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"Interpello: valutazione, formazione ed effettiva mansione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
29/06/2015 - L’
articolo 37 del Decreto legislativo 81/2008, in materia di
formazione ai lavoratori, indica che
il
datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a (...)
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Alle
mansioni, ma in questo caso con riferimento alla
valutazione del rischio, fa riferimento anche l’
articolo 28 (Oggetto
della valutazione del rischio) dove al comma 2 si indica che il
documento redatto a conclusione della valutazione deve contenere
l’individuazione
delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il
tema delle mansioni e dell’adattamento di due
cardini del Testo Unico, come la valutazione dei rischi e la formazione,
alle attività effettivamente svolte, è dunque ben presente nella nostra
normativa sulla sicurezza. Ed è stata tra l’altro in questi anni anche
ripreso dalle sentenze della Corte di Cassazione che hanno ribadito l’importanza di una formazione correlata alle mansioni effettivamente svolte.
Tuttavia quali sono le conseguenze di questa correlazione e le
modalità con cui un’azienda, un datore di lavoro, possono non solo
adempiere a quanto richiesto dalla legge ma migliorare effettivamente la
tutela dei propri lavoratori?
Su questo tema è intervenuto un
recente interpello, l’
Interpello n. 4/2015
del 24 giugno 2015 che ha infatti per oggetto la “
risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi
per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura
professionale”.
In questo caso la
Commissione per gli interpelli,
prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nel lavoro, risponde ad un quesito dell’ Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che aveva inoltrato
istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla
formazione prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, nonché alla ‘
valutazione dei rischi specifici delle
mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo
svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di
singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla
classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche
ricompresi nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione
stessa’.
Nell’istanza l’ANCE indica che ‘
a titolo esemplificativo, è questo il caso
in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni
stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione
del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia
stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica ‘ad hoc’ per
tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per
‘asfaltista’, figura professionale le cui mansioni comprendono, nella
classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le
operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato’.
Come sempre la risposta della
Commissione è preceduta da alcune
premesse
normative, con riferimento separato al tema della valutazione e della formazione.
Per quanto riguarda il quesito
relativo alla
valutazione dei rischi,
la Commissione “evidenzia che a norma dell'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008 la
valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere
ispirato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da
garantirne la completezza e l'idoneità quale `
strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione’ e che nel documento redatto a conclusione della valutazione
devono essere individuate le ‘
mansioni
che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento’”.
In relazione invece al quesito
relativo alla
formazione – “premesso
che la stessa non può mai essere sostitutiva dell'addestramento, ove previsto
da norme specifiche o evidenziato come necessario dalla valutazione dei rischi
- la Commissione rileva:
- che la formazione prevista
dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, cosi come definita per
durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dall'Accordo Stato-Regioni n.
221 del 21 dicembre 2011 ‘
è distinta da
quella prevista dai titoli successivi al I del d.lgs. n. 81/08 o da altre
norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari’;
- che essa, a norma dell' Accordo
Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012 ‘
costituisce un percorso minimo e, tuttavia sufficiente rispetto al dato
normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto
emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi
all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)’
”.
Veniamo dunque alle
risposte della Commissione
per gli interpelli.
Innanzitutto, riguardo alla
valutazione, si ribadisce ancora che “il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 redatto dal datore di lavoro a
conclusione della valutazione dei rischi, secondo le indicazione degli articoli
28 e 29 del medesimo decreto, deve contenere la
puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al
lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione
attribuita al lavoratore”.
E da ciò discende “che anche
l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore - da considerarsi parte
integrante dell'organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di
prevenzione da programmare - è correlata alla valutazione dei rischi e deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di
nuovi rischi. Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, cosi
come indicati nel sopra citato Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011
e come ribadito nell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012,
costituiscono un percorso minimo che il
datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia
di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi”.
E dunque – “fatto salvo l'obbligo
della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione
sia prevista da norme specifiche, come. ad esempio, quella di cui ai decreto
interministeriale del 04/03/2013 relativa alla segnaletica
stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare”
– “
nel caso in cui un lavoratore in
possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga
adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività
principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere
riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi
specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente
trattati”.
E in ogni caso, con riferimento
alla necessità di una formazione che sia erogata in relazione agli effettivi
livelli e tipologie di rischio, “
qualora
i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed
ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di
conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi
che una correlata formazione integrativa”.
Tiziano Menduto
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