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"Ruolo del CSE: segnalazione delle inosservanze e sospensione dei lavori"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
22/05/2015 - Nelle scorse settimane PuntoSicuro ha parlato della prevenzione nei cantieri edili e del ruolo del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) attraverso un documento pubblicato dall’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena relativo a un corso dal titolo “
Il
ruolo del CSE. Come svolgere le attività a carico del CSE e dare
attuazione a quanto richiesto del D.Lgs. 81/08, alla luce delle
principali indicazioni giurisprudenziali” (Mirandola, 12 dicembre 2014).
Nel documento presentato - “ Un metodo per
svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08. Casi
pratici e documenti utilizzati”, a cura dell’Ing. Giorgio Fiocchi - ci
siamo già soffermati su alcuni dei compiti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 per il
CSE: le azioni di coordinamento (riunioni e sopralluoghi), per verificare
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento; la verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza
(POS); l’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del
fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute.
Tuttavia l’
articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori)
del D.Lgs. 81/2008 riporta anche altri obblighi.
Ad esempio indica che, durante la
realizzazione dell’opera, il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori
organizza
tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed
il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (Art.
92, comma 1, lettera c).
Dunque il CSE “deve effettuare
delle
riunioni di coordinamento
periodiche alle quali devono partecipare l’impresa affidataria, le imprese
esecutrici ed i lavoratori autonomi. Il CSE deve valutare il programma dei
lavori e le eventuali interferenze tra le lavorazioni e aggiornarlo se
necessario”.
Inoltre il CSE
verifica l’attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere (Art. 92, comma 1, lettera d).
Infatti il CSE “deve verificare
che nel POS sia indicato il nominativo del RLS (interno o territoriale). Il CSE
deve richiedere la presenza del RLS (interno o territoriale) alle riunioni di
coordinamento preliminare e periodiche (almeno quelle più importanti)”.
Altro obbligo del CSE è quello di
segnalare al committente o al
responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze
alle disposizioni degli articoli 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi),
95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti) e 97, comma 1 (Obblighi del datore di lavoro
dell’impresa affidataria), e alle prescrizioni del PSC (Art. 92, comma 1,
lettera e).
Dunque il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori “in occasione di ogni sopralluogo deve redigere il
verbale annotando nello stesso le eventuali inadempienze rilevate e le azioni da
intraprendere. Il
Verbale di sopralluogo
deve essere sempre firmato dal preposto dell’impresa affidataria e dai preposti
delle imprese esecutrici inadempienti. Copia del verbale di sopralluogo deve
essere inviato al Committente o RL (ad es. mail)”.
Continuando con la lettura
dell’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
propone la
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà
comunicazione dell’inadempienza alla AUSL e alla DPL territorialmente
competenti (Art. 92, comma 1, lettera e).
In particolare – scrive il
documento dell’Ing. Fiocchi – “la proposta di sospensione, l’allontanamento o
la risoluzione del contratto può essere riportata da parte del CSE direttamente
nel verbale di sopralluogo oppure nella comunicazione al Committente/RL che
accompagna l’invio del verbale”.
Inoltre il CSE può
sospendere, in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (Art. 92,
comma 1, lettera f).
Se infatti in occasione del
sopralluogo in cantiere “si riscontrano le condizioni di ‘pericolo grave ed
imminente’, si devono sospendere immediatamente le lavorazioni. La sospensione
dei lavori deve essere annotata sul verbale di sopralluogo che dovrà essere
firmato dal preposto dell’impresa affidataria e dai preposti delle imprese
esecutrici ai quali vengono sospesi i lavori”.
Copia del verbale di sopralluogo
deve essere inviato al Committente o Responsabile
dei Lavori (ad es. mail).
Il documento ricorda che “per
valutare la
gravità e l’
immediatezza di un pericolo è possibile
fare riferimento alla gravità dei suoi effetti (morte, infortunio permanente,
ecc.) ed ad alla circostanza che tali effetti possano manifestarsi
nell’immediato.
Alcuni esempi, non esaustivi, di
pericolo grave ed imminente riscontrabili in cantiere: “caduta dall’alto
(h>2m), seppellimento, lavori in prossimità di linee
elettriche aeree non protette, caduta in profondità”, ...
In particolare il CSE, “dopo aver
riscontrato l’eliminazione delle condizioni di pericolo grave ed imminente,
autorizza la ripresa dei lavori annotandola nel verbale di sopralluogo”. Anche
in questo caso copia del verbale di sopralluogo “deve essere inviato al
Committente o RL (ad es. mail)”.
Per concludere questa breve rassegna
dei compiti
del CSE, il documento ricorda che “nei casi di cui all’articolo 90, comma 5
(dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di
parte di essi è affidata a una o più imprese) “il CSE, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo” (Art. 92,
comma 2).
E “nei lavori privati non
soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di
importo inferiore ad euro 100.000 il CSE deve svolgere anche le funzioni del
CSP” (art. 90, comma 11).
Dopo aver indicato i vari modelli
di documentazione di supporto all’attività del CSE, l’intervento segnala in
conclusione le “ Linee
guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”,
un lavoro realizzato congiuntamente dalla Federazione Regionale Ordini
Ingegneri dell'Emilia Romagna e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri della Toscana.
“ Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE
dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati”, a cura dell’Ing.
Giorgio Fiocchi, intervento al corso “Il ruolo del CSE. Come svolgere le
attività a carico del CSE e dare attuazione a quanto richiesto del D.Lgs.
81/08, alla luce delle principali indicazioni giurisprudenziali” (formato PDF,
74 kB).
Tiziano Menduto
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