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"Pro Loco: il lavoro dei volontari e la prevenzione dei rischi"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

22/06/2015 - Ci sono migliaia di  Pro Loco disseminate sul nostro territorio nazionale e, in particolare, il Piemonte è la regione italiana che ne ha il maggior numero (più di mille).
Se calcoliamo che ciascuna Pro Loco organizza, indicativamente, tre manifestazioni all’anno e che la realizzazione di questi eventi comporta il coinvolgimento diretto di un grande numero di persone – spesso in gran parte  volontari, ma anche lavoratori dipendenti – possiamo pensare quanti siano i rischi lavorativi a cui queste persone vanno soggette. Persone che si occupano di moltissimi compiti: ad esempio il trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture necessarie per gli eventi, ma anche la preparazione e somministrazione di cibi e bevande o la gestione del traffico veicolare nelle manifestazioni sportive.

In relazione a questi rischi e alla possibilità di prevenire i possibili incidenti (come quello che in Piemonte ha portato nel 2010 alla morte di cinque volontari di una sagra), la Regione Piemonte ha promosso insieme a UNPLI Piemonte (Unione Nazionale Pro Loco Italia) e alla Direzione Regionale dell’Inail la realizzazione del “Quaderno di buone pratiche per i dirigenti di Pro Loco” dal titolo “ Conoscere e prevenire i rischi sul lavoro nelle Pro Loco”.
 
Il documento, aggiornato al 31 luglio 2014 e nato da un progetto formativo-informativo presentato dal Comitato regionale Unpli Piemonte, parte dalla constatazione che il D.Lgs. 81/2008 (T.U.) “segna lo spartiacque tra prima e dopo, tra la non consapevolezza e la presa di coscienza che anche nelle Associazioni Pro Loco c’è l’esigenza di prevenire i rischi sul lavoro svolto dai volontari durante l’organizzazione di eventi e manifestazioni”. Fino a quel momento si tendeva a pensare “ai rischi degli utenti delle manifestazioni organizzate dalle Pro Loco, non ai rischi a cui sono soggetti i volontari che vi si dedicano con dedizione e passione”.
 
A questo proposito si ricorda che le attività delle Pro Loco rientrano, come scopi sociali, nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" che all’art. 2, comma 1, recita: ‘ Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati’.
E dal raffronto di vari disposti, riportati nel documento, si evince che le Pro Loco, nell'ambito del D.Lgs. 81/08, “sono considerate associazioni di promozione sociale composte da volontari (non possono quindi essere confuse e/o commiste con le organizzazioni di volontariato definite dalla legge 11 agosto 1991 n. 266)”.
 
Dopo aver indicato le varie modifiche del T.U. per quanto riguarda la posizione dei volontari, anche con riferimento al decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (il cosiddetto “decreto del fare”), si indica che nell’ultima formulazione nel T.U. sono esplicitamente indicati:  
- i volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;  
- i volontari che effettuano servizio civile;  
- i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni.
A tutti costoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/2008.
 
Si indica poi che nel D.Lgs. 81/2008 il legislatore ha voluto definire “un doppio binario per i volontari a seconda dell'attività e delle finalità perseguite dall'organizzazione di cui fanno parte”. E, in ogni caso “occorre considerare in concreto le modalità di esercizio dell’attività del volontario. Lo stesso comma 12 bis dell’articolo 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che ‘ Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione’”.
 
Per evidenziare le varie casistiche il documento si sofferma sulle modalità in cui le Pro Loco si possono confrontare, per tipologia organizzativa, con il campo di applicazione del Decreto Legislativo per la salute e la sicurezza sul lavoro:
- Pro Loco e Circoli che si avvalgono del lavoro volontario dei soli associati; 
- Pro Loco che si avvalgono del lavoro di volontari del servizio civile; 
- Pro Loco e Comitati UNPLI che si avvalgono anche di lavoratori dipendenti e/o equiparati.
 
Ricordando che il documento si sofferma su diversi rischi (luoghi di lavoro, videoterminali, attrezzature per il sollevamento, movimentazione manuale, montaggio strutture, preparazione e somministrazione benvande, ...) e sulle possibili misure di prevenzione, ci soffermiamo sulla salubrità e sicurezza delle sedi (caratteristiche costruttive, umidità, microclima, ecc.), problema presente a causa anche del frequente utilizzo di ambienti molto datati.    
 
