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"Gli obblighi generali e specifici dei lavoratori in materia di sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
24/06/2015 - Il
lavoratore, con la stipula del contratto di lavoro, ha il dovere di adempiere anche agli
obblighi in materia di sicurezza, sanciti dall’art. 20 del Decreto Legislativo 81/2008.
La sua prestazione “non deve essere solo professionalmente adeguata
– sul piano del risultato finale – ma anche svolta nel rispetto degli
obblighi impostigli dalla normativa di sicurezza e dalle stesse
disposizioni approntate in materia, dal datore di lavoro e/o dai suoi
più stretti collaboratori”. Senza dimenticare che il lavoratore assume
anche obblighi di sicurezza nei confronti dei colleghi di lavoro e delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro.
A presentare in questi termini
gli obblighi generali dei lavoratori è un
Working
Paper - pubblicato da
Olympus nel mese di giugno
2014 - dal titolo “ L’individuazione
e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro” e a
cura di Mariantonietta Martinelli (Avvocato del Foro di Trani, Specialista in
Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale presso l’ Università di Bari).
PuntoSicuro si è già soffermato
nei mesi passati su questo breve saggio, mettendo in particolare risalto le
parole dell’autrice che mostrano come il legislatore abbia voluto “attribuire
al lavoratore il
nuovo ruolo di collaboratore
di sicurezza del datore di lavoro e a considerarlo non più solo soggetto
passivo”. Ma nel saggio vengono affrontati anche gli obblighi
generali e specifici dei lavoratori partendo dalla normativa e in relazione
agli orientamenti giurisprudenziali.
Per parlare degli
obblighi il punto di partenza non può
che essere il
comma 1 dell’art. 20 del
d.lgs. 81/2008 che prescrive, per ogni lavoratore, l’obbligo generale di “
prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Dunque con tale previsione
normativa, “ciascun lavoratore è chiamato ad adempiere non soltanto agli obblighi
specifici, imposti dal comma successivo e, peraltro, penalmente sanzionati
(ad eccezione della lett. a) ma anche a porre in essere tutte le azioni e ad
assumere tutti i comportamenti idonei alla salvaguardia della salute e della
sicurezza proprie e altrui, in proporzione alla formazione ricevuta, alle
competenze che possiede e alle condizioni ambientali date”. Infatti – continua
il saggio – il debito di sicurezza che la norma pone a carico del lavoratore è
“limitato alle sue conoscenze e competenze professionali e alla sfera di
controllo relativa all’attività da lui espletata”. Inoltre, secondo alcuni, l’ampio
concetto di
prendersi cura, non
comporta “soltanto l’obbligo della semplice osservanza delle disposizioni ma
impone al lavoratore di prestare un’attenzione consapevole ai suoi
comportamenti e di assumere la condotta richiesta dalla specifica situazione.
Egli, dunque, dovrà astenersi dall’assumere comportamenti che possano mettere a
repentaglio la propria e l’altrui salute e sicurezza ovvero dovrà agire
consapevolmente per tutelare e preservare quegli stessi valori”. In questo
senso il lavoratore “potrà essere ritenuto responsabile, non solo nel caso di
fattispecie commissive ma anche, di
fattispecie
omissive improprie, in conseguenza di una mancata azione che aveva il
dovere di compiere”.
Il documento mette poi in rilievo
la “stretta correlazione fra i doveri imposti al lavoratore e quanto il datore
di lavoro ha fatto in termini di formazione, istruzione e mezzi. L’assolvimento
da parte del datore di lavoro di tali obblighi posti dalla normativa a suo
carico, condiziona, anzi, l’operatività dell’obbligo generale del lavoratore di
cui al comma 1 e la sua effettiva portata”. È proprio l’avverbio “
conformemente” a configurare “un limite
all’attribuzione di responsabilità in capo al lavoratore: vi sarà una sua
responsabilità, in proporzione alla formazione ricevuta, alle adeguate
istruzioni impartitegli e ai mezzi di protezione assegnatigli. Più il
lavoratore è formato, istruito e dotato di idonei strumenti e mezzi di tutela,
più responsabilità graveranno su di lui e più il datore di lavoro potrà
pretendere da lui in materia di sicurezza, in considerazione del fatto che
costui ha diritto di attendersi che il lavoratore, usando la normale diligenza,
adempia esattamente ai propri doveri anche in tale materia”.
