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"Risposte a quesiti sulla sicurezza nei cantieri: le linee vita"

fonte www.puntosicuro.it / Edilizia

24/06/2015 -
Pubblichiamo alcune risposte a quesiti sui CANTIERI – TITOLO IV (DLGS 81/08, ARTT. 88-160),  elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che  Info.Sicuri  è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CANTIERI – TITOLO IV: LINEE VITA
 
Vorrei sapere se l’obbligo di allestire linee vita per la manutenzione delle coperture dei fabbricati è sancito da una Legge Regionale?
Il riferimento è la Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 «Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica» (BURP 16 luglio 2009, n. 28) che, all’art. 15 (Norme in materia di sicurezza), introduce, in fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici, l’obbligo di prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi all’ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
La Regione Piemonte con la modifica all’art. 15 della LR 20/09, disposta con l’art. 86 comma 14 della LR n. 3 del 25.3.2013 – BURP 28 marzo 2013, n. 13, ha disposto l’obbligo di installazione di apprestamenti di prevenzione di tipo permanente in dotazione all’opera:
- per le nuove costruzioni con tetti con altezza in gronda superiori ai 3 metri
- per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione che interessino una copertura (con altezza in gronda maggiore di 3 metri) che comportino interventi strutturali.
In caso di effettuazione di soli lavori di manutenzione ordinaria non è obbligatoria l’installazione di apprestamenti permanenti.
La legge regionale entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del “regolamento tecnico” che definirà le modalità attuative e i dettagli tecnici per l’installazione dei dispositivi permanenti.
Da quanto sopra esposto, risulta che, al momento, l’obbligo generale di installare i dispositivi permanenti, seppur vigente, non è ancora operante in quanto non è stato ancora emanato il “regolamento tecnico”, ma vige comunque l’obbligo di garantire che tutti i lavori in quota o svolti sulle coperture, anche i più piccoli e brevi, debbano avvenire garantendo adeguate condizioni di sicurezza per gli addetti.
 
Nel caso di nuova costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare è necessario installare le cosiddette “linee vita”?
Nell’ambito di una nuova costruzione il Coordinatore della sicurezza nella relazione del fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 comma 1 lettera B del D.lgs. 81/08 deve individuare le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie per interventi di manutenzione.
 
La Linea Vita in Regione Piemonte è obbligatoria?
La Regione Piemonte, con la modifica all’art. 15 della LR 20/09, avvenuta con l’art. 86 comma 14 della Legge Regionale n. 3 del 25/03/2013, BURP 28/03/13, ha disposto l’obbligo di installazione di misure di prevenzione e protezione di tipo permanente in dotazione all’opera per le nuove costruzioni con tetti con h della linea di gronda > 3 m, per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione che interessano la copertura (> 3 m) con interventi strutturali. Tali misure possono essere costituite da linee vita, ganci di ancoraggio, parapetti fissi attorno alla copertura, predisposizione di un ponteggio o parapetti provvisori.
 
Chi deve progettare la Linea Vita?
Si può parlare di diversi livelli di progettazione:
- progettazione dell’accesso e della tipologia di dispositivi da installare, ad esempio a cura del coordinatore per la progettazione o esecuzione (per stesura e aggiornamento fascicolo); il CSP - CSE dovrà, ad esempio, prevedere delle prove di collaudo del sistema secondo 795 e prescrivere l’adesione alle istruzioni per l’uso del produttore; in assenza di prove, la 795 prevede un calcolo da parte di ingegnere che attesti che tutti gli ancoraggi strutturali siano in grado di sopportare il doppio della forza massima prevista.
- progettazione della linea vita da parte del costruttore; se questo intende seguire la UNI EN 795, deve attenersi alla normativa tecnica di riferimento per la produzione, commercializzando prodotti conformi alla stessa.
Per maggiori chiarimenti si rimanda al regolamento tecnico di cui al primo quesito.
 
Chi può montare una Linea Vita?
Un installatore in possesso di idoneità tecnico professionale, secondo l’art. 90 comma 9 e allegato XVII del D.lgs. 81/08, che, per la parte di propria competenza (seguendo il progetto), ne risponde ai sensi dell’art. 24 del decreto stesso.
 
Chi deve verificare una Linea Vita?
La verifica finale fa parte della corretta installazione e quindi è di competenza dell’installatore. Sulle verifiche successive occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dal costruttore nelle istruzioni d’uso.
 