Spesso i locali utilizzati sono dati in comodato o affitto dalle Amministrazioni Comunali o in altri casi da privati ed è necessario fare preliminarmente un’attenta “valutazione delle caratteristiche delle strutture e negli interventi di adeguamento e/o manutenzione” necessari.
 
Quali sono le fonti di pericolo?
Intanto è bene sottolineare che la mancanza di salubrità nei locali “può dipendere della vetustà degli stessi, per problemi di riscaldamento o per scarso ricambio d'aria. Il fisiologico degrado delle parti strutturali e non, degli edifici utilizzati, può determinare dei rischi per le persone che occupano i locali, richiedendo una continua opera di manutenzione”.
Inoltre tra le fonti di pericolo “si considerano quelle che possono sorgere dagli impianti (elettrici e di riscaldamento) non correttamente eseguiti e/o mantenuti; dalla mancanza di adeguate vie di esodo in funzione della capacità dei locali (specialmente in presenza di locali utilizzati come sedi dei Circoli); da un non corretto utilizzo dei locali, in funzione delle loro caratteristiche, con lo stoccaggio di ingenti quantitativi di materiali o, peggior cosa, con la presenza di bombole di GPL non collegate ad attrezzature”.
 
Veniamo direttamente alle principali misure di prevenzione.
Abbiamo già detto che la mancanza di salubrità negli ambienti “si può riscontare in ambienti un po' datati, specialmente se posti al piano terra, per la presenza di umidità nei muri e/o nei pavimenti non cantinati”. E, “visto che ci troviamo di fronte a locali, il più delle volte, utilizzati sporadicamente, il rimedio meno invasivo sarà quello di cercare di mantenere un microclima il più confortevole e adeguato possibile mediando tra riscaldamento e ricambi d'aria, mentre altri interventi più radicali ed economicamente dispendiosi comporterebbero opere murarie”.
In ogni caso in presenza di Circoli il cui uso è assiduo “si devono prendere in considerazione gli interventi edilizi per migliorare la situazione”.
 
Si ricorda che il D.M. 37/2008 “prescrive che la realizzazione di un nuovo impianto, la modifica o la manutenzione straordinaria devono essere effettuate solo da imprese iscritte nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane. Queste imprese o il loro responsabile tecnico devono possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dallo stesso decreto, quindi non possono essere realizzate opere da ‘improvvisati tecnici’”.
Se poi all'interno dei locali sono istallate apparecchiature, “queste devono risultare conformi alle normative vigenti con tanto di certificazione e marcatura CE; inoltre devono essere utilizzate da personale che sia stato istruito e abbia così una certa pratica nella loro conduzione”. Infine “occorre chiarire quale sia il soggetto titolato ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che devono comunque essere assicurati”.
 
L’ indice del documento:
 
PRESENTAZIONI
INDICE
PREMESSA: le attività istituzionali delle Pro Loco come da L.R. 36/2000, l’organizzazione delle Pro Loco in Italia e in Piemonte
 
IL D.LGS. 81/08 E LE PRO LOCO: inquadramento normativo, ruolo e responsabilità dei soggetti operanti nelle Pro Loco con soli volontari, con dipendenti e volontari, con giovani del servizio civile e volontari
 
