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"Criticità e proposte per un nuovo modello di formatore alla sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
05/06/2015 - Il Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 , contenente i criteri di
qualificazione della figura del formatore per
la salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto richiesto
dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 81/2008, costituisce sicuramente
un importante tentativo di migliorare la qualità della formazione alla
sicurezza in Italia. Tuttavia il decreto non è esente da criticità e ha
ancora aspetti applicativi da chiarire. E lo stesso art. 3 del decreto
prevede che, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto (il 18 marzo 2014), la Commissione Consultiva ne valuti
l’applicazione ed elabori eventuali proposte migliorative.
Proprio per esaminare la
disciplina della qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul
lavoro e formulare alcune proposte di miglioramento, è stato realizzato un
Working Paper - pubblicato da
Olympus nel mese di maggio 2015 - dal titolo “
Quali formatori per la sicurezza sul
lavoro?” e a cura di Paolo Pascucci, professore ordinario di Diritto del
lavoro nell’ Università di Urbino Carlo Bo.
Il breve saggio, che costituisce
la rielaborazione di una relazione presentata al Seminario su “Formazione
efficace”, organizzato ad Ancona il 27 febbraio 2015 dall’OPRAM, si sofferma su
vari aspetti del decreto evidenziandone i dubbi applicativi.
Il Working Paper si sofferma sul
campo di applicazione (che potrebbe variare in relazione al contenuto, non
ancora definitivo, dei nuovi
accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP), sulla dimensione temporale
della qualificazione, sull’aggiornamento, sul prerequisito e sui vari criteri
richiesti ai formatori.
Rimandando alla lettura integrale
del saggio e dei precedenti articoli
sull’articolazione del decreto, ci soffermiamo innanzitutto sul tema delle
responsabilità del datore di lavoro.
Laddove un datore di lavoro “eroghi
la formazione ai propri lavoratori mediante formatori non in regola con i
requisiti di cui al decreto del
6 marzo 2013 rischierà di vedersi contestata l’insufficienza e
l’inadeguatezza della formazione”. E ovviamente “tale rischio emergerà ancor
più nitidamente ove il datore di lavoro abbia comunque omesso di verificare il
possesso da parte del formatore dei prescritti requisiti, ovvero quando abbia
avviato i corsi nonostante che la verifica avesse evidenziato le criticità. Per
liberarsi da una simile infausta eventualità, il datore di lavoro dovrebbe
dunque fornire la prova di aver esercitato una scrupolosa verifica dalla quale
non fossero emerse irregolarità o difformità rispetto ai criteri stabiliti dal
decreto, ferma restando ovviamente l’eventuale responsabilità, anche penale,
del formatore infedele ove abbia prodotto documentazioni non veritiere”.
Veniamo tuttavia a un aspetto più
volte sottolineato del decreto: i criteri di qualificazione del formatore
dovrebbero garantire la
combinazione tra
esperienza, competenza e capacità didattica.
Combinazione che, secondo
l’autore, si è ancora invece ben lontani dal garantire.
Ad esempio la
conoscenza presuppone “un processo di
apprendimento che non sempre potrebbe emergere con piena evidenza dai titoli
evidenziati. Quanto all’
esperienza,
si potrebbe dubitare che le ‘quantità’ delle attività emergenti dai criteri
assicurino la concreta esperienza e, quindi, soprattutto la competenza
necessaria. Ma ciò che più preoccupa, e spiace doverlo rimarcare, è il versante
della
capacità didattica, che appare
presidiato da elementi che offrono ben scarse garanzie in merito all’obiettivo”.
E in questo caso la “ capacità
didattica” è quasi sempre coniugata al concetto di “docenza”, talora “senza
che questa presenti alcun collegamento con la materia della salute e della
sicurezza sul lavoro”. Ma il fatto di essere o di essere stato “docente”, garantisce
al formatore la capacità didattica a fronte della definizione del d.lgs.
