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"Le figure soggettive della sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
28/05/2015 -
Pubblichiamo un estratto dell’approfondimento monografico sul tema
degli infortuni sul lavoro “La colpa negli infortuni sul lavoro” - Bollettino marzo
2015, Camera penale veneziana “antonio pognici”, per il sito internet www.camerapenaleveneziana.it
FIGURE SOGGETTIVE
L’evoluzione della normativa in
Italia in materia di salute e sicurezza sul lavoro comincia con l’art. 2087
c.c. (“Tutela delle condizioni di lavoro”), oggi considerata norma “di
chiusura”; passa per il D. Lgs n. 626/1994 e ss. modifiche che, in recepimento
della legislazione comunitaria “sociale”, impone un nuovo approccio alla
sicurezza, mediante una maggiore attenzione alle risorse umane, alla loro
formazione e organizzazione; ed arriva all’attuale Testo Unico, D. Lgs. N.
81/08, che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici.
Gli strumenti per la sicurezza
hanno una natura oggettiva (risorse tecnologiche) e una soggettiva (risorse
umane).
Approfondendo la sicurezza dal
punto di vista soggettivo, possiamo affermare che il T. U. è strutturato su un
modello quadripartito di soggetti obbligati alla sicurezza: datore di lavoro, dirigente,
preposto, lavoratore (artt. 17,18,19,20).
Per trasformare la sicurezza da
concetto astratto a realtà in qualsiasi luogo di lavoro, il legislatore non ha
ritenuto, appunto, più sufficiente nominare dei soggetti responsabili, ma ha
obbligato alcuni di loro (datore di lavoro e dirigente) ad effettuare una
formale valutazione dei rischi e a compilare un vero e proprio atto, da
aggiornare ogni anno con la collaborazione dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.
La prima e fondamentale figura
del sistema sicurezza è, quindi, quella del
datore di lavoro: colui che è soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o in altri termini chi ha la
responsabilità dell’impresa
stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Tale ampia
definizione fa sì che vi si possa
ricomprendere all’interno anche la figura del committente, in quanto soggetto
che comunemente concepisce e finanzia l’opera.
Nelle pubbliche amministrazioni,
per datore di lavoro s’intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi
in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole P.A. tenendo conto
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l’attività. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo.
Al datore di lavoro spetta
l’organizzazione della prevenzione e delle misure di gestione
dell’emergenza.
E’ ammessa la delega ad eccezione
della valutazione dei rischi e della designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro, infatti,
deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito alla natura dei rischi; all’organizzazione del lavoro,
la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; la
descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati relativi agli
infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti
adottati dagli organi di vigilanza.
Si precisa che gli obblighi
relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,
ai sensi del T.U., la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli
obblighi previsti dal decreto legislativo di cui ci si occupa, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la mera richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne abbia l’obbligo giuridico.
Si evidenzia, inoltre, che a
ragione delle peculiari attività (esempi di particolari ambienti o datori di
lavori sono le forze armate, i vigili del fuoco, il volontariato, le piccole e medie
imprese agricole). svolte sono previste semplificazioni in tema di adempimenti
informativi, formativi e sorveglianza sanitaria o correttivi, che sono fissati
in sede amministrativa.
Il
dirigente è colui che attua le direttive del datore di lavoro,
assomma in sé poteri, funzioni e
responsabilità tali da poter
esser definito l’alter ego del datore di lavoro.
Il dirigente ai fini della
sicurezza non deve essere confuso con l’omonima posizione contrattuale. Egli è
un lavoratore subordinato, che ricopre un ruolo decisionale, organizzativo e
direttivo.
L’effettività del ruolo prevale
sull’inquadramento contrattuale.
Si identifica in virtù di delega
conferita dal datore di lavoro.
Il
preposto è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive
senza il potere/obbligo di
predisporre mezzi e strutture.
Egli non assume una specifica
posizione di garanzia (né esclusiva, né concorrente con il datore di lavoro),
bensì un ruolo ausiliario rispetto al datore di lavoro, con l’obbligo di
segnalargli tempestivamente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione
di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta.
