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"Abusi edilizi, l’inquilino è l’unico responsabile"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
22/06/2015 - Il conduttore è solitamente l’unico responsabile degli abusi edilizi
commessi su un immobile concesso in locazione, a meno che non sia
accertato il coinvolgimento del proprietario. Lo ha affermato il
Tar Lazio con la
sentenza 1742/2015.
Nel caso preso in esame, l’Istituto autonomo case popolati ( Iacp) aveva impugnato l’ingiunzione di pagamento di una sanzione, inviata dal Comune per la realizzazione di un abuso edilizio su un immobile di sua proprietà.
Secondo lo Iacp, il conduttore era l’unico ad avere la diponibilità del bene e doveva quindi esser considerato unico responsabile dell’illecito commesso.
Il Tar ha accolto il ricorso e confermato la posizione dello Iacp affermando che la sanzione doveva essere irrogata al responsabile dell’abuso che in questo caso non era il proprietario dell’immobile dal momento che, avendolo concesso in locazione, ne aveva perso la disponibilità.
I giudici hanno aggiunto che, nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia estraneo all’abuso, non è possibile l’acquisizione gratuita dell’immobile da parte del Comune.
Allo stesso tempo però, ha concluso il Tar, il proprietario, dopo essere venuto a conoscenza dell’abuso, deve attivarsi per il ripristino della situazione originaria dei luoghi.
Nel caso preso in esame, l’Istituto autonomo case popolati ( Iacp) aveva impugnato l’ingiunzione di pagamento di una sanzione, inviata dal Comune per la realizzazione di un abuso edilizio su un immobile di sua proprietà.
Secondo lo Iacp, il conduttore era l’unico ad avere la diponibilità del bene e doveva quindi esser considerato unico responsabile dell’illecito commesso.
Il Tar ha accolto il ricorso e confermato la posizione dello Iacp affermando che la sanzione doveva essere irrogata al responsabile dell’abuso che in questo caso non era il proprietario dell’immobile dal momento che, avendolo concesso in locazione, ne aveva perso la disponibilità.
I giudici hanno aggiunto che, nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia estraneo all’abuso, non è possibile l’acquisizione gratuita dell’immobile da parte del Comune.
Allo stesso tempo però, ha concluso il Tar, il proprietario, dopo essere venuto a conoscenza dell’abuso, deve attivarsi per il ripristino della situazione originaria dei luoghi.
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