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"Nuovi reati ambientali e societari nel 231: da aggiornare ora i Modelli "
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
04/06/2015 -
I nuovi reati ambientali introdotti nell’articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01
Durante lo scorso fine settimana
sono state introdotte massicce e importanti modifiche al decreto legislativo
231/01 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due distinte
leggi, entrambe recanti modifiche e integrazioni a tale Decreto e in
particolare all’elenco dei cosiddetti “reati- presupposto”, cioè dei reati atti
a far scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Le due leggi - pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 28 e del 30 maggio - che hanno
modificato in maniera importante il decreto 231/01 sono:
1) La Legge 22 maggio 2015 n.68 [1] recante Disposizioni
in materia di delitti contro l'ambiente (G.U.
Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in
maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un’intera
sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all’interno del codice penale [2]
un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis
intitolato
“Dei delitti contro l'ambiente”), una buona parte dei quali è
configurato
dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la
responsabilità
amministrativa dell’impresa, con conseguente modificazione e
integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno
2001 n.231.
N.B. E’ da notarsi che questa legge è già entrata in
vigore (in data 29 maggio 2015) e che non
prevede un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati
all’interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare
- nel caso dei reati-presupposto del 231 - un giudizio per la responsabilità
amministrativa dell’impresa.
2)
La legge 27
maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) che - all’articolo 12 - ha
introdotto “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa
degli enti in relazione ai reati societari” e che, a differenza della
legge sui reati ambientali che è già efficace, entrerà in vigore il 14 giugno
2015.
E’ consigliabile dunque
che le aziende che hanno implementato il sistema 231, adottando e attuando il
modello di organizzazione, gestione e controllo previsto da tale decreto,
nominando l’Organismo di Vigilanza e attuando tutti gli adempimenti che tale
regime normativo prevede, valutino attentamente l’opportunità di
aggiornare
tempestivamente e adeguatamente i propri modelli organizzativi alla luce dei
nuovi reati-presupposto introdotti nel 231, che di seguito verranno schematicamente
illustrati e che, si ribadisce, quantomeno per la parte ambientale sono già in
vigore.
I nuovi reati ambientali introdotti nell’articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01
Inquinamento ambientale (art.
452-
bis codice penale; art. 25-
undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)
Commette tale reato (delitto) chiunque
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese
o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della
biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Il reato prevede un’aggravante
per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico
o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
In caso di responsabilità
amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l’azienda va
da 250 a 600 quote.
E’ prevista espressamente l’applicazione
delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda,
per un periodo non superiore ad un anno.
N.B. Val la pena
ricordare qui, in termini generali, che in caso di condanna dell’azienda ai
sensi del D.Lgs.231/01, la sanzione pecuniaria si applica sempre. Essa viene
applicata mediante lo strumento delle “quote” che, per tutti i reati previsti
dal decreto 231, sono previste in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000.
Il giudice identifica, oltre al numero delle quote, il valore di ogni singola
quota sulla base della capacità patrimoniale ed economica dell’azienda.
Disastro ambientale (art.
452-
quater del codice penale; art.
25-
undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)
Commette tale reato (delitto)
chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3],
abusivamente cagiona un disastro
ambientale.
Costituiscono disastro
ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile
dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio
di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica
incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone
offese o esposte a pericolo.
La sanzione pecuniaria per
l’azienda va da 400 a 800 quote.
E’ prevista espressamente l’applicazione
delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per
l’azienda.
Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-
quinquies del codice
penale; art. 25-
undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)
La fattispecie dei delitti
colposi contro l’ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per
la responsabilità amministrativa dell’ente, prevede che se taluno dei fatti di
cui ai reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente
artt.452-
bis e 452-
quater c.p.) è commesso
per colpa,
le pene per le persone fisiche sono diminuite.
Se dalla commissione dei fatti indicati
sopra deriva
il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro
ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.
In caso di responsabilità
amministrativa dell’Ente, la sanzione pecuniaria per l’azienda va da 200 a 500
quote.
Delitti associativi aggravati (art.452-
octies del codice
penale; art. 25-
undecies c.1 lett.d)
D.Lgs.231/01)
La sanzione pecuniaria per
l’azienda va da 300 a 1000 quote.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-
sexies
del codice penale; art.25-
undecies c.1
lett.e) D.Lgs.231/01)
Il reato punisce chiunque
abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad
altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale
ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.
La sanzione pecuniaria per
l’azienda va da 250 a 600 quote.
Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015
Impossibile qui illustrare nel
dettaglio tutti i reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015 [4]; per
esigenze di brevità si è deciso di illustrare nel dettaglio, uno per uno, solo
i nuovi reati-presupposto inseriti dal legislatore nel D.Lgs.231/01.
