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"Movimentazione carichi sotto i 3 Kg: quesito sul DVR"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Movimentazione dei Carichi
03/06/2015 - Pubblichiamo un articolo tratto da “ Articolo 19” n.
01/2014,
bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende
della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la
collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di
Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Movimentazione carichi sotto i 3 Kg
di Flavia Franceschini
Quesito
L’attività di movimentazione
manuale di carichi del peso inferiore ai 3 Kg in maniera ripetitiva e
continuativa nell’arco del turno di lavoro va considerata come movimentazione
manuale di carichi, soggetta quindi ad un obbligo di valutazione da parte del
datore di lavoro?
Può comportare, nonostante il
basso peso degli oggetti movimentati, un rischio per la salute del lavoratore?
Risposta
Il caso presentato costituisce
una tipologia particolare di movimentazione, cioè la manipolazione di carichi
leggeri ad alta frequenza.
Essa non rientra nella
movimentazione manuale “classica”, che comprende l’azione di
sollevamento-deposito, trasporto, spostamento di carichi pesanti, o comunque di
peso superiore ai 3 Kg, che può comportare “un rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari” e che viene comunemente valutata
con il metodo NIOSH.
La manipolazione di oggetti anche
leggeri, ma effettuata in maniera continuativa e ripetitiva e con una certa
velocità (alta frequenza d’azione), in particolare se associata al mantenimento
di posture incongrue o se effettuata con le braccia sollevate, con l’uso di
forza o di strumenti vibranti, non è esente da rischi. Le condizioni sopra elencate
possono determinare un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, con
conseguente insorgenza di disturbi e patologie a carico di questi ultimi. Fra
queste si ricordano le patologie della spalla (periartriti- sindrome della
cuffia dei rotatori), del gomito (epicondiliti), le tendiniti del polso e della
mano e la Sindrome del Tunnel Carpale.
Tale tipologia di attività -
potenzialmente a rischio- deve essere quindi ricompresa nella valutazione dei
rischi, in quanto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro,
con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e del medico competente, ha l’obbligo di valutare tutti i rischi. Il titolo VI
e l’Allegato XXXIII del sopracitato decreto danno indicazioni su come valutare
questa tipologia di movimentazione: le norme tecniche ISO 11228, relative alle
attività di movimentazione manuale di carichi, nella parte terza trattano
appunto della “movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza”, dando
anche riferimenti sulle procedure di stima del rischio e sui possibili
interventi di miglioramento.
Alla luce delle novità introdotte
dal D.Lgs 81 per movimentazione
manuale di carichi dobbiamo quindi intendere tutte le attività di
sollevamento, trasporto, traino, spinta e movimentazione di carichi leggeri ad alta
frequenza.
Nel caso di un lavoratore che già
presenti un disturbo o una patologia osteoarticolare, il medico competente nell’espressione
del giudizio di idoneità dovrà considerare oltre al peso degli oggetti da
movimentare anche le condizioni in cui viene svolta l’attività, in particolare
la frequenza delle azioni di movimentazione, la postura del corpo e delle
braccia, la necessità di effettuare azioni con forza. A titolo di esempio se un
lavoratore è affetto da una patologia della spalla, la sola indicazione nel
giudizio di una limitazione del peso da sollevare potrebbe non essere
tutelante, se non vengono adeguatamente considerati anche altri fattori di
rischio, che comportano una sollecitazione meccanica delle strutture degli arti
superiori, come lavorare a braccia sollevate e l’effettuazione
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