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"Imparare dagli errori: quando il carrello è usato in modo improprio"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
28/05/2015 - Come abbiamo
visto nelle precedenti puntate della rubrica “ Imparare
dagli errori”, il
carrello elevatore,
un’attrezzatura di lavoro presente in molti comparti lavorativi, è alla base di
diverse tipologie di incidenti nelle aziende, a partire dal rischio di
ribaltamento.
E, come ricorda il factsheet “ Scheda
n.4: Il ribaltamento dei mezzi” di Infor.mo., il 27% dei ribaltamenti
esaminati nel documento ha evidenziato, “a prescindere dalla successiva perdita
di controllo del mezzo che ha poi portato all’incidente, una predisposizione e
conduzione del mezzo non rispondente a canoni di sicurezza: avanzamenti con
benne alzate,
scelta di un mezzo non
idoneo in relazione al luogo e al lavoro da svolgere, inadeguato
posizionamento del carico da trasportare o mancato rispetto dei collegamenti
previsti dal costruttore per macchine portate, semiportate e trainate”.
Oggi ci soffermiamo, dopo aver
parlato già del rischio
di investimento, del rischio di ribaltamento e dei comportamenti a rischio,
proprio sull’
uso improprio dei carrelli
nelle attività lavorative.
Come sempre, prima di presentare
casi di infortunio e indicazioni per la prevenzione, ricordiamo ai nostri
lettori:
- che la nostra fonte per le
dinamiche e le analisi degli incidenti è costituita dalle schede presenti nella
banca dati di INFOR.MO.;
- che il
carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le
attrezzature di lavoro per le quali l’ Accordo
Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro, pubblicato il 22 febbraio
2012, richiede una specifica abilitazione degli operatori.
I casi
Il
primo caso riguarda un incidente che si verifica per attività
lavorative su un’
autovettura.
Per effettuare la sostituzione
del cambio di una autovettura, un lavoratore ed il datore di lavoro sollevano l’auto
mediante un carrello elevatore a forche.
Mentre effettuano la sostituzione
del cambio, l’autovettura si ribalta dalle forche del carrello e cade al suolo
investendo i due lavoratori che operano nella zona sottostante con conseguenti
lesioni al torace.
In questo caso è evidente l’uso
improprio del carrello elevatore, l’errato utilizzo – da parte sia del lavoratore
che del datore di lavoro – di un carrello elevatore a forche per smontare il
cambio di un'autovettura.
Il
secondo caso è relativo ad un infortunio avvenuto presso un
magazzino dove si eseguono
operazioni di
scarico/carico e immagazzinamento patate durante la fase di scarico del
prodotto sfuso da un autoarticolato con cassone ribaltabile all’interno di una
tramoggia con nastro trasportatore facente parte di una linea di selezione e
cernita.
Poiché la sponda posteriore
basculante di alcuni rimorchi può toccare e impuntarsi contro la paratia della
tramoggia, viene appositamente “allestito un carrello elevatore, avente una
delle due forche modificata, alla quale veniva fissata una catena munita di un
gancio auto-costruito, utilizzato per sollevare la sponda basculante del mezzo
durante lo scarico delle patate”.
Un lavoratore, autista del mezzo
che dovrebbe scaricare subito dopo le patate, pare di sua iniziativa, si
posiziona dietro al cassone in fase di scarico, avente la sponda basculante
tenuta aperta dalla catena collegata alla forca del carrello elevatore, per
controllare l’avvenuto svuotamento dello stesso cassone. A svuotamento avvenuto
dà indicazioni all’autista che si trova in cabina di abbassare il cassone.
Questi lo abbassa e sposta il mezzo di circa un metro rispetto alla postazione
di scarico, determinando lo sgancio intempestivo della sponda basculante che
chiudendosi schiaccia il lavoratore contro il cassone determinandone la morte.
L’autista ha riferito di “avere mosso il mezzo in quanto era convinto che i
magazzinieri avessero già sganciato la sponda dalla catena di sollevamento
collegata al carrello elevatore. Si precisa che non era stato redatto il DUVRI
per le ditte di autotrasporti che conferivano il prodotto nel magazzino e che
nel documento di valutazione dei rischi non erano stati presi in considerazione
i rischi propri del magazzino e in particolare: l’incompatibilità di taluni
autoarticolati con la tramoggia di scarico; l'uso improprio del carrello
elevatore; l'utilizzo di accessori di sollevamento auto costruiti”.