In un nostro cantiere in provincia di Torino, in cui stiamo ultimando una palazzina di due piani, durante la costruzione del tetto è stata posata una linea vita sul colmo. Vorrei sapere se possiamo procedere ad installare i pannelli solari (una giornata circa di lavoro con due operatori), avvalendoci soltanto della linea vita o se dobbiamo realizzare un ponteggio con parapetto?
Nel tentativo di fornire una risposta completa al quesito posto, è corretto analizzare di seguito gli obblighi del datore di lavoro dettati dal D.lgs. 81/08 e smi in relazione ai lavori temporanei da svolgere in quota, citati nel Titolo IV, capo 2.
Il primo riferimento è quello all’art. 111 comma 1, che, nel caso di lavori temporanei in quota, prevede un obbligo di “scelta” in capo al datore di lavoro delle attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere (nel tempo) condizioni di lavoro sicure. L’attività di “scelta” è evidentemente subordinata ad un processo di valutazione dei rischi che tenga conto dei criteri dettati nelle lettere A e B seguenti, ovvero della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (A) e alle dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti (… B).
La prima osservazione è che la normativa attribuisce alle misure di protezione collettiva (come già indicato nelle misure generali di tutela dell’art. 15 comma 1 lettera I) un “valore“ di sicurezza maggiore rispetto alle misure di protezione individuale, tanto da considerare l’adozione delle prime prioritaria rispetto alle misure di protezione individuali. In poche parole nei lavori in quota, la normativa afferma che nella “valutazione del rischio” bisogna dare priorità all’utilizzo di ponteggi o par aspetti provvisori piuttosto che a imbracature di sicurezza collegate a idonei punti di ancoraggio. La scelta in favore ai dispositivi di protezione collettiva
per i lavori in quota è anche dettata dalle disposizioni dettate dall’art. 148 del decreto, relativamente ai lavori “speciali” da eseguire sulle coperture.
 
Nonostante questo principio, si ritiene che non possa comunque essere esclusa la possibilità di utilizzo di misure di protezioni individuali per i lavori in quota, in quanto espressamente previste dall’art. 115 comma 1, laddove viene indicato che quando nei lavori in quota non sono state adottate misure di protezioni collettive, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione individuale. Estrema applicazione di questa “deroga” si ha appunto con le
disposizioni concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
Si segnala che l’impiego di dispositivi di protezioni individuali contro le cadute dall’alto, è comunque subordinato al possesso di requisiti specifici quali ad esempio, quelli di formazione ed addestramento ed idoneità degli addetti con predisposizione di procedure da adottare anche in caso di emergenza e di soccorso.
 
Si consideri altresì che l’evoluzione normativa di varie regioni italiane, tra le quali la Toscana, il Veneto, la Lombardia, la Sicilia, l’Umbria, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino e la Provincia di Bolzano, ecc. compresa la Regione Piemonte con la modifica alla LR 20/2009, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori che operano in quota, hanno, con disposizioni diverse, previsto l’adozione di misure di protezione in dotazione all’opera da utilizzare proprio con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali. Per la Regione Piemonte i requisiti delle misure di protezione in dotazione all’opera, anche per la realizzazione di impianti con pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono demandati ai contenuti del Regolamento, attualmente non ancora pubblicato. L’evoluzione tecnica degli ultimi anni inoltre, ha portato sul mercato la disponibilità di vari tipi di soluzioni per la protezione degli addetti ai lavori in quota, quali punti di ancoraggio, linee vita, funi, dispositivi retrattili, imbracature, assorbitori di energia, ecc. costruiti in adempimento alla normativa tecnica specifica.
 
Tornando al processo di valutazione dei rischi citato, si demanda, in conclusione, l’adozione delle corrette misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall’alto, alle scelte del datore di lavoro per ciascun singolo caso, considerando appunto le priorità dettate dall’art. 111 comma 1 A, ma anche, ad esempio, la durata dell’intervento (limitato tempo di esposizione), lo stato di formazione, di abilitazione e di idoneità dei propri lavoratori, le misure di protezione presenti sull’edificio e le sue caratteristiche (tipologia copertura, pendenze, ecc)
e la possibilità di adozione di adeguate misure da adottare in caso di emergenza.
(Nel caso di specie, ad esempio, la soluzione prospettata potrebbe non essere adeguata se la linea di ancoraggio fosse stata progettata solo per l’utilizzo da parte di un numero di lavoratori inferiore a quello richiesto per la posa dei pannelli e per le misure di emergenza).
Qualora sussistessero tutte le condizioni favorevoli sopraindicate, l’utilizzo delle linee vita e dei punti di ancoraggio sulla copertura per l’installazione dei pannelli fotovoltaici potrebbe ritenersi giustificato in vece di altri sistemi, ovviamente il processo di valutazione dovrà essere esplicitato nel piano operativo di sicurezza, redatto per i lavori in esame.
 
 
 
Per approfondire il tema, anche in relazione ai recenti aggiornamenti normativi, vi invitiamo a leggere gli articoli di PuntoSicuro che riguardano il settore edile


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