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"Sicurezza sul lavoro, chi è responsabile in caso di subappalto?"
fonte www.edilportale.com / Sentenze
05/06/2015 - In caso di subappalto come funziona la responsabilità in materia di
sicurezza sul lavoro? Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la
sentenza 22032/2015.
I giudici hanno spiegato che l’appaltatore non è responsabile solo nel caso in cui il soggetto che effettua i lavori in subappalto agisca in totale autonomia.
In generale, la Corte ha spiegato che la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle verifiche sul corretto adempimento degli obblighi di sicurezza.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano dì sicurezza e di coordinamento.
L’obbligo di effettuare i controlli dovuti viene meno solo se le lavorazioni affidate ad un’altra impresa sono svolte in totale autonomia organizzativa e dirigenziale. Cioè quando l’impresa che cede una parte dei lavori non può in nessun modo interferire nella loro realizzazione.
I giudici hanno spiegato che l’appaltatore non è responsabile solo nel caso in cui il soggetto che effettua i lavori in subappalto agisca in totale autonomia.
In generale, la Corte ha spiegato che la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle verifiche sul corretto adempimento degli obblighi di sicurezza.
Obblighi di sicurezza
Il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi.Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano dì sicurezza e di coordinamento.
Controlli
Sia il committente sia il coordinatore hanno quindi un obbligo di vigilanza che però non presuppone la presenza continua in cantiere. Si tratta, come si legge nella sentenza, di “ alta vigilanza”.L’obbligo di effettuare i controlli dovuti viene meno solo se le lavorazioni affidate ad un’altra impresa sono svolte in totale autonomia organizzativa e dirigenziale. Cioè quando l’impresa che cede una parte dei lavori non può in nessun modo interferire nella loro realizzazione.
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