Sono dunque evidenti i fattori
causali:
- “non era stato redatto il DUVRI
che avrebbe dovuto dare indicazioni delle misure da adottare per eliminare o
ridurre i rischi da interferenze tra lavoratori dipendenti di più ditte;
- la tramoggia era conformata in
modo tale che taluni autocarri avevano difficoltà nello scarico; - per il
sollevamento della sponda veniva utilizzato impropriamente un carrello
elevatore”.
La prevenzione
Sono tanti gli esempi che si
potrebbero fare sui pericoli dell’uso improprio dei carrelli elevatori: ogni muletto
deve essere
utilizzato solamente per gli
scopi per i quali è stato costruito e nelle condizioni e modi indicati dal
costruttore. E l’operatore che lo utilizza deve essere formato, deve
"conoscere" il carrello usandolo solo nelle condizioni di lavoro
ammesse e conoscendo i rischi connessi al suo uso.
Dal documento “ Carrelli elevatori e
viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l’uso in sicurezza dei
carrelli elevatori”, prodotto in relazione ad un Piano Mirato di
Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza –
possiamo riprendere alcune particolari indicazioni per il corretto utilizzo del
carrello e degli accessori di presa ( forche
o pinze):
- “le attrezzature di lavoro
devono essere utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso del
costruttore;
- gli accessori scelti devono
essere adeguati al lavoro da svolgere, (ad es. le forche non sono adatte per
trasportare carichi agganciati sotto di esse);
- quando il carico non è su
pallet deve essere movimentato con altri accessori (es. pinze);
- il carrello non è progettato
per il sollevamento in quota delle persone sulle forche”.
Infine diamo alcune indicazioni
generali sull’uso dei carrelli elevatori tratte dal documento “ Movimentazione
merci pericolose. Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali. Manuale
sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di
merci e materiali pericolosi”, pubblicazione realizzata dalla Direzione
Centrale Prevenzione dell’Inail in collaborazione con Parsifal Srl:
- per evitare cadute salire e
scendere dal carrello “utilizzando i gradini e le maniglie appositamente
installate”;
- “prima di partire, occorre
regolare la posizione del sedile e degli specchi retrovisori e, non ultimo,
allacciarsi le cinture
di sicurezza, come se stessimo guidando un’automobile. Durante la guida,
non si deve sporgere nessuna parte del corpo al di fuori della sagoma del
carrello;
- è vietato il trasporto di altre
persone, fatto salvo che il carrello sia
dotato di un apposito spazio per il passeggero;
- la velocità deve essere
adeguata alle condizioni ambientali, del traffico e del fondo stradale, e
bisogna comunque procedere a velocità moderata, a carrello carico;
- durante gli spostamenti, è
necessario prestare particolare attenzione a macchinari, strutture o
quant’altro contorni il percorso su cui si accinge a transitare e, soprattutto,
all’eventuale presenza di persone o mezzi; in prossimità di curve brusche,
strettoie, incroci, portoni, ecc., occorre segnalare la presenza con
l’avvisatore acustico (clacson);
- se la pavimentazione è bagnata,
occorre ridurre la velocità e, in presenza di macchie di olio o sostanze
scivolose, bisogna evitare di passare e attivarsi per eliminarle;
- durante il trasporto, il carico
va mantenuto il più basso possibile, compatibilmente con l’andamento del fondo
stradale;
- in caso di presenza di dossi o
cunette pronunciati, occorre accertarsi che l’altezza minima da terra del
carrello permetta di superarli;
- il carrello
elevatore non deve essere utilizzato per spingere, né tantomeno per
sollevare persone con mezzi di fortuna; è possibile, per operazioni saltuarie
di manutenzione, sollevare persone utilizzando apposite attrezzature (gabbie)
marcate CE;
- in caso di rampe di carico, per
evitare la caduta dei carrelli, si useranno cunei fermaruote per garantire che
i mezzi da caricare restino nella corretta posizione;
- l’ingresso di carrelli a
trazione endotermica all’interno dei magazzini è consentito solo se vengono
garantiti sufficienti ricambi d’aria; in alternativa, occorre utilizzare
carrelli elettrici o altri sistemi di movimentazione”.
Pagina introduttiva del sito web di
INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero
1191a e
1887 (archivio incidenti 2002/2010).
Tiziano Menduto
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