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"Autorizzazione unica ambientale (AUA): In Gazzetta il Modello semplificato"

fonte www.lavoripubblici.it / Ambiente

01/07/2015 - Sul Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA".

Con la pubblicazione del DPCM viene confermato il modello unico semplificato che era stato approvato dalla Conferenza unificato il 26 febbraio 2015, che aveva sancito l'intesa sul modello unificato e semplificato per l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali (tra cui quelle relative allo smaltimento di rifiuti, fanghi e acque reflue).

Il decreto dà attuazione al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ed arriva con qualche mese di ritardo tanto che alle regioni si chiede di adeguarsi al nuovo modello AUA entro la data, ormai trascorsa, del 30 giugno 2015. Le regioni devono, poi, garantire la massima diffusione del modello stesso.

In riferimento a quanto previsto nel citato DPR n. 59/2013 i gestori degli impianti devono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
  • autorizzazione agli scarichi;
  • comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  • autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • comunicazioni in materia di rifiuti.


Per l'Autorizzazione unica ambientale basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria e le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'AUA.
Con l'AUA è garantita la certezza dei tempi ed in caso di mancato rispetto dei termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi e l'impresa potrà rivolgersi al dirigente appositamente nominato, che dovrà chiudere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto.


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