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ NELLE PRO LOCO
1. Locali utilizzati dalle Pro Loco
Indicazioni generali: norme urbanistico-edilizie, gli impianti tecnici
1a. Sedi operative: presenze e dimensionamenti; casi particolari
1b. Circoli: presenze e dimensionamenti, gli aspetti collegati alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, il personale interno
1c. Magazzini: tipologie costruttive, dimensionamenti, caratteristiche e verifiche
1d. Sedi Uffici turistici: tipologie costruttive, dimensionamenti. caratteristiche e verifiche
2. Sagre e iniziative enogastronomiche
Iniziative in luoghi aperti e chiusi - organizzazione delle cucine
3. Intrattenimenti musicali, teatrali, eventi culturali
Sagre e manifestazioni all’aperto ed eventi in locali chiusi: presenze e dimensionamenti, tipologie costruttive, impianti, prevenzione incendi, autorizzazioni
4. Manifestazione su strada
Sfilate di carri allegorici: competenze autorizzative, disposizione tecniche
5. Iniziative per il turismo
5a. Gestione Uffici turistici: competenze autorizzative, formazione e informazione
5b. Accompagnatori turistici: competenze, autorizzazioni, formazione e informazione
6. Affidamento di lavori in appalto o contratto d’opera
6a. Il committente non datore di lavoro affida i lavori (non di tipo edile) ad una o più imprese o a lavoratori autonomi
6b. Il committente datore di lavoro affida i lavori (non di tipo edile) ad una o più imprese e/o a lavoratori autonomi
6c. Il committente non datore di lavoro affida lavori di tipo edile ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo
6d. Il committente non datore di lavoro affida lavori di tipo edile a più di un’impresa
6e. Il committente datore di lavoro affida lavori di tipo edile ad una o più imprese e/o a lavoratori autonomi
6f. Il committente (datore di lavoro o no) affida lavori di tipo edile a un’impresa affidataria
7. Affidamento di committenza pubblica o privata alle Pro Loco
Responsabilità della committenza, responsabilità della Pro Loco, eventuali rischi interferenti con lavoratori pubblici o privati
8. Gestione emergenze
Piano di emergenza ed evacuazione: Addetti all'emergenza per prevenzione incendi e primo soccorso: comportamenti, avvertenze e procedure
9. Prevenzione incendi
9a. Definizione, nuovo regolamento e procedure
9b. Sagre e feste in piazza: norme di riferimento
 
I PRINCIPALI RISCHI E LE BUONE PRATICHE PREVENTIVE
1. La salubrità e la sicurezza delle Sedi Pro Loco e Circoli (caratteristiche costruttive, umidità, microclima, ecc.)
2. Il lavoro ai video terminali (fonti di pericolo, danni, principali misure di prevenzione)
3. Le attrezzature per il sollevamento e/o trasporto di materiali (fonti di pericolo,danni, principali misure di prevenzione)
4. La movimentazione manuale dei carichi (fonti di pericolo, danni, principali misure di prevenzione)
5. Il montaggio e smontaggio delle strutture (realizzati direttamente dalla Pro Loco, realizzati direttamente da ditte incaricate dalla Pro Loco)
6. I requisiti essenziali delle principali attrezzature presenti nella preparazione e somministrazione di alimenti, noleggio delle attrezzature (gestione delle attrezzature seguendo corrette procedure, attestato di conformità, DPI)
7. La preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande (rischi, rischio biologico, prevenzione e protezione, DPI)
8. Gli impianti e le apparecchiature elettriche (rischi, prevenzione e protezione)
9. Gli impianti e apparecchiature alimentate a gas naturale e a gas GPL (rischi incendio ed esplosione, prevenzione e protezione, emergenze, utilizzo di bombole di GPL in manifestazioni temporanee all’aperto)
10. Primo soccorso e numeri di emergenza (modalità di attivazione)
11. Le assicurazioni per i volontari delle Pro Loco (la copertura dei rischi)
12. Informazione, formazione e addestramento dei volontari (metodologie di intervento)
13. Tutela della salute dei minori di 18 anni impegnati nelle Pro Loco (mansioni e sostanze vietate)
14. Tutela delle donne in gravidanza impegnate nelle Pro Loco (mansioni e lavori vietati)
 
ALLEGATI
1. Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
2. Allegato X del D.Lgs. 81/08 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
3. Esempio delle informazioni sui requisiti tecnico-professionali che le aziende appaltatrici possono fornire ai committenti
4. Esempio di elenco non esaustivo delle informazioni che la ditta committente deve fornire alla ditta appaltatrice in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro
6. Esempio di Piano Operativo di Sicurezza - POS
7. Prevenzione incendi - Elenco delle attività che possono interessare le Pro Loco
8. I prodotti pericolosi
 
 
Regione Piemonte, UNPLI Piemonte, Direzione Regionale Piemonte Inail,  “ Conoscere e prevenire i rischi sul lavoro nelle Pro Loco”, quaderno di buone pratiche per i dirigenti di Pro Loco (formato PDF, 5.09 MB)
 
 
RTM

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