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"Pro Loco: il lavoro dei volontari e la prevenzione dei rischi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
22/06/2015 - Ci sono migliaia di
Pro Loco disseminate sul
nostro territorio nazionale e, in particolare, il Piemonte è la regione
italiana che ne ha il maggior numero (più di mille).
Se calcoliamo che ciascuna Pro Loco organizza, indicativamente, tre
manifestazioni all’anno e che la realizzazione di questi eventi
comporta il coinvolgimento diretto di un grande numero di persone –
spesso in gran parte
volontari, ma anche lavoratori
dipendenti – possiamo pensare quanti siano i rischi lavorativi a cui
queste persone vanno soggette. Persone che si occupano di moltissimi
compiti: ad esempio il trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture
necessarie per gli eventi, ma anche la preparazione e somministrazione
di cibi e bevande o la gestione del traffico veicolare nelle
manifestazioni sportive.
In relazione a questi rischi e
alla possibilità di prevenire i possibili incidenti (come quello che in
Piemonte ha portato nel 2010 alla morte di cinque volontari di una sagra), la Regione Piemonte ha
promosso insieme a UNPLI
Piemonte (Unione Nazionale Pro Loco Italia) e alla Direzione Regionale dell’Inail
la realizzazione del “Quaderno di buone pratiche per i dirigenti di Pro Loco”
dal titolo “
Conoscere e prevenire i
rischi sul lavoro nelle Pro Loco”.
Il documento, aggiornato al 31
luglio 2014 e nato da un progetto formativo-informativo presentato dal Comitato
regionale Unpli Piemonte, parte dalla constatazione che il D.Lgs. 81/2008 (T.U.)
“segna lo spartiacque tra prima e dopo, tra la non consapevolezza e la presa di
coscienza che anche nelle Associazioni Pro Loco c’è l’esigenza di prevenire i
rischi sul lavoro svolto
dai volontari durante l’organizzazione di eventi e manifestazioni”. Fino a
quel momento si tendeva a pensare “ai rischi degli utenti delle manifestazioni
organizzate dalle Pro Loco, non ai rischi a cui sono soggetti i volontari che
vi si dedicano con dedizione e passione”.
A questo proposito si ricorda che
le attività delle Pro Loco rientrano, come scopi sociali, nella
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale" che all’art. 2,
comma 1, recita: ‘
Sono considerate
associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati’.
E dal raffronto di vari disposti,
riportati nel documento, si evince che le Pro Loco, nell'ambito del D.Lgs.
81/08, “sono considerate associazioni di promozione sociale composte da
volontari (non possono quindi essere confuse e/o commiste con le organizzazioni
di volontariato definite dalla legge 11 agosto 1991 n. 266)”.
Dopo aver indicato le varie
modifiche del T.U. per quanto riguarda la posizione
dei volontari, anche con riferimento al decreto
legge 21 giugno 2013 n. 69 (il cosiddetto “decreto del fare”), si indica
che nell’ultima formulazione nel T.U. sono esplicitamente indicati:
- i volontari di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266;
- i volontari che effettuano
servizio civile;
- i soggetti che prestano la
propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di
spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000 n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16 dicembre 1991 n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002 n. 289, e successive modificazioni.
A tutti costoro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 del
D.Lgs. 81/2008.
Si indica poi che nel D.Lgs.
81/2008 il legislatore ha voluto definire “un doppio binario per i volontari a
seconda dell'attività e delle finalità perseguite dall'organizzazione di cui
fanno parte”. E, in ogni caso “occorre considerare in concreto le modalità di
esercizio dell’attività del volontario. Lo stesso comma 12 bis dell’articolo 3
del D.lgs. 81/08 stabilisce che ‘
Con
accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono
essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo.
Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione
nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a
fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad
adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre
attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione’”.
Per evidenziare le varie
casistiche il documento si sofferma sulle modalità in cui le Pro Loco si possono
confrontare, per tipologia organizzativa, con il campo di applicazione del
Decreto Legislativo per la salute e la sicurezza sul lavoro:
- Pro Loco e Circoli che si
avvalgono del lavoro volontario dei soli associati;
- Pro Loco che si avvalgono del
lavoro di volontari del servizio civile;
- Pro Loco e Comitati UNPLI che
si avvalgono anche di lavoratori dipendenti e/o equiparati.
