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"Segnaletica stradale: interpello sul ruolo del coordinatore per la Sicurezza"

fonte www.insic.it / QUESITI

02/07/2015 - Con l'Interpello n.1/2015 la Commissione Interpelli presso il Ministero del Lavoro risponde ad un quesito "inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".



Il Quesito
La Federcoordinatori ha chiesto un chiarimento sull'art. 2 del decreto interministeriale del 04/03/2013 (criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).
L'articolo prevede che l'adozione e l'applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti nell'allegato I, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli art. 17, 26, 96 e 100 del Testo unico di Sicurezza.
Osserva Federcoordinatori che gli articoli 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente ovvero al Datore di lavoro per la redazione di documenti di sicurezza [...], mentre l'art. 100 del Testo Unico fa riferimento al Piano dì Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla figura del Coordinatore per la Sicurezza se non nell'art. 100.
"Come dunque può rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti previsti?" chiede l'Associazione, che avanza un'ipotesi: "è possibile che invece che all'art. 100 si volesse far riferimento all'art. 90 relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?"

Secondo la Commissione Interpelli
Secondo la Commissione, con il decreto interministeriale del 04/03/2013 viene " ampliato" il raggio di azione dei regolamenti previ genti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L 'allegato XV, punto 2.2.1. lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il Piano di Sicurezza e Coordinamento, di competenza del Coordinatore per la Sicurezza, deve contenere "l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: [...] all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante".
Pertanto, secondo la Direzione Generale "il riferimento all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l'applicazione dei criteri minimi non è espressamente menzionato il Coordinatore per la sicurezza".

Riferimenti normativi:
Interpello n.1/2015, del 23/06/2015
art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

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