Si identifica in virtù di delega
conferita dal datore di lavoro.
Il
lavoratore è colui che – indipendentemente dalla tipologia
contrattuale – svolge un’attività
lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari.
Ogni lavoratore deve prendersi
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro. (art. 20 del T.U.)
L’informazione e la formazione
sono i principali diritti riconosciuti ai lavoratori.
L’informazione concerne
essenzialmente i rischi connessi all’attività, le procedure di primo soccorso,
la lotta antincendio ed l’evacuazione.
La formazione – che deve essere
sufficiente ed adeguata – riguarda, invece, i concetti generali di rischio,
danno, prevenzione e protezione, nonché i rischi specifici riferiti alle
mansioni e ai possibili danni all’azienda.
Si evidenzia che per la
giurisprudenza, in sede di valutazione delle responsabilità penalmente
rilevanti,
una condotta
abnorme prevale sulla mancanza di formazione ed informazione.
Va segnalato, infine, che al
lavoratore è riconosciuto il diritto all’abbandono del posto di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, che non può essere evitato. Se
nell’impossibilità di contattare il superiore competente, il lavoratore
prendesse misure per evitare le conseguenze del pericolo, egli non potrebbe subirne
pregiudizio a meno che non avesse commesso una grave negligenza.
Queste definizioni di carattere
generale risentono delle precisazioni legate ai vari settori di attività o alla
concreta organizzazione aziendale.
Il punto nodale in un processo
penale per lesioni o morte sul lavoro, pertanto, è quello di comprendere come
si articoli la posizione di garanzia in capo ad ogni soggetto.
Risolutiva in tal senso è la
recente sentenza di Cassazione Penale, sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37738, la
quale si pone l’obiettivo di fare un vero e proprio “punto della situazione”
nella materia del sistema prevenzionistico in vigore.
La decisione giurisprudenziale
sopracitata è apprezzabile proprio perché si preoccupa di rivisitare il classico
inquadramento dei reati commissivi mediante omissione.
Per questa via, il relatore
affronta l’analisi critica della causalità condizionalistica (equivalenza
casuale) non curandosi affatto di
attaccarla ferocemente, perché foriera di una forza espansiva – cioè, di una
moltiplicazione delle imputazioni – capace di coinvolgere una vastità di
soggetti da considerarsi, oggi, obsoleta.
Si critica la causalità adeguata,
la causa efficiente, la causalità umana e la teoria del rischio: tutte definizioni
che abbiamo studiato nei nostri testi universitari e che hanno, come comune
denominatore, il tentativo di
separare la sfera di responsabilità, affinchè l’illecito possa attribuirsi, come
si conviene in un sistema penale costituzionalmente orientato, solo a colui che
ne sia effettivamente l’autore.
Fondamentale è, in quest’ottica, l’affermazione
della Suprema Corte: “La diversità dei rischi separa le sfere di
responsabilità”.
Ne discende che il rischio
designa l’ambito in cui si esplica l’obbligo di garanzia.
Pertanto, il buon avvocato deve
preoccuparsi di individuare il rischio gestito dal suo assistito onde verificare,
come sopra accennato, la percepibilità da parte di questi, di segnali di
allarme
nell’ambito della gestione di un
lavoro di equipe, connotato dal necessario affidamento nel buon lavoro altrui.
E’ utopia credere che la sfera di
responsabilità di ciascuno possa essere delineata rigidamente, ma non per
questo si deve pensare che non sia di fondamentale importanza delineare ruoli,
competenze e poteri in fase progettuale ed esecutiva.
Non vi è alcuna automaticità
quando si parla di responsabilità. Il concetto è stato ribadito anche recentemente
dalla Suprema Corte con la sentenza
n. 42309/2014: in caso di infortunio del lavoratore interinale, va
verificato nel caso concreto quale sia la ripartizione degli obblighi di sicurezza
in caso di lavoro somministrato, non potendosi affermare in via “automatica”
che gravino sul personale direttivo dell’agenzia del lavoro. [Elena Zennaro]
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