Si ricorda poi che, fra i
beneficiari della tutela, la norma non indica solo i lavoratori ma anche le “
altre
persone” presenti sul luogo di lavoro. E ci è chiesti “se tale ampia
formulazione comprenda non solo i lavoratori ma anche i terzi che per qualsiasi
motivo si trovino ‘
sul luogo di lavoro’.
In dottrina, la tesi dominante sembra escludere una interpretazione così
estensiva anche se non manca chi propende per la stessa. La giurisprudenza ha,
invece, reiteratamente affermato che le norme antinfortunistiche siano poste a
tutela sia dei lavoratori, sia di chiunque sia presente anche occasionalmente
sul luogo di lavoro”.
Rimandando ad una lettura
integrale del documento, ci soffermiamo brevemente su alcuni
obblighi specifici - riportati al
comma 2 dell’articolo 20 del d.lgs.
81/2008 - a carico dei lavoratori subordinati e a essi equiparati che
arricchiscono la posizione debitoria del lavoratore. La loro violazione, “comporterà
l’applicazione di sanzioni penali (a eccezione della lett.a) e, ovviamente di
sanzioni civili”.
Articolo 20 – Obblighi dei
lavoratori
(...)
2. I lavoratori devono in
particolare:
a) contribuire, insieme al
datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e
le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo
appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo
l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli
sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
(...) |
Ci soffermiamo ad esempio sul
primo dovere prescritto dalla lett. a, che
è quello di
contribuire, insieme al
datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dunque il lavoratore “è chiamato
a collaborare e partecipare attivamente all’assolvimento del dovere generale di
sicurezza, risultandone egli stesso pienamente cor-responsabilizzato, in
considerazione dell’autonoma sfera di azione riconosciutagli dal legislatore”.
Inoltre la successiva
lettera b sancisce l’obbligo di
osservare le disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva e individuale.
In questo caso è “condivisibile è
la tesi di chi ritiene tale obbligo, una specificazione del generale dovere di
obbedienza sancito dall’art. 2104, comma 2, c.c. Una norma di tal genere,
consente, infatti, al datore di lavoro (e i suoi più stretti collaboratori),
nell’esercizio del potere direttivo, di prevedere, in aggiunta, a quanto già
sancito dal legislatore in materia, ulteriori specifiche e concrete norme di
comportamento adeguate all’ambiente produttivo in cui il lavoratore opera. Consente,
altresì, a dirigenti
e preposti, di intervenire puntualmente e, forse meglio, del datore di
lavoro che, come giustamente osservato, nelle imprese moderne, caratterizzate
da una maggiore complessità e articolazione organizzativa, è il soggetto forse
meno presente sul luogo di lavoro”.
Per concludere l’articolo ci
soffermiamo sull’obbligo sancito dalla
lettera
h e che costituisce una novità per il lavoratore, l’obbligo di
partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Questa norma “è stata
favorevolmente accolta dalla dottrina che ha osservato come la previsione di un
obbligo di tal genere, ponga in evidenza il
ruolo centrale della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro”. Ora la formazione “non è più considerata solo un diritto ma,
anche, un
obbligo per il lavoratore. La
previsione del vincolo partecipativo ai corsi di formazione
e addestramento rafforza, conseguentemente, i corrispondenti obblighi di
informazione e formazione gravanti sul datore di lavoro. Se, infatti, il
lavoratore non ha ricevuto adeguata informazione e formazione, quando ponga in
essere comportamenti negligenti, imprudenti, imperiti, non potrà agevolmente
assumersi, che gli eventi letali che ne conseguano, siano il frutto di condotte
anomale e imprevedibili, in quanto la imperizia del comportamento sarebbe
direttamente ricollegabile alla sua mancata formazione e informazione da parte
del datore di lavoro, che resta il soggetto responsabile”.
Segnaliamo per finire che il
saggio si sofferma in particolare anche sugli obblighi specifici:
- per i lavoratori di aziende che
svolgono attività in regime di appalto o subappalto;
- per i lavoratori
autonomi e i componenti dell’impresa familiare.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia
di sicurezza sul lavoro” e a cura di Mariantonietta Martinelli (Avvocato
del Foro di Trani, Specialista in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale presso
l’Università di Bari), Working Paper di Olympus 37/2014 inserito nel sito di
Olympus il 26 giugno 2014 (formato PDF, 402 kB).
Tiziano Menduto
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