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"L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro in dirittura d’arrivo?"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità degli Enti
19/06/2015 - Scriveva qualche
giorno fa Massimo
Peca, un ispettore tecnico del Ministero del Lavoro che su PuntoSicuro è intervenuto
più volte sul tema dell’ Agenzia
unica delle ispezioni del lavoro, che questa Agenzia –
richiesta dalla
legge delega di riforma
del lavoro, il cosiddetto Jobs Act
- “ si
può fare, si deve fare”. E sul nostro giornale ha spiegato perché, nel
raffronto con i modelli in ambito ispettivo presenti negli altri paesi, questa “nuova
frontiera” sia una necessaria evoluzione per cominciare il percorso di
superamento dell'attuale sistema frammentato dei controlli in materia di lavoro
e previdenza sociale.
E un importante passo per
arrivare all’Agenzia Unica è stato fatto nei giorni scorsi con il via libera del
corrispondente schema di decreto da parte dal Consiglio dei Ministri. Schema di
decreto che – come quello presentato dal nostro giornale ieri e relativo a disposizioni
di razionalizzazione e semplificazione che riguardano anche il D.Lgs.
81/2008 -
non è ancora stato promulgato
e non è ancora in vigore ma è un atto del Governo in attesa di parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti.
Prima di presentare brevemente il
testo dello schema di decreto sull’Agenzia Unica, ricordiamo cosa indicava la delega
del Jobs
Act, quali erano gli obiettivi di questa delega in materia ispettiva: “
razionalizzazione e semplificazione
dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso
l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di
una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in
un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento
con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali
per la protezione ambientale”. Dunque una razionalizzazione che avrebbe
interessato solo le funzioni ispettive dell'INPS e dell'INAIL. Mentre per
quanto riguarda le attività ispettive di ASL e ARPA la legge delega avrebbe
previsto solo delle “
forme di coordinamento”.
Veniamo alla presentazione dello “
Schema di decreto legislativo recante
diposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” che analizziamo anche con l’aiuto della
“relazione illustrativa” e della “relazione tecnica” ufficiali.
L’
articolo 1 indica che con tale decreto verrebbe dunque istituita, ai
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, una
Agenzia unica per le ispezioni del lavoro
- denominata "
Ispettorato nazionale
del lavoro” - che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. L’Ispettorato viene istituto
al fine di razionalizzare e semplificare
l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al
fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.
Vediamo innanzitutto le
funzioni e attribuzioni assegnate all’Ispettorato:
a) “esercita e coordina, sulla
base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria
nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle competenze
già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto
a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della
esposizione al rischio nelle malattie
professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini
della applicazione della tariffa dei premi;
b) emana circolari interpretative
in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al
personale ispettivo;
c) propone, sulla base di
direttive del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi
quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla
loro realizzazione;
d) cura la formazione e
l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di
INPS e INAIL;
e) svolge le attività di
prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e
associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le
attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su
strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di
prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio
nazionale;
g) svolge attività di studio e
analisi relative ai fenomeni del lavoro
sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare
l'attività di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate
ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività
di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in
uso al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attività
connessa allo svolgimento di funzioni ispettive ad esso demandata dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
I) riferisce ai Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile
alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle
predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze,
si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle
agenzie regionali per la protezione ambientale ai fine di assicurare
l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti
ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi” [1].
Riguardo all’organizzazione e
funzionamento dell'Ispettorato si indica che con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, (...) “sono
disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento
dell'ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale
relativa alla sua gestione”. Inoltre al fine di razionalizzare e semplificare
l'attività ispettiva, “con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1, saranno
individuate
forme di coordinamento tra
l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in
ogni caso, il potere dell'ispettorato di dettare le linee di condotta e le
direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione
ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. A tali fini si tiene conto
delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e
dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle
attività istituzionali delle predette amministrazioni” [2].
Ma veniamo al tema del
coordinamento con gli altri soggetti che
svolgono attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed
alla necessità di condividere informazioni o iniziative ispettive.
É previsto che l'Ispettorato –
indica sempre la “Relazione tecnica” - “possa stipulare uno o più protocolli
d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la
protezione ambientale e protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche
regionali e locali”. Inoltre l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate “sono
tenute a mettere a disposizione dell'ispettorato, anche attraverso l'accesso a
specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che
aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di
vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei
confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro
irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una
maggiore efficacia della gestione del contenzioso”. Al fine di uniformare
l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, “si
prevede che ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia
dì lavoro e legislazione sociale sia tenuto a raccordarsi con le sedi centrali
e territoriali dell'Ispettorato”.
Al fine di garantire la corretta “funzionalità”
dell' ispettorato
nazionale del lavoro, “si prevede la costituzione di un “
Comitato operativo” – “presieduto dai
direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL” – che svolgerà
le proprie attività per il periodo necessario a garantire la progressiva
funzionalità dell'Ispettorato e comunque per un periodo non superiore a tre
anni.
Tra i diversi aspetti
approfonditi inoltre dalla “Relazione Tecnica” allo schema di decreto, rileviamo
due importanti
soppressioni:
-
soppressione delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro e
creazione degli ispettorati territoriali del lavoro: “la creazione
dell'Ispettorato prevede la contestuale soppressione delle attuali direzioni
interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del lavoro” (85 uffici su tutto il
territorio nazionale). Contestualmente a questa soppressione “si prevede la
creazione di 80 sedi territoriali dell'Ispettorato. In sostanza, pertanto, si
prevede la trasformazione delle attuali direzioni interregionali e territoriali
del lavoro in sedi territoriali dell'Ispettorato. Da tale trasformazione
deriverà comunque la soppressione di 5 uffici del territorio”;
-
soppressione direzione generale per l'attività ispettiva del ministero
del lavoro e delle politiche sociali: “il decreto prevede la soppressione
della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni
generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Concludiamo, infine, con alcuni
cenni all’
analisi tecnico-normativa
che ha accompagnato lo schema di decreto sull’Agenzia Unica.
Nell’analisi si indica che l'
obiettivo principale dell'intervento
normativo “risiede nella necessità di garantire anzitutto una uniformità degli
interventi ispettivi da parte dei soggetti competenti, in diversa misura, a
svolgere accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale. Trattasi di
una uniformità sia di carattere procedurale sia ‘sostanziale’, legata cioè ad
una omogenea interpretazione ed applicazione della normativa lavoristica”.
Inoltre un ulteriore obiettivo è
quello di “addivenire ad una soluzione dell'ormai noto problema della
sovrapposizione e duplicazione degli
interventi ispettivi. In altri termini l'intervento normativo, unificando
in un unico soggetto la programmazione dell' attività
dì vigilanza su tutto il territorio nazionale, impedirà che presso una
medesima realtà imprenditoriale possano ripetersi ispezioni da parte del
personale di vigilanza del Ministero o degli Istituti che, notoriamente, oltre
a determinare un clima ‘vessatorio’, comportano un dispendio di risorse
amministrative ed economiche”.
E infine più in generale,
l'intervento normativo “potrà garantire una ispezione del lavoro più efficace
ed efficiente, individuando un unico referente per tutto ciò che riguarda la
salvaguardia dei diritti e il rispetto degli obblighi in materia di lavoro e
legislazione sociale”.
Tiziano Menduto
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