Per quanto riguarda gli altri
reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita qui soltanto a citare
alcune fattispecie, quali il reato di
impedimento del controllo (art.452-
septies c.p.),
che riguarda anche la
materia della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, “salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente
lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia
o elude
l'attività
di vigilanza e controllo
ambientali e di sicurezza
e igiene del lavoro, ovvero
ne compromette gli esiti”.
E’ prevista inoltre l’
aggravante
ambientale (art. 452
-novies c.p.),
che comporta la procedibilità d’ufficio e ricorre “quando un fatto già previsto
come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti
dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale “dei delitti contro
l'ambiente”, n.d.r.], dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta
a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla
commissione del fatto
deriva la violazione di
una o più
norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del
2006 o da altra legge che tutela
l'ambiente”.
Ulteriori fattispecie regolano
inoltre il
ravvedimento operoso (art. 452-
decies c.p.), la
confisca (art. 452-
undecies c.p.), il
ripristino dello stato dei luoghi (art.
452-
duodecies c.p.) e puniscono l’
omessa
bonifica da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice
ovvero di un’autorità pubblica (art. 452-
terdeciesc.p.).
Sono stati inoltre
modificati
e integrati gli
articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n.152 e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata
aggiunta la “Parte
sesta-
bis” recante “Disciplina
sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela
ambientale”, cui si rinvia, che si applica “alle ipotesi contravvenzionali
in materia ambientale previste dal presente
decreto [D.Lgs.152/2006, n.d.r.] che
non hanno cagionato danno o
pericolo concreto e attuale di danno alle
risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” (art. 318-
bis).
I nuovi reati societari introdotti nell’art.25-ter del D.Lgs.231/01
Modifiche al reato di false comunicazioni sociali
La Legge 27 maggio 2015 n. 69
che, come già ricordato, sarà in vigore a partire dal 14 giugno 2015,
nell’apportare delle modifiche al reato di
false
comunicazioni sociali e alle norme collegate all’interno del codice civile,
ha previsto - all’articolo 12 - anche delle “modifiche
alle disposizioni
sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.
Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 25-
ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è
più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto
contenuto nell’attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito
dalla legge 69/2015, che ora punisce, “fuori dai casi previsti dall'art. 2622,
gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine
di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,
nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali
dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono
fatti materiali rilevanti
non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti
la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale la stessa appartiene, in
modo concretamente idoneo ad indurre
altri in errore.”
E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di
terzi.”
Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell’azienda è stato
elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la
sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.
Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve
entità
Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova
fattispecie contenuta nell’articolo 2621-
bis
(reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta
dalla stessa legge 69/2015.
La sanzione pecuniaria a carico dell’azienda va da 100 a 200 quote.
Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società
quotate
Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova
fattispecie contenuta nell’articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle
società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015.
La sanzione pecuniaria a carico dell’azienda va da 400 a 600 quote.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche
normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
[1] La
Legge è stata approvata il 19 maggio 2015.
[2]
Nel libro secondo.
[3]
Sul disastro innominato (art. 434 c.p.) si
è pronunciata qualche anno fa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 327
del 2008
, richiamata dal
Tribunale di Torino sul caso Eternit, la quale pronuncia ha chiarito che
“l'art.
434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve
difatti - pacificamente - ad una
funzione
di ‘chiusura’ del predetto sistema. La norma mira <<a colmare ogni
eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa
presentarsi nelle norme ..... <<concernenti la tutela della pubblica
incolumità>>; e ciò anche e soprattutto in correlazione all'incessante
progresso tecnologico, che fa continuamente
affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non
preventivabili modalità di aggressione del bene protetto (in questo senso, la
relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo del codice penale).”
Dunque
“la Corte Costituzionale, come
appare evidente,
pur auspicando un
intervento del legislatore
nella materia presa in esame “…anche
nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella
dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure
criminose…”, ha comunque escluso ogni profilo di illegittimità della
disposizione in parola”.
[4]
Riguardo alle modifiche all’art. 25-
undecies del D.Lgs.231/01, si segnala
inoltre che il reato previsto dall'articolo 727-
bis del codice penale, la cui sanzione pecuniaria rimane invariata
(fino a 250 quote), è ora previsto dalla
lettera f) dell’articolo 25-
undecies c.1 D.Lgs.231/01 e il reato
previsto dall'articolo 733-
bis del
codice penale, la cui sanzione pecuniaria resta anch’essa invariata (da 150 a
250 quote), è ora previsto dalla
lettera g) dell’articolo 25-
undecies c.1 D.Lgs.231/01.
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