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"L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro in dirittura d’arrivo?"

fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità degli Enti

19/06/2015 - Scriveva qualche giorno fa Massimo Peca, un ispettore tecnico del Ministero del Lavoro che su PuntoSicuro è intervenuto più volte sul tema dell’ Agenzia unica delle ispezioni del lavoro, che questa Agenzia – richiesta dalla legge delega di riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act - si può fare, si deve fare”. E sul nostro giornale ha spiegato perché, nel raffronto con i modelli in ambito ispettivo presenti negli altri paesi, questa “nuova frontiera” sia una necessaria evoluzione per cominciare il percorso di superamento dell'attuale sistema frammentato dei controlli in materia di lavoro e previdenza sociale.
 
E un importante passo per arrivare all’Agenzia Unica è stato fatto nei giorni scorsi con il via libera del corrispondente schema di decreto da parte dal Consiglio dei Ministri. Schema di decreto che – come quello presentato dal nostro giornale ieri e relativo a disposizioni di razionalizzazione e semplificazione che riguardano anche il D.Lgs. 81/2008 - non è ancora stato promulgato e non è ancora in vigore ma è un atto del Governo in attesa di parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
 
Prima di presentare brevemente il testo dello schema di decreto sull’Agenzia Unica, ricordiamo cosa indicava la delega del Jobs Act, quali erano gli obiettivi di questa delega in materia ispettiva: “ razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale”. Dunque una razionalizzazione che avrebbe interessato solo le funzioni ispettive dell'INPS e dell'INAIL. Mentre per quanto riguarda le attività ispettive di ASL e ARPA la legge delega avrebbe previsto solo delle “ forme di coordinamento”.

Veniamo alla presentazione dello “ Schema di decreto legislativo recante diposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che analizziamo anche con l’aiuto della “relazione illustrativa” e della “relazione tecnica” ufficiali.
 
L’ articolo 1 indica che con tale decreto verrebbe dunque istituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro - denominata " Ispettorato nazionale del lavoro” - che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. L’Ispettorato viene istituto al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.
 
Vediamo innanzitutto le funzioni e attribuzioni assegnate all’Ispettorato:
a) “esercita e coordina, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL;
e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attività connessa allo svolgimento di funzioni ispettive ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
I) riferisce ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale ai fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi” [1].
 
Riguardo all’organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato si indica che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, (...) “sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione”. Inoltre al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, “con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1, saranno individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. A tali fini si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni” [2].
 
Ma veniamo al tema del coordinamento con gli altri soggetti che svolgono attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed alla necessità di condividere informazioni o iniziative ispettive.
 
É previsto che l'Ispettorato – indica sempre la “Relazione tecnica” - “possa stipulare uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale e protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali”. Inoltre l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate “sono tenute a mettere a disposizione dell'ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso”. Al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, “si prevede che ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia dì lavoro e legislazione sociale sia tenuto a raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell'Ispettorato”.
Al fine di garantire la corretta “funzionalità” dell' ispettorato nazionale del lavoro, “si prevede la costituzione di un “ Comitato operativo” – “presieduto dai direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL” – che svolgerà le proprie attività per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
 
Tra i diversi aspetti approfonditi inoltre dalla “Relazione Tecnica” allo schema di decreto, rileviamo due importanti soppressioni:
- soppressione delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro e creazione degli ispettorati territoriali del lavoro: “la creazione dell'Ispettorato prevede la contestuale soppressione delle attuali direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del lavoro” (85 uffici su tutto il territorio nazionale). Contestualmente a questa soppressione “si prevede la creazione di 80 sedi territoriali dell'Ispettorato. In sostanza, pertanto, si prevede la trasformazione delle attuali direzioni interregionali e territoriali del lavoro in sedi territoriali dell'Ispettorato. Da tale trasformazione deriverà comunque la soppressione di 5 uffici del territorio”;
- soppressione direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali: “il decreto prevede la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
 
Concludiamo, infine, con alcuni cenni all’ analisi tecnico-normativa che ha accompagnato lo schema di decreto sull’Agenzia Unica.
 
Nell’analisi si indica che l' obiettivo principale dell'intervento normativo “risiede nella necessità di garantire anzitutto una uniformità degli interventi ispettivi da parte dei soggetti competenti, in diversa misura, a svolgere accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale. Trattasi di una uniformità sia di carattere procedurale sia ‘sostanziale’, legata cioè ad una omogenea interpretazione ed applicazione della normativa lavoristica”.
Inoltre un ulteriore obiettivo è quello di “addivenire ad una soluzione dell'ormai noto problema della sovrapposizione e duplicazione degli interventi ispettivi. In altri termini l'intervento normativo, unificando in un unico soggetto la programmazione dell' attività dì vigilanza su tutto il territorio nazionale, impedirà che presso una medesima realtà imprenditoriale possano ripetersi ispezioni da parte del personale di vigilanza del Ministero o degli Istituti che, notoriamente, oltre a determinare un clima ‘vessatorio’, comportano un dispendio di risorse amministrative ed economiche”.
E infine più in generale, l'intervento normativo “potrà garantire una ispezione del lavoro più efficace ed efficiente, individuando un unico referente per tutto ciò che riguarda la salvaguardia dei diritti e il rispetto degli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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