News
"Visite mediche di idoneità effettuate in azienda: istruzioni d’uso"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
02/07/2015 -
Pubblichiamo un contributo del
Dott. Cristiano Ravalli tratto da medicompetente.blogspot.it
Guida per i Lavoratori e gli R.L.S. per le Visite Mediche di Idoneità
Effettuate in Azienda
Fa specie parlare nel 2015 di
decoro e di igiene dei locali ove vengono effettuate le visite mediche di
idoneità di medicina del lavoro e fa specie che molti medici si prestino ad
effettuarle in locali non idonei e per questo è opportuno informare i
lavoratori ed i loro rappresentanti sui regolamenti e sugli elementi minimi di
dignità per la visita medica effettuata nei locali aziendali. Ancora oggi
ricevo proposte di eseguire, e non è uno scherzo, le visite mediche sui divani del bar, sulle
scrivanie, sulle sedie, sui letti degli hotel, negli spogliatoi aziendali, nei
locali dedicati alla pausa pranzo, ecc. Al mio rifiuto la risposta è sempre la
stessa: "ma il medico di prima le faceva senza fare problemi."
Pertanto, convinto che un lettino
di visita non lo si neghi neppure al nostro fido, scrivo, di cuore, questa
guida dedicata al decoro ed alla dignità
dell'individuo lavoratore e dell'individuo medico.
Chi deve effettuare le visite
mediche di idoneità?
Il medico che ha ricevuto
l'incarico di medico competente.
L'art. 36, comma 1 del Testo
Unico prevede che " Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
d) sui nominativi del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del
medico
competente". Sanzione prevista
in caso di inadempienza: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a
5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].
Pertanto solo il medico il cui
nominativo viene indicato ai lavoratori ha diritto e dovere di operare.
Il medico
competente non può delegare ad altri l'effettuazione delle visite mediche
come di qualsiasi altra attività prevista dal Testo Unico a suo carico.
Pertanto qualora ciò accadesse
occorre che i Lavoratori, anche a mezzo del loro Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza, provvedano a comunicare al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente la grave violazione
commessa dal medico, non priva di risvolti etici quale quello del subappalto di
lavoro ad altri colleghi. Molti centri medici medici hanno introdotto la visita
parere di medicina del lavoro: il medico competente fa effettuare la visita
medica ad altro collega sotto la dizione di "visita parere di medicina del
lavoro". Inutile dire che si tratta di schifosi escamotage per aggirare la
normativa che non permette la delega della visita e che qui si vede il vero
ruolo dei medici coordinatori che ai convegni sventolano principi universali e
poi nei loro centri medici ne fanno di ogni sotto gli occhi di tutti.
Il medico deve effettuare
effettivamente una visita medica inclusiva di esame obiettivo?
La cartella sanitaria e di
rischio è conforme ad un modello previsto dalla norma che include, sempre,
l'esame obiettivo. Esame obiettivo quindi non significa chiedere "sta
bene?" o limitarsi alla misurazione della pressione arteriosa ma significa
effettuare l'esame obiettivo generale o degli organi così come previsto
dall'All. 3A del Testo Unico.
Il medico che in azienda compila
la cartella ma non effettua materialmente l'esame obiettivo commette un reato
grave in quanto falsifica una cartella sanitaria, riportando appunto un esame
obiettivo che invece non è stato effettuato.
Si tratta di un falso che può
avere risvolti penali e pertanto il medico che compila la cartella e non
effettua l'esame obiettivo (visita medica) deve essere segnalato Servizio
Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente
competente ed all'Ordine dei Medici Provinciale a cui è iscritto.
Ricordo che il Lavoratore può, in
ogni momento, richiedere al medico competente copia della sua
cartella sanitaria e di rischio. Art. 25, comma 1, lettera h):
"il medico competente
informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria".
Sanzione prevista a carico del
medico inosservante: "sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a
2.192,00 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)].
Inoltre il Lavoratore, alla
cessazione del rapporto di lavoro, riceve d'ufficio copia della sua cartella
senza neppure richiederla:
Articolo 25, comma 1, lettera e):
"Il medico competente:
e) consegna al lavoratore, alla
cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio,
e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della
medesima; l’originale della cartella"
Sanzione in caso di inadempienza:
arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro [Art. 58, co. 1, lett.
a)]
Pertanto il Lavoratore ancora in
organico che dopo aver fatto richiesta di copia della propria cartella
sanitaria e di rischio non la riceva o il Lavoratore che, alla cessazione del
rapporto di lavoro, non riceva automaticamente la copia della propria cartella
sanitaria e di rischio può, anche a mezzo
del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, segnalare al Servizio
Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro le inadempienze.
Anche gli addetti ufficio devono
essere visitati?
La cartella sanitaria e di
rischio vale per tutti e quindi tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria devono essere materialmente visitati.
Art. 176, comma 1 del Testo
Unico: " I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per
gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato
muscolo-scheletrico."
