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"Sulla non adeguata formazione del lavoratore sul rischio specifico"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
29/06/2015 - Una sentenza della
Corte di Cassazione, questa riguardante la formazione di un lavoratore,
impartita ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ritenuta non
idonea in relazione al rischio che lo stesso ha corso nello svolgimento della
propria attività lavorativa. E’ relativa all’infortunio occorso ad un lavoratore
durante le operazioni, in corso in un bosco, di “scosciamento” del ramo di un
albero e cioè del taglio di un ramo allorquando lo stesso si trova in una
posizione orizzontale. Secondo la suprema Corte l’infortunio era accaduto per
non essere stato istruito sufficientemente il lavoratore sulle tecniche da
utilizzare per il taglio dei rami
di un albero nel caso che questi fossero inclinati tecniche diverse da
quelle per il taglio di tronchi in posizione verticale, né era risultato che
una valutazione del rischio specifico fosse stata fatta preventivamente dal
datore di lavoro.
Il
fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il responsabile
legale di una ditta in ordine al reato di cui all'articolo 590 comma 1, 2 e 3
alla pena di euro 300 di multa, concesse le attenuanti generiche con giudizio
di equivalenza all'aggravante contestata, con il beneficio della non menzione
ex art.175 c.p.. All'imputato era stato contestato di avere cagionato per colpa
generica e specifica lesioni personali comportanti una malattia guarita in
giorni 61 a un lavoratore dipendente ed in particolare di non avere adottato e
di non avere fatto adottare nell'esercizio delle attività lavorative le misure
necessarie a tutelare la sua integrità fisica ponendo altresì in essere
condotte contravvenzionali già definite in via amministrativa e meglio
descritte nei capi di imputazione. Il giorno dell’infortunio, infatti, verso le
ore 7.40 il lavoratore sopra indicato, mentre stava operando nel cantiere forestale,
impegnato nel taglio di una pianta, veniva investito e travolto da una parte
del tronco che si era spaccato longitudinalmente.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale il
difensore dell'imputato ha fatto ricorso alla Corte di Appello che ha comunque confermata
la sentenza emessa nel giudizio di primo grado. I giudici della Corte
territoriale hanno ritenuto che al lavoratore non fosse stata data una adeguata
formazione ed informazione a proposito delle tecniche di taglio delle piante
inclinate, hanno fatto osservare che nel documento di valutazione dei rischi
non si leggeva alcuna valutazione a proposito del cosiddetto rischio di
"scosciamento" che può insorgere nel caso di taglio di piante
inclinate con una tecnica sbagliata ed hanno escluso che nel caso in esame vi
fosse stato un comportamento anomalo ed imprevedibile del lavoratore.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l'imputato
ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore, chiedendone
l'annullamento e censurando la stessa per diversi motivi. Secondo la difesa i
giudici di merito, sia quello di primo, sia quelli di secondo grado avevano
sostanzialmente negato che al lavoratore infortunato fosse stato impartito
l'ordine di procedere con un determinato tipo di taglio qualora la pianta da
abbattere risultasse inclinata, ma non avevano negato che tale
"indicazione tecnica" fosse stata effettivamente fatta conoscere
all'infortunato e pertanto, secondo la difesa
stessa, ci sarebbe stata una violazione dell'art.20 del D. Lgs. n.
81/2008 che impone al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro. Il mancato rispetto della norma comportamentale
enucleata dall'art.20 del T.U.S.L., ha sostenuto ancora la difesa, ha
rappresentato di per sé una condotta abnorme tale da escludere la
responsabilità datoriale o comunque ridurla significativamente.
Come altra motivazione del ricorso l’imputato
ha sostenuto che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la
tecnica di taglio che doveva essere adottata in caso di piante inclinate
(diversa da quella per le piante "dritte") non fosse acquisita in
quanto lo stesso lavoratore infortunato aveva dato contezza di avere piena
coscienza del fatto che le "piante storte" dovevano essere tagliate
secondo una determinata tecnica per cui, pur consapevole della necessità di un
più laborioso taglio nel caso di pianta inclinata, avrebbe voluto
"semplificarsi il lavoro" effettuando un taglio semplice,
contravvenendo alle indicazioni che aveva ricevuto e che ben conosceva.
Le
decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla
Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa, con riferimento
alle motivazioni addotte dall’imputato, ha fatto presente che i giudici della
Corte di Appello avevano chiaramente evidenziato che “
al lavoratore non erano stati impartiti degli adeguati corsi di
preparazione a proposito delle differenti tecniche di taglio nel caso di piante
dritte e nel caso di piante inclinate, in quanto i corsi di formazione a cui il
lavoratore infortunato aveva partecipato riguardavano il taglio in prossimità
di linee elettriche, non essendo certo sufficiente a garantire la conoscenza
delle tecniche di taglio il possesso del manuale del boscaiolo. I giudici della
Corte territoriale evidenziavano altresì che il documento di valutazione dei
rischi si preoccupava soltanto di evidenziare come il boscaiolo debba garantire
uno spazio di caduta dell'albero tale da non creare pericolo per le persone, ma
nessuna valutazione specifica del rischio di ‘scosciamento’ era riportata”.
Sulla base di tali considerazioni, ha fatto
altresì osservare la Sez. IV, e della circostanza che l'imputato ed un suo collega
avevano fornito in dibattimento una spiegazione delle tecniche
di taglio degli alberi inclinati totalmente confusa, i giudici di merito
erano giunti alla conclusione che tale tecnica non fosse stata né acquisita né
collaudata, tanto più che un teste aveva più volte ribadito che, allorquando
non si sentiva sicuro, non tagliava le piante e si rivolgeva ai colleghi più
esperti.
In merito infine al sostenuto mancato
rispetto da parte del lavoratore delle disposizioni date dal datore di lavoro,
ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs n. 81/2008 la Corte suprema ha sostenuto
che giustamente i giudici di merito non avevano ritenuto abnorme il
comportamento del lavoratore infortunato per non avere proceduto con un taglio
normale pur in presenza di una pianta inclinata perché non si poteva pretendere
che lo stesso obbedisse ad un ordine a proposito della tecnica da seguire nel
taglio delle piante inclinate, senza ben conoscere, in quanto non gli erano
state adeguatamente spiegate, le modalità di esecuzione, né i rischi a cui
poteva andare incontro in caso di esecuzione del taglio con modalità errate.
Gerardo Porreca
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