News
"Sulla non responsabilità del CSE in caso di sospensione dei lavori"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
04/05/2015 - Ci si è sempre chiesti quali siano le
responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
in un cantiere temporaneo o mobile nel caso che un infortunio sul
lavoro si verifichi sì per una carenza di misure di sicurezza previste
nel PSC ma in un cantiere nel quale i lavori sono stati sospesi. Con
questa sentenza la Corte di Cassazione fornisce degli elementi utili per
la individuazione delle eventuali responsabilità del coordinatore per l’esecuzione in
circostanze del genere. Il CSE, ha sostenuto la suprema Corte nella
sentenza, ha l’obbligo di controllare il corretto adempimento degli
obblighi di sicurezza in un cantiere temporaneo o mobile, in relazione
alle previsioni del piano di sicurezza e di coordinamento, per cui
una
verifica nel caso di una sospensione indeterminata dei lavori non
avrebbe alcun significato né un riconoscibile scopo pratico.
Peraltro una estemporanea e non programmata ripresa dei lavori non può
essere dallo stesso impedita o prevenuta in mancanza di poteri
coercitivi specifici diversi dalle mere segnalazioni formali al
committente delle inadempienze.
Il
caso
Il coordinatore
per la sicurezza e per l’esecuzione di alcuni lavori edili è stato tratto a
giudizio avanti il Tribunale per rispondere del reato p. e p. dall’articolo 113
c.p., e articolo 589 c.p., comma 2, a lui ascritto per avere, in cooperazione
con altri, colposamente concorso a cagionare la morte di un operaio. Era accaduto
che quest’ultimo, dipendente di una ditta incaricata delle opere di
falegnameria, mentre stava procedendo alla posa in opera dei telai di una
finestra al primo piano di una villetta, dopo aver aperto le persiane, perdeva
l’equilibrio e precipitava al suolo, da un’altezza superiore ai 3 m, riportando
gravissime lesioni che ne cagionavano il decesso.
La responsabilità dell’evento era stata
ascritta al coordinatore, oltre che a titolo di colpa generica, anche per colpa
specifica consistita nella violazione delle previsioni di cui all’articolo 16
del D.P.R. 7/1/1956 n. 164, degli articoli
21, comma 1, e 22, comma 1, del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e dell’
articolo 5, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, Si
rimproverava in particolare all’imputato di aver omesso di verificare, nella
sua qualità di coordinatore, che l’impresa esecutrice, in relazione alla fase
di posa dei controtelai alle finestre, applicasse le disposizioni contenute nel
Piano informativo generale sulla sicurezza ed igiene sul lavoro dallo stesso
predisposto, nella parte in cui prevedeva la necessità di verificare
preventivamente, operando in prossimità del vuoto, l’esistenza di parapetti e protezioni, e di
mantenere in opera ponti e sottoponti con regolari parapetti, nonché di aver
omesso di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza predisposto
dalla ditta medesima e, comunque, l’idoneità delle misure approntate per
eliminare il rischio di caduta dall’alto degli operai.
Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità
del coordinatore, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di
un anno di reclusione oltre che, in solido con gli altri due imputati e con il
responsabile civile della società, al pagamento della somma di euro 34.363,36
in favore dell’Inail ed al risarcimento del danno non patrimoniale, da
liquidarsi in separata sede, in favore dell’altra parte civile, in proprio e
nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, ed ancora
al pagamento di una provvisionale, in favore della stessa, di euro 100.000,00.
Il primo giudice, escluso che nella
fattispecie potessero ravvisarsi profili di abnormità e di eccezionalità della
condotta tenuta dalla vittima, tali da interrompere il nesso causale, ha
rimarcato, tra l’altro, le gravi carenze del piano operativo di sicurezza
predisposto dall’impresa esecutrice, avvalorando il sospetto, esternato dagli
ispettori del servizio di prevenzione, che lo stesso fosse in realtà ricopiato
da analoghi documenti redatti per altre lavorazioni con deficienze progettuali
e programmatiche tradottesi in disfunzioni e carenze organizzative e di
efficienza delle procedure per la prevenzione degli infortuni.