Il medico quindi è tenuto ad
esprimersi anche sull'apparato muscolo-scheletrico che non può essere esplorato
senza una visita medica.
Il lavoratore può rifiutarsi di
spogliarsi?
No, non può. Nei limiti del
decoro ovviamente. Mutande e reggiseno possono essere mantenuti in quanto non
interferenti con la visita medica che risparmia esame senologico o esame dei
genitali. Sarà poi il medico a cercare di rendere meno imbarazzante la visita
medica soprattutto quelle di medicina del lavoro ove l'assistito è obbligato a
sottoporsi ad un esame medico senza possibilità di scelta del medico
competente. Anche se ciò non è del tutto vero in quanto lart. 50 del Testo
Unico al comma 1, lettera c) prevede che l' "R.L.S. è consultato sulla
designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi
di lavoro e del medico competente".
Sanzione in caso di inadempienza
al datore di lavoro o al dirigente che ha effettuato le nomine senza la
consultazione del R.L.S.: "ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro" (art.
55, comma 5, lettera e).
Ci sono poi situazioni
particolari come le lavoratrici di religione musulmane che sono ostili alla
visita medica effettuata da soggetto di sesso opposto. Nella mia esperienza:
qualora si usi il dovuto riguardo, informate sulla possibilità di essere
accompagnate da un familiare o altro, non è mai stato un problema
insormontabile.
Il lavoratore, al momento della
visita medica di idoneità, può farsi accompagnare da altro soggetto?
Non c'è nessuna controindicazione
a che ciò avvenga se il Lavoratore è d'accordo.
E' possibile effettuare la visita
medica sulle scrivanie o sulla sedia?
Sebbene questa sia una pratica
diffusa essa viola i principi generali del decoro ed il medico che si presta a
tali pratiche deve essere segnalato al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente ed all'Ordine dei
Medici Provinciale a cui è iscritto.
Occorre precisare che nel D.Lvo
81/08, non vengono indicati i requisiti dei locali adibiti, anche
temporaneamente, alla sorveglianza
sanitaria. Il comma 1 dell'art. 39 del D.Lvo 81/08 stabilisce che
"l’attività di medico competente é svolta secondo i principi della
medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di
salute occupazionale (ICOH)". In realtà ho cercato anche nel Codice Etico
ICOH e non vi è cenno a questo aspetto. Ho cercato anche nel codice deontologico
ma non vi è cenno, se non per i medici convenzionati o dipendenti. In realtà
credo che non vi sia cenno in quanto si dà per scontato che il medico, in
genere, operi rispettando i requisiti minimi di decoro professionale e di
rispetto dell'assistito e questo c'è nel codice deontologico.
Alcuni servizi ispettivi dei
servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL Vicenza ad
esempio) avevano inserito, nelle loro check-list di controllo, una verifica dei
requisiti minimi dei locali adibiti alle visite mediche in azienda.
In ogni caso, quali
caratteristiche deve avere la stanza utilizzata temporaneamente da parte del
medico competente per rispettare un minimo di decoro e di rispetto
dell'assistito?
Deve essere chiusa, priva di
vetri che permettano la visione dall'esterno, dotata di lettino (anche
pieghevole che l'azienda può riporre in altro luogo terminate le visite),
dotata di rotolo di carta igienico, riscaldata in inverno (le persone si
spogliano!), due sedie e un tavolo, sufficiente isolamento acustico per il
rispetto della privacy, possibilità di accesso al bagno per le normali pratiche
igieniche (lavaggio mani del sanitario). Le asl indicavano, fra i requisiti,
anche la presenza del lavandino nella sala visite.
Il lettino può essere anche portato
dal medico competente se è contento lui di fare lo sherpa
Ovviamente se c'è una parete
divisoria che non garantisce la privacy e dall'altra parte si sente tutto: non
va bene!
Ovviamente se occorre effettuare
le audiometrie e fuori passano i camion: non va bene!
Ovviamente se il rumore
dell'impianto impedisce al medico di auscultare i polmoni o il cuore: non va
bene!
Esistono poi altre soluzioni
quali effettuare le visite presso l'ambulatorio del medico o utilizzare le
unità mediche mobili (camper omologati per questo tipo di attività) che sono
forniti da società che esercitano la medicina del lavoro. Credo che esista
anche la possibilità di noleggio del mezzo.
Pertanto le visite mediche
effettuate negli spogliatoi, nei sottoscala, tra le scrivanie non rispettano
minimamente i requisiti minimi di decoro e di dignità del lavoratore, del
medico e dell'azienda stessa.
I medici competenti che operano,
anche con non pochi sacrifici personali in termini di atti burocratici,
ringraziano gli R.L.S. ed i lavoratori che segnalino le aberrazioni a cui siamo
costretti ad assistere con la finalità del miglioramento. Noi medici competenti
dobbiamo essere consapevoli che il nostro lavoro deve essere anche oggetto di
attenzione e di controllo da parte dei nostri assistiti.
Dott. Cristiano Ravalli
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1072 volte.
Pubblicità