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"Interpello: le autorizzazioni per i locali semisotterranei e sotterranei"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
29/06/2015 - Nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008), il comma 1 dell’
articolo 65 (nel Titolo II, relativo ai luoghi di lavoro) vieta l’utilizzo, per qualsiasi attività lavorativa, dei
locali semisotterranei e sotterranei, ma inserisce una successiva
deroga al divieto.
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere
destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando
ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di
lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi
sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali
non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano
luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le
norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare
le condizioni di cui al comma 2.
E inoltre bisogna rilevare che sul tema dei
locali interrati e seminterrati si
sono succedute in questi anni diverse definizioni, spesso mutevoli a
seconda delle fonti di provenienza (normativa sull’edilizia scolastica,
normativa antincendio su impianti termici a gas, regolamenti comunali,
...), come ben descritto in un articolo su PuntoSicuro da Gerardo Porreca.
E sull’articolo 65 è intervenuta, ad esempio, anche la sentenza n. 35 del 19 gennaio 2010 del Tribunale penale di Lanciano, commentata dall’avvocato Rolando Dubini.
È evidente che, in questa situazione normativa “articolata”, possano sorgere
dubbi e interpretazioni diverse sui confini e sui criteri delle deroghe previste per legge.
Proprio per dare una risposta ad
alcuni di questi dubbi, è stato pubblicato dalla Commissione per gli interpelli
l’
Interpello
n. 5/2015 del 24 giugno 2015 che ha per oggetto la “
risposta al quesito relativo all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui
locali interrati e seminterrati”.
Si parte da un’istanza di
interpello da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) in merito alla
corretta interpretazione dell'art. 65 del Testo Unico.
Infatti il CNI scrive che ‘
il decreto legislativo n. 81/2008 prevede,
all'art.65, commi 2 e 3, che, in deroga, possono essere destinati al lavoro,
locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari
esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali
non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti
nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o
naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti,
attività commerciali, ecc.). L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle
condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali
per l'intera giornata lavorativa contrattuale".
Quello che chiede dunque il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri alla Commissione è la “conferma della correttezza di
tale interpretazione”.
Prima di rispondere la
Commissione per gli interpelli,
prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nel lavoro, segnala che “le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o
semisotterranei sono regolamentate dall'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008”. E
si sottolinea che il comma 3 dell'articolo “attribuisce all'organo di vigilanza
il potere di ‘
consentire l'uso dei locali
chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali
non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad
emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente
decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al
comma 2’”.
Ricordiamo, a questo proposito,
che sui siti di molte Aziende Sanitarie Locali, sono presenti precise indicazioni
relative alle documentazioni necessarie, ai criteri di deroga e alle linee
guide per l’utilizzo di locali interrati e seminterrati destinati alla permanenza
di persone per attività lavorativa.
Torniamo all’interpello e alla
risposta fornita dalla Commissione.
Si indica che “il potere attribuito
all' organo
di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno
specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato
provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali
sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio
con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza
dei lavoratori”.
Fatta questa premessa, il
provvedimento di autorizzazione “deve
essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art.
65, il quale impone che le predette lavorazioni ‘
non diano luogo ad emissione di agenti nocivi’, presuppone il rispetto
del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la
verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di
aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n.
81/2008)”.
E si desume infine che “nell'ambito
dell'atto autorizzativo anche
eventuali
limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata
motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla
norma medesima”.
Tiziano Menduto
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