Ciò posto, con specifico riferimento alla posizione
del coordinatore, il Tribunale, pur riconoscendo che lo stesso aveva assolto
in modo ineccepibile ai suoi compiti nella fase progettuale e pur sottolineando
la sua assidua presenza in cantiere per seguire l’andamento dei lavori, ha
stigmatizzato il fatto che egli non avesse adottato i provvedimenti del caso
circa la prassi lavorativa instauratasi, del tutto inosservante dei più
elementari standard di sicurezza e persino in contrasto con le disposizioni
contenute nel “pur pregevole documento programmatico redatto dallo stesso.
Secondo il Tribunale, inoltre, il coordinatore stesso avrebbe dovuto rilevare
le carenze e le lacune riscontrabili già nel documento di sicurezza elaborato
dai responsabili della ditta, al fine di sollecitarne l’adeguamento, e
segnalare comunque tale situazione al committente.
La Corte di Appello ha successivamente
confermate le statuizioni penali ed ha riformato la decisione del Tribunale con
riferimento a quelle civili condannando il coordinatore e la società
responsabile civile al pagamento, in solido tra di essi e con altri imputati,
dell’ulteriore somma di euro 288.034,34 in favore dell’Inail.
Con riferimento alla posizione del
coordinatore la Corte di Appello ha rilevato che la sua colpevolezza era stata
correttamente riconosciuta sotto un duplice profilo. Anzitutto per non aver
segnalato l’inadeguatezza del P.O.S. redatto dalla ditta esecutrice, con tutte
le disfunzioni e carenze organizzative che ne sono conseguite sul piano della
prevenzione degli infortuni, omissione questa che aveva contribuito non poco a
causare l’evento. In secondo luogo e soprattutto perché, nella qualità di coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, egli aveva omesso di
segnalare, stigmatizzandola, la prassi adottata nel cantiere in ordine al
montaggio degli infissi, connotata dalla carenza di qualsiasi presidio di
sicurezza, condizioni queste abitualmente ricorrenti ancor prima
dell’infortunio occorso al lavoratore e, dunque, perfettamente rilevabili
dall’imputato che, assiduamente presente sui luoghi per seguire l’andamento dei
lavori, avrebbe potuto e dovuto attivare i suoi poteri di intervento,
limitatisi invece a una circolare, emessa più di un anno prima dell’incidente,
con la quale si richiamava al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 7 del
D. Lgs. n. 494 del 1996 nei lavori di fornitura e montaggio degli infissi
esterni, evidentemente rimasta senza alcun riscontro.
Il ricorso alla Corte di Cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di
Appello hanno proposto ricorso l’imputato e la società responsabile civile per
mezzo dei rispettivi difensori.
Fra le varie motivazioni del proprio
ricorso il coordinatore ha messo in evidenza tra l’altro che il tragico
episodio si era verificato in un momento in cui l’impresa, pur dovendo ancora
completare alcuni montaggi di infissi interni, aveva sospeso i lavori, tanto
che l’area di cantiere era temporaneamente chiusa, delimitata e messa in
sicurezza, e non vi era una specifica programmazione circa i tempi in cui gli
stessi sarebbero stati ripresi. Lo stesso ha evidenziato, altresì, di non
essere a conoscenza che il lavoratore la mattina dell’infortunio si era recato
sul luogo dell’incidente e che lo aveva fatto di propria iniziativa, essendo
destinato a tutt’altro incarico, avendo tenuto così nell’occasione un
comportamento assolutamente abnorme ed eccezionale e che tale circostanza
avrebbe dovuto indurre la Corte di Appello a ritenerlo esente da ogni colpa, in
quanto non messo in condizione di accorgersi dell’omessa adozione delle misure
precauzionali e, dunque, di intervenire.
Le decisioni della Corte di Cassazione.
I ricorsi sono stati
ritenuti fondati e accolti dalla Corte di
Cassazione
che ha annullata la
sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un
nuovo esame. La suprema Corte ha fatto osservare innanzitutto che la Corte
d’Appello aveva omesso di prendere in considerazione la lamentela del
ricorrente secondo la quale al momento dell’incidente i lavori nel lotto in
questione risultavano essere stati sospesi dall’impresa e che non ne era stata
inoltre programmata una ripresa, tanto meno nel giorno dell’incidente. La
circostanza è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione di notevole rilievo
posto che, se davvero così fosse stato (ma nulla di diverso è risultato dalla
sentenza), non era ipotizzabile un obbligo di controllo e vigilanza messo in
atto concretamente in capo al coordinatore per la sicurezza.