Ricordando che il documento si
sofferma su diversi rischi (luoghi di lavoro, videoterminali, attrezzature per
il sollevamento, movimentazione manuale, montaggio strutture, preparazione e
somministrazione benvande, ...) e sulle possibili misure di prevenzione, ci
soffermiamo sulla
salubrità e sicurezza
delle sedi (caratteristiche costruttive, umidità, microclima, ecc.),
problema presente a causa anche del frequente utilizzo di ambienti molto datati.
Spesso i locali utilizzati sono
dati in comodato o affitto dalle Amministrazioni Comunali o in altri casi da
privati ed è necessario fare preliminarmente un’attenta “valutazione delle
caratteristiche delle strutture e negli interventi di adeguamento e/o
manutenzione” necessari.
Quali sono le fonti di pericolo?
Intanto è bene sottolineare che
la mancanza
di salubrità nei locali “può dipendere della vetustà degli stessi, per
problemi di riscaldamento o per scarso ricambio d'aria. Il fisiologico degrado
delle parti strutturali e non, degli edifici utilizzati, può determinare dei
rischi per le persone che occupano i locali, richiedendo una continua opera di
manutenzione”.
Inoltre tra le fonti di pericolo “si
considerano quelle che possono sorgere dagli impianti (elettrici e di
riscaldamento) non correttamente eseguiti e/o mantenuti; dalla mancanza di
adeguate vie di esodo in funzione della capacità dei locali (specialmente in
presenza di locali utilizzati come sedi dei Circoli); da un non corretto
utilizzo dei locali, in funzione delle loro caratteristiche, con lo stoccaggio
di ingenti quantitativi di materiali o, peggior cosa, con la presenza di
bombole di GPL non collegate ad attrezzature”.
Veniamo direttamente alle
principali misure di prevenzione.
Abbiamo già detto che la mancanza
di salubrità negli ambienti “si può riscontare in ambienti un po' datati,
specialmente se posti al piano terra, per la presenza di umidità nei muri e/o
nei pavimenti non cantinati”. E, “visto che ci troviamo di fronte a locali, il
più delle volte, utilizzati sporadicamente, il rimedio meno invasivo sarà
quello di cercare di mantenere un microclima il più confortevole e adeguato
possibile mediando tra riscaldamento e ricambi d'aria, mentre altri interventi
più radicali ed economicamente dispendiosi comporterebbero opere murarie”.
In ogni caso in presenza di
Circoli il cui uso è assiduo “si devono prendere in considerazione gli
interventi edilizi per migliorare la situazione”.
Si ricorda che il D.M. 37/2008 “prescrive
che la realizzazione di un nuovo impianto, la modifica o la manutenzione
straordinaria devono essere effettuate solo da imprese iscritte nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane. Queste
imprese o il loro responsabile tecnico devono possedere i requisiti
tecnico-professionali previsti dallo stesso decreto, quindi non possono essere realizzate
opere da ‘improvvisati tecnici’”.
Se poi all'interno dei locali
sono istallate apparecchiature, “queste devono risultare conformi alle
normative vigenti con tanto di certificazione e marcatura CE; inoltre devono
essere utilizzate da personale che sia stato istruito e abbia così una certa
pratica nella loro conduzione”. Infine “occorre chiarire quale sia il soggetto
titolato ad effettuare gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, che devono comunque essere
assicurati”.
