News
"Domande e risposte sulle attrezzature di lavoro vecchie e nuove"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
29/06/2015 -
II. NUOVA ATTREZZATURA MARCATA CE
Pubblichiamo la risposta ad alcuni quesiti emersi in occasione del convegno ulle indicazioni interpretative sulla
disciplina sulle verifiche delle attrezzature di lavoro, organizzato dal Comitato
Paritetico Territoriale della Provincia di Padova a luglio 2014.
II. NUOVA ATTREZZATURA MARCATA CE
3. In caso di utilizzo di una
nuova attrezzatura di lavoro marcata “CE” sono previste delle agevolazioni in
materia di adempimenti per quanto riguarda le verifiche obbligatorie?
No, l’attuale regime non prevede
delle agevolazioni per le nuove attrezzature di
lavoro marcate “CE”; pertanto, le stesse sono soggette al regime definito
dall’art.71, c.11, del D.Lgs. n.81/2008, più volte modificato dal legislatore, che
nell’attuale versione stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di
denunciare all’INAIL – che ha assorbito le funzioni svolte precedentemente
dall’ISPESL - la messa in servizio delle attrezzature ricadenti nell’allegato
VII di tale decreto.
L’INAIL, poi, dovrà provvedere
alla prima verifica entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta;
una volta decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a
propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
La stessa disposizione, inoltre,
regolamenta le verifiche successive le cui periodicità sono differenziate per
tipologia di attrezzatura di lavoro e per gli apparecchi
di sollevamento tiene conto anche dell’ ”anzianità” dell’attrezzatura.
4. Nel caso di una gru marcata “CE”, con portata superiore a 200 Kg,
acquistata da un’impresa edile e denunciata all’ISPESL nel 2004, ma fabbricata
nel 2002, il termine ridotto annuale previsto per le verifiche per apparecchi
oltre i 10 anni si calcola a partire dalla data di presentazione della predetta
denuncia?
No, come precisato nell’allegato
VII del D.Lgs. n.81/2008, ai fini del calcolo del limite decennale per
stabilire la periodicità delle verifiche deve essere preso in considerazione
l’anno di fabbricazione dell’attrezzatura di lavoro.
III. VECCHIE ATTREZZATURE NON
MARCATE “CE”
5. Quale disciplina si applica
alle attrezzature di lavoro non marcate “CE” ?
Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. n.23/2012,
in ordine alle attrezzature di lavoro sprovviste di marcatura CE per quelle per
le quali già prima del D.Lgs. n. n. 81 del 2008, era obbligatoria la denuncia e
le verifiche periodiche se non hanno subito modifiche sostanziali tali da
richiedere una marcatura CE, allora le stesse rimangono ancora assoggettate ad
omologazione da parte dell’INAIL e, una volta ottenuta, come le altre saranno
sottoposte alle verifiche periodiche successive alla prima.
Analogamente, i ponteggi sospesi motorizzati non marcati CE restano
soggetti al previgente regime di collaudo (
cfr.
D.M. 4 marzo 1982 e C. M. Lavoro e P.S. 12 Gennaio 2001, n. 9) – sempreché
nel frattempo non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una
marcatura CE – e alle verifiche periodiche successive alla prima.
Inoltre, il Ministero del Lavoro nella circolare 5 marzo 2013, n. 9, ha
altresì precisato che per quanto riguarda le attrezzature di lavoro
prive della marcatura CE, di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 [1]
e immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996 (a titolo esemplificativo
sono richiamate le macchine agricole raccogli frutta) rimane ferma la
procedura di collaudo prevista dal D.M.
4 marzo 1982 in materia di “
Riconoscimento
di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi
motorizzati”.
In tale fattispecie la richiesta
d’immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca
dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione
della matricola da parte dell'Istituto assicuratore potrà essere effettuato da
un tecnico (art. 4 D.M. 4 marzo 1982).
Fonte: CPT
Padova - Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche
obbligatorie delle attrezzature di lavoro - Documento n. 2 dell’11 marzo 2015.
[1] Trattasi
delle attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 4
marzo 1982, già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi
della disciplina previgente al D.Lgs. n. 81/2008, per le quali il datore di
lavoro ha provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro
e P.S.; occorre ricordare che in merito la circolare n.23/2012 ha distinto due
ipotesi. Infatti, se il Ministero già ha provveduto, alla data di entrata in
vigore del D.M. 11.04.2011, ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e
a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9
del 12.01.2001, l’attrezzatura di lavoro dovrà essere sottoposta alle verifiche
periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle
periodicità stabilite dall’All. VII del D.Lgs. n. 81/2008. Viceversa, se il
Ministero non ha provveduto, sempre alla data di entrata in vigore del DM
11.04.2011, ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il
libretto l’attrezzatura dovrà essere sottoposta alla prima delle verifiche
periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1016 volte.
Pubblicità