Giova rammentare, ha sostenuto la Sez.
IV, che la figura
del coordinatore per la sicurezza è stata introdotta per la prima volta dal
D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 nell’ambito di una generale e più articolata
ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di
responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili a fianco di quella del committente,
allo scopo di consentire a quest’ultimo di delegare, a soggetti qualificati,
funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di
lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche.
La definizione dei relativi compiti e
della connesse sfere di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla
funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso
coordinatore e dall’altro dallo specifico elenco contenuto nell’articolo 5 del
D. Lgs. n. 494/1996 a mente del quale egli è tenuto in particolare a: “a)
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento… e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare
l’idoneità del piano operativo di sicurezza,… e adeguare il piano di sicurezza
e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in
relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i
datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d)
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al
committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e
proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto…; f)
sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.
Tale disciplina, ha quindi proseguito
la Sez. IV, conferma che la funzione di vigilanza è alta e non si confonde con
quella operativa demandata ai datore di lavoro ed alla figure che da esso
ricevono poteri e doveri e cioè il dirigente ed il preposto, tanto è vero che
il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato con la
contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che
riguarda la violazioni dei loro doveri tipici, e di quelle afferenti
all’inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento e con la segnalazione
al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e
grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere
immediatamente i lavori.
“
Appare
dunque chiara la marcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle
imprese esecutrici”, ha così chiarito la Sez. IV, “
un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle
lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento,
demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)”.
“Le figure del coordinatore
per la progettazione Decreto Legislativo n. 494 del 1996, ex articolo 4, e
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ex articolo 5 stesso Decreto
Legislativo” ha così proseguito la Corte di Cassazione, “
non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel
campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la
valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo,
la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori”.
“
Si
tratta, inoltre, di un compito di vigilanza che presuppone che il programma di
lavori sia in fase di esecuzione o comunque prossimo all’avvio”, ha così
messo in evidenza la Corte suprema, per cui “
non si spiegherebbe altrimenti il riferimento alla verifica,
evidentemente sul campo, della corretta applicazione delle procedure di lavori,
dell’idoneità del P.O.S. e al necessario adeguamento del piano di sicurezza e
coordinamento alla ‘evoluzione dei lavori’”.
“Tali obblighi, invero, presuppongono l’avvio o comunque una
programmazione dei lavori tale da rendere attuale, da un lato, l’obbligo per le
imprese di adempiere agli obblighi prevenzionistici loro imposti e, dall’altro,
quello del coordinatore per la sicurezza di controllare il corretto e
funzionale adempimento di tali obblighi, in relazione alle previsione del
piano; per contro una verifica in una situazione di sospensione indeterminata
dei lavori non avrebbe significato, né riconoscibile scopo pratico”.
“
Per
converso”, ha così concluso la Sez. IV, “
una estemporanea e non programmata ripresa dei lavori si pone essa
stessa quale evenienza non prevedibile da parte del coordinatore per la
sicurezza, certamente non tenuto a una vigilanza di cantiere e tale comunque da
non poter essere dallo stesso impedita o prevenuta, in mancanza di poteri
impeditivi o coercitivi specifici, diversi da quelli predetti di mera
segnalazione formale delle inadempienze”. “
Nella specie, se è vero che i
lavori erano sospesi, non può dunque ipotizzarsi alcun obbligo, attuale e
concreto, di vigilanza la cui inosservanza possa giustificare la riconduzione
causale dell’evento all’imputato
”.
Nella sentenza della Corte di Appello,
infine, ha fatto notare la suprema Corte, non è emerso alcun accertamento
idoneo a smentire l’affermazione secondo cui l’intenzione di riprendere i
lavori di collocazione degli infissi in legno nelle villette non era stata
comunicata preventivamente al coordinatore e che la ripresa dei lavori era
stato frutto piuttosto di una estemporanea iniziativa del datore di lavoro
dell’impresa, elementi tutti questi che hanno indotto la suprema Corte ad
annullare la sentenza impugnata, anche nei confronti della società responsabile
civile, ed a rinviarla alla Corte di Appello di provenienza per l’effettuazione
di un nuovo esame.
Gerardo Porreca
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1039 volte.
Pubblicità