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"Opere a scomputo, il calcolo va effettuato al momento del collaudo"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
03/06/2015 - Il conguaglio degli oneri di urbanizzazione va conteggiato in base al collaudo delle opere realizzate a scomputo. Così il
Consiglio di Stato con la
sentenza 2121/2015.
Nel caso esaminato, un’impresa aveva realizzato un sistema fognario a scomputo del contributo di costruzione previsto dalla convenzione di lottizzazione.
Il Comune aveva quindi presentato all’impresa il conguaglio da pagare, che era stato calcolato sul computo metrico presentato al momento del collaudo dell’opera. L’impresa aveva però affermato che il calcolo era errato e aveva quindi presentato un nuovo computo.
Il Tar prima e il CdS successivamente hanno dato torto all’impresa chiarendo che il computo metrico su cui si deve calcolare lo scomputo è quello presentato al momento del collaudo dei lavori necessari alla realizzazione dell’opera di urbanizzazione.
I giudici hanno spiegato che le opere sono considerate realizzate quando viene verificata la loro regolare esecuzione. Da quel momento sorge il diritto allo scomputo.
Sulla base di queste considerazioni, l’impresa non può presentare una nuova contabilità dei lavori.
Nel caso esaminato, un’impresa aveva realizzato un sistema fognario a scomputo del contributo di costruzione previsto dalla convenzione di lottizzazione.
Il Comune aveva quindi presentato all’impresa il conguaglio da pagare, che era stato calcolato sul computo metrico presentato al momento del collaudo dell’opera. L’impresa aveva però affermato che il calcolo era errato e aveva quindi presentato un nuovo computo.
Il Tar prima e il CdS successivamente hanno dato torto all’impresa chiarendo che il computo metrico su cui si deve calcolare lo scomputo è quello presentato al momento del collaudo dei lavori necessari alla realizzazione dell’opera di urbanizzazione.
I giudici hanno spiegato che le opere sono considerate realizzate quando viene verificata la loro regolare esecuzione. Da quel momento sorge il diritto allo scomputo.
Sulla base di queste considerazioni, l’impresa non può presentare una nuova contabilità dei lavori.
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