione al comune". E' corretto quanto
affermato dallo studio?
R: Se intervengono, anche in
tempi diversi e non contemporaneamente, più imprese, sono obbligatorie:
1. notifica preliminare (art. 99)
2. nomina del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione
dell'opera.
3. in ogni caso, il
committente ha l'obbligo della valutazione dell'idoneità tecnico
professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo prima dell'affidamento dei
lavori. Gli obblighi del committente sono previsti dall'art. 90 del DLgs 81/08.
La previsione dell’art. 90 c 11
(lavori al di sotto di 100.000 euro da lei citati) riguarda esclusivamente la nomina
del coordinatore in fase di progettazione; è comunque obbligatoria la nomina
del coordinatore per l’esecuzione che deve redigere il piano di sicurezza e
coordinamento; anche in questi casi è obbligatoria la notifica preliminare.
Per approfondire il tema, anche
in relazione ai recenti aggiornamenti normativi, vi invitiamo a leggere gli
articoli di PuntoSicuro che riguardano il settore
edile.
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