L’
indice del documento:
PRESENTAZIONI
INDICE
PREMESSA: le attività
istituzionali delle Pro Loco come da L.R. 36/2000, l’organizzazione delle Pro
Loco in Italia e in Piemonte
IL D.LGS. 81/08 E LE PRO LOCO:
inquadramento normativo, ruolo e responsabilità dei soggetti operanti nelle Pro
Loco con soli volontari, con dipendenti e volontari, con giovani del servizio
civile e volontari
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ NELLE PRO LOCO
1. Locali utilizzati dalle Pro
Loco
Indicazioni generali: norme
urbanistico-edilizie, gli impianti tecnici
1a. Sedi operative: presenze e
dimensionamenti; casi particolari
1b. Circoli: presenze e
dimensionamenti, gli aspetti collegati alla preparazione e somministrazione di
alimenti e bevande, il personale interno
1c. Magazzini: tipologie
costruttive, dimensionamenti, caratteristiche e verifiche
1d. Sedi Uffici turistici:
tipologie costruttive, dimensionamenti. caratteristiche e verifiche
2. Sagre e iniziative
enogastronomiche
Iniziative in luoghi aperti e
chiusi - organizzazione delle cucine
3. Intrattenimenti musicali,
teatrali, eventi culturali
Sagre e manifestazioni all’aperto
ed eventi in locali chiusi: presenze e dimensionamenti, tipologie costruttive,
impianti, prevenzione incendi, autorizzazioni
4. Manifestazione su strada
Sfilate di carri allegorici:
competenze autorizzative, disposizione tecniche
5. Iniziative per il turismo
5a. Gestione Uffici turistici:
competenze autorizzative, formazione e informazione
5b. Accompagnatori turistici:
competenze, autorizzazioni, formazione e informazione
6. Affidamento di lavori in
appalto o contratto d’opera
6a. Il committente non datore di
lavoro affida i lavori (non di tipo edile) ad una o più imprese o a lavoratori
autonomi
6b. Il committente datore di
lavoro affida i lavori (non di tipo edile) ad una o più imprese e/o a
lavoratori autonomi
6c. Il committente non datore di
lavoro affida lavori di tipo edile ad un’unica impresa o a un lavoratore
autonomo
6d. Il committente non datore di
lavoro affida lavori di tipo edile a più di un’impresa
6e. Il committente datore di
lavoro affida lavori di tipo edile ad una o più imprese e/o a lavoratori
autonomi
6f. Il committente (datore di
lavoro o no) affida lavori di tipo edile a un’impresa affidataria
7. Affidamento di committenza
pubblica o privata alle Pro Loco
Responsabilità della committenza,
responsabilità della Pro Loco, eventuali rischi interferenti con lavoratori pubblici
o privati
8. Gestione emergenze
Piano di emergenza ed
evacuazione: Addetti all'emergenza per prevenzione incendi e primo soccorso:
comportamenti, avvertenze e procedure
9. Prevenzione incendi
9a. Definizione, nuovo
regolamento e procedure
9b. Sagre e feste in piazza:
norme di riferimento
I PRINCIPALI RISCHI E LE BUONE PRATICHE PREVENTIVE
1. La salubrità e la sicurezza
delle Sedi Pro Loco e Circoli (caratteristiche costruttive, umidità,
microclima, ecc.)
2. Il lavoro ai video terminali
(fonti di pericolo, danni, principali misure di prevenzione)
3. Le attrezzature per il
sollevamento e/o trasporto di materiali (fonti di pericolo,danni, principali
misure di prevenzione)
4. La movimentazione manuale dei
carichi (fonti di pericolo, danni, principali misure di prevenzione)
5. Il montaggio e smontaggio
delle strutture (realizzati direttamente dalla Pro Loco, realizzati
direttamente da ditte incaricate dalla Pro Loco)
6. I requisiti essenziali delle
principali attrezzature presenti nella preparazione e somministrazione di
alimenti, noleggio delle attrezzature (gestione delle attrezzature seguendo
corrette procedure, attestato di conformità, DPI)
7. La preparazione e la
somministrazione di alimenti e bevande (rischi, rischio biologico, prevenzione
e protezione, DPI)
8. Gli impianti e le
apparecchiature elettriche (rischi, prevenzione e protezione)
9. Gli impianti e apparecchiature
alimentate a gas naturale e a gas GPL (rischi incendio ed esplosione,
prevenzione e protezione, emergenze, utilizzo di bombole di GPL in
manifestazioni temporanee all’aperto)
10. Primo soccorso e numeri di
emergenza (modalità di attivazione)
11. Le assicurazioni per i
volontari delle Pro Loco (la copertura dei rischi)
12. Informazione, formazione e
addestramento dei volontari (metodologie di intervento)
13. Tutela della salute dei
minori di 18 anni impegnati nelle Pro Loco (mansioni e sostanze vietate)
14. Tutela delle donne in
gravidanza impegnate nelle Pro Loco (mansioni e lavori vietati)
ALLEGATI
1. Articolo 18 - Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente
2. Allegato X del D.Lgs. 81/08 -
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
3. Esempio delle informazioni sui
requisiti tecnico-professionali che le aziende appaltatrici possono fornire ai
committenti
4. Esempio di elenco non
esaustivo delle informazioni che la ditta committente deve fornire alla ditta
appaltatrice in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro
6. Esempio di Piano Operativo di
Sicurezza - POS
7. Prevenzione incendi - Elenco
delle attività che possono interessare le Pro Loco
8. I prodotti pericolosi
Regione Piemonte, UNPLI Piemonte,
Direzione Regionale Piemonte Inail, “ Conoscere e prevenire i rischi sul lavoro nelle Pro Loco”,
quaderno di buone pratiche per i dirigenti di Pro Loco (formato PDF, 5.09 MB)
RTM
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