81/2008 che concepisce la “formazione”, prima ancora che come un processo di
mero apprendimento, come un “processo educativo”?
In realtà, continua Pascucci, “non
dovrebbe esservi bisogno di ricordare che, per trasferire conoscenze e
procedure utili all’acquisizione di competenze concrete o per svolgere i propri
compiti in azienda ed identificare, ridurre e gestire i rischi, né un bravo
oratore, né un dotto conoscitore di regole ed alchimie presentano utilità ove
non siano contemporaneamente in grado di plasmare virtuosamente i comportamenti
dei lavoratori educandoli appunto ad una prestazione sicura”.
Un ulteriore aspetto cruciale per
la corretta identificazione del ruolo della formazione e per quanto concerne la
qualificazione di chi materialmente è chiamato a gestirla, è la “
relazione funzionale esistente tra la
valutazione dei rischi e la formazione”. Infatti “se nessuna formazione può
dirsi davvero tale senza una preventiva ed accurata analisi dei fabbisogni
formativi, è evidente come questi ultimi, nel caso della sicurezza sul lavoro,
emergano proprio in occasione della valutazione dei rischi.
La coerenza tra i bisogni emersi
dalla valutazione dei rischi e la programmazione della formazione costituisce
un aspetto tutt’altro che trascurabile per quanto attiene al controllo sulla
adeguatezza e sufficienza della stessa formazione”.
Se l’obbligo di valutazione dei
rischi “costituisce la pietra angolare su cui si regge il sistema di prevenzione
aziendale” e l’obbligo di formazione costituisce “il muro portante dal quale
dipende la stabilità dell’intero edificio, non è minimamente pensabile che il
formatore sia un soggetto che non conosca appieno quell’edificio e non sappia
adeguatamente orientarsi al suo interno”.
Insomma – conclude il saggio – “il
formatore davvero adeguato è probabilmente qualcuno che rischia di non
assomigliare molto a quello che è delineato nel decreto. O forse, più semplicemente, è qualcuno che
ancora non c’è”.
Veniamo alle
proposte del Working Paper.
Un primo passo verso un
modello di formatore che “esige di
essere migliorato”, potrebbe essere compiuto dal sistema delle Regioni,
perlomeno fino a che disporranno delle competenze
legislative concorrenti in materia (art. 117, comma 3, Cost.).
Ad esempio, fermo restando quanto
previsto dagli
standard minimi statali
(l’art. 1 del decreto identifica i criteri come “
requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di
salute e sicurezza sul lavoro”), sarebbe auspicabile “che le Regioni
premiassero chi andasse oltre quegli standard adottando parametri di più alta
qualificazione proposti dalle stesse Regioni”.
Concludiamo riportando
l’indicazione dell’autore di un ulteriore passo, più arduo: quello di costruire
“un sistema serio e strutturato di operatori del settore, siano essi consulenti
o formatori”. In un futuro potrebbero emergere “veri e propri professionisti
della materia formati in vere e proprie scuole ufficiali”.
E qui emerge “il ritardo del
sistema universitario, ancora tendenzialmente diviso tra medici, ingegneri,
giuristi ed aziendalisti (tanto per citare solo alcune delle scienze
maggiormente coinvolte), i quali non hanno ancora compreso appieno l’esigenza e
l’importanza di mettere insieme le proprie conoscenze e competenze per
istituire un nuovo sistema formativo ad hoc per la sicurezza sul lavoro: un
sistema realmente interdisciplinare, fortemente connotato sul versante
psicopedagogico e della scienza della formazione ed assolutamente integrato con
il mondo delle imprese, al quale spetterebbe il compito di accogliere da
subito, mediante stage e tirocini, coloro che frequentassero queste nuove
scuole”.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ Quali formatori per la sicurezza sul lavoro?”, a cura di
Paolo Pascucci, professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di
Urbino Carlo Bo, Working Paper di Olympus 40/2015 inserito nel sito di Olympus
il 5 maggio 2015 (formato PDF, 533 kB).
RTM
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